Sentenza n. 6323/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 763/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto delle dichiarazioni di rinuncia e, applicando il principio dispositivo al processo amministrativo, ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, pronunciando altresì l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Liguria n. 763/2025
Esito
Favorevole al resistente (appellati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune di Riomaggiore aveva proposto appello contro la sentenza del TAR Liguria n. 763/2025. Nelle more del giudizio, il Comune aveva disposto, in mera esecuzione condizionata della sentenza impugnata, l'assunzione della gestione e dell'erogazione del servizio da parte dell'impresa appellata. Successivamente, l'impresa aveva rinunciato all'assunzione della gestione e dell'erogazione del servizio. Il Comune ha quindi dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione dell'appello e, all'udienza pubblica, le parti hanno ribadito le dichiarazioni di rinuncia.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso o dell'appello.
art. 38 c.p.a.
La disciplina delle disposizioni di rinuncia e degli altri istituti processuali richiamati si applica al processo amministrativo secondo il rinvio operato dal Codice.
art. 84 c.p.a.
La rinuncia agli atti o alla prosecuzione del giudizio, una volta dichiarata e ribadita nel processo, rileva ai fini della definizione del giudizio.
art. 85 c.p.a.
La rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse producono gli effetti processuali riconosciuti nella pronuncia di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- Il principio dispositivo trova applicazione anche nel processo amministrativo; pertanto, il giudice deve prendere atto della dichiarazione dell'appellante di sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame quando essa sia ribadita nel corso del giudizio.
- La rinuncia alla prosecuzione dell'appello, determinata dal venir meno dell'interesse alla decisione, comporta l'improcedibilità del gravame e l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, 38, 84 e 85 c.p.a.
- Quando la sopravvenuta carenza di interesse dipende dal venir meno degli effetti pratici della sentenza impugnata, il giudizio d'appello può essere definito senza esame dei motivi di gravame.
Come è indicizzato
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