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Sentenza

Sentenza del 10/02/2016 n. 1208 - Comm. Trib. Prov. Milano

ACCERTAMENTO - Contraddittorio preventivo - Imposte "armonizzate" - Obbligatorietà - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La mancata instaurazione del contraddittorio preventivo determina, in linea generale, l’invalidità dell’atto di accertamento per tributi armonizzati. Tale conseguenza non opera però automaticamente: il contribuente deve dimostrare di essersi attivato per far valere le proprie ragioni e indicare quali difese avrebbe concretamente svolto, corredandole di adeguata prova. Il principio è conforme a Cassazione, Sezioni Unite, n. 19668/2009.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale prima dell’emissione di un atto di accertamento relativo a tributi armonizzati. Secondo il principio richiamato, il contribuente deve poter esporre preventivamente le proprie ragioni nell’ambito del procedimento amministrativo, fornendo argomentazioni concrete e adeguatamente supportate da elementi probatori.

Norme richiamate

  • Principio del contraddittorio preventivo endoprocedimentale in materia di tributi armonizzati

    La mancata attivazione del contraddittorio preventivo endoprocedimentale in materia di accertamento di tributi armonizzati comporta l’invalidità dell’atto di accertamento, a condizione che il contribuente si attivi per far valere le proprie ragioni attraverso valide argomentazioni, corroborate da adeguato supporto probatorio.

    Il contraddittorio preventivo è obbligatorio per gli accertamenti relativi a tributi armonizzati. La sua omissione può invalidare l’atto, ma il contribuente deve dimostrare concretamente l’utilità della partecipazione procedimentale e le ragioni difensive che avrebbe fatto valere.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 19668/2009

    La violazione del contraddittorio preventivo non comporta automaticamente l’annullamento dell’atto: il contribuente deve indicare in modo specifico le ragioni che avrebbe potuto presentare nel procedimento e fornire un adeguato supporto probatorio.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti relativi a tributi armonizzati, l’Amministrazione deve normalmente instaurare un contraddittorio preventivo prima di emettere l’atto.
  • La sola omissione formale del contraddittorio non è sempre sufficiente: il contribuente deve evidenziare quale concreta difesa avrebbe esercitato e perché avrebbe potuto incidere sul risultato.
  • Le contestazioni devono essere specifiche, pertinenti e accompagnate da documenti o altri elementi di prova; allegazioni generiche o meramente astratte possono non determinare l’invalidità dell’accertamento.
  • In situazioni analoghe è opportuno partecipare attivamente al procedimento amministrativo, presentando tempestivamente osservazioni, documenti e argomentazioni dettagliate.
  • Il principio riguarda i tributi armonizzati e non implica automaticamente la medesima disciplina per ogni tipo di tributo o per ogni procedimento di accertamento.

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