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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1025/2024 del 10/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 cod. pen.; impugnava la conferma della condanna per furto aggravato disposta dal Tribunale di Massa e poi dalla Corte d'Appello di Genova

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso non fosse manifestamente infondato ma ha rilevato l'intervenuta prescrizione del reato: il fatto era stato commesso il 19 giugno 2015 e il termine massimo di prescrizione è risultato estinto il 22 febbraio 2023 (tenuto conto di una sospensione di 64 giorni collegata al rinvio dell'udienza attribuito all'emergenza pandemica). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, rilevando altresì l'assenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    La circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 era oggetto del motivo di ricorso (contestazione di travisamento della prova e vizio di motivazione), ma la Cassazione non è entrata nel merito per effetto dell'estinzione del reato per prescrizione

  • art. 89 cod. pen.

    La Corte di appello aveva ritenuto applicabile un'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen. prevalente sull'aggravante; la Cassazione riporta questa valutazione ma non la sindaca nel merito a causa dell'intervenuta prescrizione

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    La Corte ha verificato e dichiarato che non risultano sussistere le cause di proscioglimento previste da tale disposizione, pertanto ha proceduto all'annullamento senza rinvio per estinzione del reato

Massime di principio

  • Se, nel corso del giudizio, interviene la prescrizione del reato, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato, anche se il ricorso non è manifestamente infondato.
  • Quando si impugna la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, la Cassazione può evitare di decidere il merito se il procedimento è estinto per prescrizione; in tal caso le questioni sostanziali restano irrilevanti.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione deve tener conto di eventuali sospensioni legate a rinvii o misure straordinarie (es. emergenza pandemica); una corretta e tempestiva verifica delle date può determinare l'estinzione del reato prima della decisione definitiva.
  • Prima di disporre l'annullamento senza rinvio per prescrizione, il giudice verifica l'eventuale esistenza di cause di proscioglimento (art. 129, comma 2 c.p.p.); in assenza di tali cause l'estinzione per prescrizione è sufficiente per estinguere il procedimento.
  • Per il difensore: in caso di questioni relative a circostanze aggravanti, oltre a contestare il merito, è importante calcolare e sollevare tempestivamente la prescrizione, perché può portare alla cessazione del processo senza che la Corte entri nel merito delle qualificazioni aggravanti/attenuanti.

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