Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1034/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento - del permesso di costruire n. 2 del 1°.4.2023, avente ad oggetto l’ampliamento di un immobile ad uso turistico - ricettivo in applicazione dell’art. 12 della L.R. n. 10/2012; - per quanto occorrer possa, dell’autorizzazione paesaggistica n. 50 del 31.5.2017 e dell’autorizzazione idrogeologica n. 60 del 2.3.2020;

Giustizia amministrativa202500602

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: permesso di costruire per la sopraelevazione e l'ampliamento di un immobile destinato ad attività turistico-ricettiva, nonché autorizzazione paesaggistica e autorizzazione idrogeologica presupposte

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario confinante)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il permesso di costruire e, in via subordinata, le autorizzazioni paesaggistica e idrogeologica. Ha dedotto: violazione dell'art. 12 della L.R. n. 10/2012 e dell'art. 71 delle NTA del PRG, sostenendo che l'immobile ricadesse in zona B.MA, con limite di incremento volumetrico del 10%, e che non sussistessero i presupposti per l'ampliamento di un'attività turistico-ricettiva; violazione dei limiti di altezza previsti dal D.I. n. 1444/1968; incompetenza dell'ufficio tecnico comunale, assumendo che il titolo dovesse essere rilasciato dallo SUAP mediante il procedimento unitario previsto per lo sviluppo di attività produttive; mancata stipula della convenzione urbanistica necessaria per gli oneri e gli standard urbanistici; insufficienza dell'atto di impegno relativo al vincolo ventennale di destinazione ricettiva, asseritamente limitato alla sola porzione ampliata; illegittimità dell'autorizzazione idrogeologica per asserita inderogabilità del limite volumetrico del 10%. Il Comune e il controinteressato hanno eccepito tardività, carenza di interesse e, quanto ai titoli presupposti, inammissibilità delle censure. Il ricorrente ha inoltre dedotto una lesione concreta alla visuale, alla luce e all'aria della propria abitazione e un peggioramento delle condizioni di vivibilità della zona derivante dall'incremento del carico urbanistico.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni di tardività e carenza di interesse. Poiché le censure riguardavano il contenuto specifico dell'intervento, il termine di impugnazione decorreva dalla conoscenza degli elementi progettuali risultanti dall'accesso agli atti, non dal mero inizio dei lavori né dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio. L'interesse a ricorrere è stato riconosciuto in ragione della lesione urbanistica connessa all'incremento del carico urbanistico e alla mancata convenzione sulle opere e sugli standard, anche a prescindere da un impatto visivo particolarmente intenso. Nel merito, il primo e il secondo motivo sono stati respinti: il certificato di destinazione urbanistica ha dimostrato che l'immobile ricadeva in zona C, non in zona B.MA; l'erronea indicazione contenuta nel permesso è stata qualificata come lapsus calami. In zona C era ammessa la destinazione turistico-ricettiva e il titolare esercitava effettivamente l'attività di affittacamere; pertanto risultavano applicabili le disposizioni regionali sugli ampliamenti delle attività produttive, né operava il limite di altezza previsto per le zone B. Il terzo motivo è stato accolto: ai sensi della disciplina regionale, il procedimento per l'ampliamento dell'attività turistico-ricettiva doveva essere gestito e concluso dallo SUAP, quale organo comunale competente al procedimento unitario, con integrazione del titolo edilizio e di quello commerciale. L'istanza era stata invece presentata allo sportello unico per l'edilizia e il permesso era stato adottato dall'ufficio tecnico comunale. Il vizio di incompetenza è stato ritenuto sostanziale e non sanabile mediante l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Le ulteriori censure contro il permesso di costruire sono state assorbite, poiché il potere non era stato ancora esercitato dall'organo competente. Il vizio non è stato esteso alle autorizzazioni paesaggistica e idrogeologica, già acquisite prima della presentazione dell'istanza, sicché non era necessaria una loro nuova acquisizione. Il sesto motivo è stato respinto: il limite del 10% riguardava le zone B e non la zona C; la presenza del vincolo idrogeologico non escludeva l'applicazione della disciplina regionale speciale, essendo sufficiente l'acquisizione dell'autorizzazione idrogeologica e il rispetto delle relative prescrizioni. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con annullamento del permesso di costruire e rigetto della domanda di annullamento delle autorizzazioni paesaggistica e idrogeologica. Le spese sono state compensate, salvo il contributo unificato posto a carico del Comune.

Norme richiamate

  • art. 12 L.R. n. 10/2012

    «consente ampliamenti per lo sviluppo di un’attività produttiva anche in deroga alla disciplina dei piani urbanistici»

    La disposizione consente ampliamenti di insediamenti produttivi esistenti, comprese le attività ricettive, anche in deroga agli strumenti urbanistici, purché siano rispettate le condizioni previste, la destinazione d'uso ammessa e gli standard urbanistici; gli impegni dell'attuatore devono essere definiti in apposita convenzione.

