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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36348/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a cartelle di pagamento ed estratti di ruolo relativi a sanzioni stradali. In primo grado il giudice di pace aveva annullato le cartelle, ma aveva respinto la domanda di restituzione delle somme che il debitore assumeva di avere versato per ottenere la cancellazione di ipoteche e la domanda di risarcimento del danno derivante dalle iscrizioni ipotecarie. Il Tribunale, in appello, ha confermato il rigetto delle domande restitutorie e risarcitorie, ritenendo che le somme pagate non corrispondessero alle cartelle annullate e che le ipoteche non fossero riferibili ai crediti oggetto di causa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione delle norme sul giuramento decisorio, per avere il Tribunale negato rilievo alla prova legale richiesta; 2) vizio relativo alla costituzione in giudizio dell’Agenzia, per asserita mancanza di valida procura; 3) omessa pronuncia sulla domanda di danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.; 4) violazione del principio di non contestazione e delle regole di valutazione della prova, sostenendosi che i pagamenti non erano stati contestati; 5) omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. per responsabilità processuale aggravata.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva negato in astratto l’ammissibilità del giuramento decisorio, ma ne aveva escluso la decisività rispetto al thema decidendum, poiché le somme richieste in restituzione non risultavano collegate alle cartelle oggetto di opposizione. Ha respinto il secondo motivo ritenendo valida la procura speciale prodotta dall’Agenzia, conferente al responsabile dell’unità contenziosa il potere di nominare un difensore del libero foro. Ha respinto il terzo motivo osservando che il Tribunale aveva espressamente escluso il risarcimento del danno, negando l’illecito dannoso e quindi tutte le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo per difetto di pertinenza e di specificità, poiché la sentenza non aveva negato l’avvenuto pagamento ma solo la riferibilità dei pagamenti alle cartelle impugnate, e inoltre la censura non risultava chiaramente proposta nei gradi di merito. Ha respinto il quinto motivo affermando che, essendo state respinte sia le domande restitutorie sia quelle risarcitorie, mancavano i presupposti per la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. La Corte ha quindi condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    consente la difesa personale della parte, richiamata nel frontespizio per la comparizione del ricorrente in proprio.

  • art. 233 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di giuramento decisorio; la Corte ribadisce che il giudice deve valutarne la decisività, non l’esistenza di altre prove già acquisite.

  • art. 2736 c.c.

    norma sulla prova legale del giuramento, invocata per sostenere la prevalenza della prova decisoria sulle altre risultanze processuali.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla costituzione in giudizio e sulla procura alle liti.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulle spese e sulla pretesa irregolarità della costituzione della controparte.

  • art. 182 c.p.c.

    richiamato nel motivo sulla sanatoria dei vizi di rappresentanza o procura.

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato nel motivo concernente l’omessa pronuncia e l’assetto delle domande ed eccezioni nel processo di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte esclude il vizio di omessa pronuncia perché il Tribunale aveva deciso espressamente sulle domande risarcitorie.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la censura di motivazione/struttura della sentenza; la Corte esclude il vizio.

  • art. 323 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo alla pretesa omissione decisoria in appello e in cassazione.

  • art. 2059 c.c.

    richiamato per il danno non patrimoniale; la Corte rileva che il giudice di merito aveva escluso in radice l’illecito fonte di responsabilità.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato sul principio di non contestazione; la Corte ritiene la censura non pertinente rispetto alla ratio della decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato sulla valutazione della prova; la Corte osserva che il giudice di merito ha valutato la non riferibilità dei pagamenti alle cartelle annullate.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte afferma che la responsabilità processuale aggravata non può configurarsi quando siano state respinte anche le domande risarcitorie e restitutorie, mancando il presupposto dell’accoglimento della pretesa sostanziale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso ritenuto manifestamente fondato dal relatore, poi respinto in decisione.

  • art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.

    richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 366 c.p.c.

    richiamato per il difetto di specificità del motivo di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/02

    richiamato come parametro per quantificare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il giuramento decisorio va apprezzato in base alla sua decisività rispetto alla concreta controversia: non è sufficiente invocarne la natura di prova legale se il fatto da provare non è pertinente ai crediti o ai rapporti dedotti in giudizio.
  • Il principio di non contestazione opera solo rispetto ai fatti effettivamente controversi e pertinenti alla ratio della decisione; non consente di superare una diversa valutazione sulla riferibilità causale o documentale dei pagamenti agli atti impugnati.
  • La domanda di risarcimento del danno, patrimoniale o non patrimoniale, presuppone l’accertamento di un illecito o comunque di un titolo di responsabilità: se il giudice esclude in radice il nesso tra atti contestati e pregiudizio dedotto, il rigetto investe tutte le componenti del danno.
  • La responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. non può essere affermata quando, nel processo, siano state respinte anche le domande sostanziali della parte istante, mancando il presupposto di una soccombenza qualificata della controparte nel merito della pretesa.
  • In cassazione il motivo deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura una statuizione solo apparente o diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito, è inammissibile per difetto di pertinenza e specificità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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