Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 14/12/2016 n. 25672 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva aderito al condono previsto dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per regolarizzare omessi o tardivi versamenti di IVA e IRPEF relativi al 2002. Aveva però pagato tardivamente e solo parzialmente la terza e ultima rata, sostenendo che il condono si fosse comunque perfezionato con il pagamento delle rate precedenti e che il pagamento tardivo, effettuato anche mediante ravvedimento operoso, la buona fede, l'affidamento nelle istruzioni dell'Amministrazione, l'impossibilità economica e l'incertezza normativa dovessero salvaguardare la definizione. L'Agenzia aveva negato il perfezionamento del condono e notificato una cartella di pagamento, impugnata dalla società.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi, riguardanti rispettivamente il diniego di condono e la cartella di pagamento, e li ha rigettati integralmente. Ha stabilito che il condono ex art. 9-bis è una misura clemenziale subordinata all'integrale e tempestivo pagamento di quanto dovuto; l'omesso o tardivo pagamento anche di una rata rende inefficace la definizione. La riapertura dei termini non comporta il perfezionamento del condono con il solo pagamento della prima rata. Il ravvedimento operoso non può sanare una procedura di condono, salvo espressa previsione legislativa, e non sono state dimostrate in modo adeguato né la buona fede, né la forza maggiore, né l'obiettiva incertezza normativa. Con riferimento all'IVA, la Corte ha inoltre ritenuto non applicabile la disciplina del condono nella parte in cui comporta la rinuncia alle sanzioni, in contrasto con il diritto unionale. È stata confermata la legittimità della cartella e la società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9-bis

    La definizione riguarda gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il pagamento dell'imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi.

    La norma disciplina un condono clemenziale, non premiale, il cui perfezionamento è condizionato all'integrale pagamento, entro i termini e secondo le modalità previste, delle somme dovute. Il pagamento tardivo o incompleto rende inefficace l'istanza.

  • Legge n. 289/2002, artt. 7, 8, 9, 15 e 16

    Sono richiamate come ipotesi di condono premiale, strutturalmente diverse dall'art. 9-bis. Le regole previste per tali fattispecie, compresa la possibilità di iscrivere a ruolo somme residue con sanzione proporzionale, non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis.

  • Decreto-legge n. 223/2006, art. 37, comma 44, convertito dalla legge n. 248/2006

    La disposizione proroga il termine per la notifica delle cartelle nei confronti di chi abbia presentato dichiarazioni o effettuato versamenti ai sensi dell'art. 9-bis, ma non stabilisce che il condono si perfezioni con il pagamento della sola prima rata né sana i versamenti tardivi.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 13

    Disciplina il ravvedimento operoso. Secondo la Corte, il ravvedimento non può essere utilizzato per sanare una procedura di condono inefficace, se la legge sul condono non lo prevede espressamente.

  • Legge n. 212/2000, art. 10

    I principi di buona fede e legittimo affidamento non sono applicabili in modo automatico: il contribuente deve indicare e provare concreti elementi dell'Amministrazione idonei a generare un affidamento tutelabile.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 20

    La notificazione degli atti del processo tributario in busta chiusa, anziché in piego senza busta, costituisce una mera irregolarità quando il contenuto dell'atto e la sua riferibilità alla parte non siano contestati.

  • Sesta direttiva IVA n. 77/388/CEE e sentenza CGCE 17 luglio 2008, causa C-132/06

    Le misure nazionali che comportano una rinuncia definitiva alle sanzioni relative all'IVA possono compromettere la corretta riscossione dell'imposta e devono essere disapplicate quando contrastano con il diritto unionale.

Massime di principio

  • Quando una sanatoria fiscale subordinata al pagamento rateale richiede l'integrale e tempestivo versamento, il ritardo o l'omissione anche di una sola rata può comportare la perdita dell'intero beneficio, salvo una specifica disposizione di legge derogatoria.
  • Le regole previste per diverse forme di condono non possono essere trasferite per analogia: ogni procedura deve essere interpretata secondo i propri presupposti e condizioni.
  • Il pagamento tardivo e il ravvedimento operoso non sanano automaticamente un condono ormai inefficace; occorre verificare se la legge applicabile preveda espressamente tale possibilità.
  • La buona fede, l'affidamento, l'impossibilità economica e la forza maggiore devono essere concretamente allegati e provati; il semplice richiamo a tali circostanze non è sufficiente.
  • Per i tributi armonizzati come l'IVA, le norme interne di condono non possono essere applicate nella parte in cui determinano una rinuncia incompatibile con gli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  • L'annullamento del diniego di condono non impedisce necessariamente all'Amministrazione di iscrivere a ruolo le somme dovute: la cartella può fondarsi sugli originari atti di accertamento o liquidazione e il contribuente può far valere in quel giudizio le proprie ragioni sul condono.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.