  • art. 10 L.R. n. 10/2012

    «prevede un procedimento unitario, di competenza dello sportello unico per le attività produttive comunale»

    Per gli interventi di sviluppo di attività produttive disciplinati dalla legge regionale, lo SUAP è l'organo competente a gestire il procedimento e ad adottare il provvedimento conclusivo, integrante il titolo edilizio e quello commerciale.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    «non è emendabile ex art. 21-octies, comma 2»

    Il vizio di incompetenza derivante dalla mancata adozione del provvedimento da parte dello SUAP è sostanziale e non beneficia della sanatoria prevista per i vizi formali non invalidanti.

  • art. 1 l. n. 241/1990

    «principi di economicità e non aggravamento del procedimento»

    Quando gli atti di assenso paesaggistico e idrogeologico siano già stati acquisiti prima dell'istanza per il procedimento SUAP, la loro nuova acquisizione non è necessaria e contrasterebbe con i principi di economicità e non aggravamento.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    «il potere amministrativo non è stato ancora esercitato dall’organo titolare del relativo munus»

    L'accertamento del vizio di incompetenza comporta l'assorbimento delle ulteriori censure sul merito del titolo, poiché il giudice non può sostituirsi all'amministrazione competente nell'esercizio per la prima volta del potere.

  • art. 8, comma 1, n. 2, D.I. 2 aprile 1968, n. 1444

    «divieto di superamento dell’altezza degli edifici preesistenti nelle zone “B”»

    Il limite di altezza considerato dal giudice opera per le zone B e non è applicabile a un immobile ricadente in zona C.

  • art. 38 L.R. n. 16/2008

    «rilevante in termini di carico urbanistico»

    La realizzazione di un piano in sopraelevazione con nuova superficie utile abitabile costituisce incremento del carico urbanistico.

  • art. 36 L.R. n. 10/2012

    Il comma 2 impone il rispetto della dotazione dei parcheggi pertinenziali e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie al soddisfacimento degli standard, mediante apposita convenzione, la cui stipula condiziona l'efficacia dell'autorizzazione SUAP.

  • art. 22, comma 2, L.R. n. 1/2024

    Le unità abitative destinate all'attività di affittacamere devono possedere destinazione urbanistica residenziale; la classificazione catastale residenziale non esclude quindi la destinazione ricettiva.

  • art. 36, comma 2, L.R. n. 4/1999

    La disciplina speciale sugli ampliamenti non è esclusa dalla presenza del vincolo idrogeologico, purché sia acquisita l'autorizzazione prevista dalla normativa regionale e siano rispettate le relative prescrizioni.

Massime di principio

  • Quando un terzo impugna un titolo edilizio contestandone il contenuto specifico, quale volumetria, altezza, destinazione o rispetto degli standard, il termine di impugnazione decorre dalla conoscenza degli elementi concreti dell'intervento, normalmente acquisibile con l'accesso alla pratica edilizia o quando i lavori abbiano raggiunto uno sviluppo tale da rendere percepibili dimensioni e consistenza dell'opera; non è sufficiente, di regola, la mera pubblicazione dell'avviso di rilascio all'albo pretorio.
  • L'incremento di superficie utile abitabile derivante dalla realizzazione di un piano in sopraelevazione comporta un aumento del carico urbanistico e impone il rispetto degli standard urbanistici e degli eventuali obblighi convenzionali relativi a parcheggi e opere di urbanizzazione, anche quando l'area disponga già di opere di urbanizzazione primaria.
  • Quando una legge regionale prevede un procedimento unitario per lo sviluppo di un'attività produttiva, il SUAP è l'organo competente a gestire il procedimento e ad adottare il provvedimento conclusivo che integra i titoli edilizio e commerciale. L'adozione del titolo da parte dell'ufficio tecnico comunale, anziché dal SUAP, integra un vizio sostanziale di incompetenza non sanabile ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990.
  • Accertato che il titolo edilizio è stato adottato da un organo incompetente, il giudice annulla il provvedimento senza esaminare le ulteriori censure di merito che richiederebbero il primo esercizio del potere da parte dell'organo competente, in applicazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a.
  • La disciplina regionale che consente ampliamenti di attività produttive in deroga agli strumenti urbanistici non è, per ciò solo, incompatibile con il vincolo idrogeologico: la deroga opera anche in area vincolata quando siano acquisiti il titolo idrogeologico prescritto e siano rispettate le relative condizioni.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziStandard urbanistici e dotazioni territorialiLocalizzazione di opere e impiantiResponsabile del procedimento e competenza
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaDifetto di istruttoriaLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.