Sentenza del 20/07/2018 n. 19354 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorso riguardava una cartella di pagamento di Euro 23.722,88 relativa a ICI, accessori e sanzioni per gli anni 1998 e 1999. La contribuente contestava sia la validità della sentenza della Commissione Tributaria Regionale, ritenuta priva di una motivazione effettiva e fondata su una ricostruzione dei fatti non corrispondente agli atti processuali, sia l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello. Contestava inoltre la validità della notifica della cartella, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., deducendo l'irregolarità o inesistenza della relata, l'impossibilità di identificare il notificatore e la mancata prova di tutti gli adempimenti richiesti. Infine, lamentava la mancata notifica degli avvisi di accertamento ICI presupposti dell'iscrizione a ruolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure della contribuente. Ha dichiarato nulla la sentenza della Commissione Tributaria Regionale perché caratterizzata da motivazione apparente, contraddittoria e non riferita concretamente alle doglianze proposte. La sentenza impugnata aveva inoltre omesso di esaminare specifiche contestazioni sulla notifica della cartella, sulla data di formazione e consegna del ruolo e sulla notifica degli avvisi di accertamento presupposti. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione della regolarità delle notifiche e degli atti presupposti, decidendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definita definitivamente la debenza dell'ICI, ma la contribuente ha ottenuto l'annullamento della decisione sfavorevole e la riapertura del giudizio.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, nn. 2, 3 e 4
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dello svolgimento del processo
La sentenza tributaria deve ricostruire in modo comprensibile lo svolgimento del processo, le domande e le difese delle parti e le ragioni della decisione. Una ricostruzione errata o una motivazione solo apparente determina la nullità della sentenza.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 62
Le disposizioni regolano, rispettivamente, il giudizio di appello tributario e il ricorso per cassazione contro le sentenze delle Commissioni Tributarie Regionali, consentendo di censurare vizi processuali e violazioni di legge.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e i motivi ritualmente proposti. L'omessa pronuncia su una specifica censura integra un vizio processuale.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Una motivazione apparente, composta da formule generiche e non collegata al caso concreto, comporta la nullità della sentenza.
Art. 140 c.p.c.
In caso di irreperibilità relativa del destinatario, la notifica richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti, tra cui l'affissione dell'avviso, il deposito dell'atto presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa, con prova della sua effettiva ricezione secondo i principi richiamati dalla Corte.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Disciplina la notificazione delle cartelle di pagamento. La prova del perfezionamento della notifica deve risultare dalla relata e/o dall'avviso di ricevimento, che devono consentire di identificare la cartella notificata.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60
Le regole sulle notificazioni degli atti tributari integrano, per quanto applicabili, la disciplina dell'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa.
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 11 e 12
La disciplina dell'ICI richiede la corretta notificazione dell'avviso di accertamento e regola la successiva iscrizione a ruolo. L'iscrizione a ruolo non può prescindere dalla prova della rituale notificazione degli atti presupposti, quando questi siano necessari a fondare la pretesa.
Art. 156 c.p.c.
Il principio del raggiungimento dello scopo può sanare i vizi di nullità della notificazione, ma non opera quando la notificazione sia inesistente. La distinzione tra nullità e inesistenza deve essere verificata in concreto.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3
Consente di contestare, insieme all'atto notificato, la mancata notificazione degli atti presupposti, come gli avvisi di accertamento, quando la cartella ne costituisca l'atto consequenziale.
Massime di principio
- Una sentenza tributaria deve confrontarsi con le specifiche contestazioni delle parti e indicare un percorso logico comprensibile. Il semplice richiamo alla decisione di primo grado o l'uso di formule di stile non è sufficiente se non dimostra una valutazione critica dei motivi di appello.
- Quando il contribuente contesta la notificazione di una cartella per irreperibilità relativa, l'ente deve provare il compimento di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c.; la sola allegazione generica della regolarità della procedura non è sufficiente.
- La relata di notifica e l'avviso di ricevimento devono identificare con certezza l'atto notificato, anche mediante il numero della cartella. Una documentazione non riferibile inequivocabilmente alla cartella contestata può impedire la prova del perfezionamento della notifica.
- La proposizione del ricorso può sanare alcuni vizi formali della notifica per raggiungimento dello scopo, ma non sana automaticamente una notificazione inesistente o radicalmente priva degli elementi essenziali.
- Se la cartella si fonda su un avviso di accertamento, l'ente impositore deve dimostrare la rituale notificazione dell'atto presupposto. La mancata notifica dell'atto presupposto può comportare la nullità dell'atto consequenziale, salvo che il contribuente scelga di contestare direttamente il merito della pretesa nei limiti consentiti.
- La Cassazione, quando viene denunciato un errore processuale, può esaminare direttamente gli atti per verificare se il giudice abbia travisato le domande, omesso di pronunciarsi o ricostruito erroneamente il contenuto del processo.
- Il rinvio disposto dalla Cassazione non equivale all'annullamento definitivo della pretesa tributaria: comporta la rinnovazione della decisione da parte del giudice di merito, che dovrà esaminare nuovamente notifiche, atti presupposti e ulteriori eccezioni.
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