Sentenza del 01/10/2015 n. 19612 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Lazio, che aveva confermato l'annullamento del ruolo e della cartella di pagamento, sebbene con una motivazione diversa da quella del giudice di primo grado. La CTR aveva ritenuto che la cartella e il precedente avviso di accertamento fossero intestati a una società diversa dalla contribuente, senza che fosse stato dimostrato il collegamento tra le due società. L'Agenzia ha denunciato la violazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la contribuente non aveva riproposto in appello la questione relativa alla propria estraneità rispetto al soggetto indicato negli atti. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, poiché il giudice d'appello aveva deciso d'ufficio su una questione non devoluta al suo esame.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso introduttivo della contribuente. È stata ritenuta ormai non contestabile, nel giudizio di cassazione, la correttezza della pretesa sotto il profilo della decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento, poiché la CTR aveva incidentalmente escluso la tardività dell'accertamento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.500 euro oltre accessori e somme prenotate a debito; le spese dei giudizi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992
Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale che non sono specificatamente riproposte in appello si intendono rinunciate
Nel processo tributario, la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre specificamente in appello le domande e le eccezioni non accolte, anche se non ha interesse a proporre un'impugnazione autonoma. In mancanza, opera una presunzione di rinuncia e il giudice d'appello non può esaminare d'ufficio tali questioni.
Art. 346 c.p.c.
Le domande e le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, che non sono state espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate
La norma esprime il principio dell'effetto devolutivo dell'appello: il giudice di secondo grado può esaminare soltanto le questioni ritualmente riproposte dalle parti.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando errori processuali, tra cui la violazione delle regole che delimitano l'oggetto del giudizio d'appello.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, le eccezioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo espresso e specifico nell'atto di costituzione in appello dalla parte vittoriosa; altrimenti si considerano abbandonate.
- Il giudice d'appello non può fondare la decisione su una questione non riproposta dalla parte interessata, anche se tale questione era stata sollevata nel giudizio di primo grado.
- Il principio del tantum devolutum quantum appellatum limita il giudizio d'appello alle domande, eccezioni e motivi effettivamente devoluti dalle parti.
- Se la sentenza d'appello viene cassata per un errore processuale e non sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la controversia.
- La parte che ha ottenuto una decisione favorevole in primo grado deve comunque riproporre tutte le questioni non accolte che intende mantenere in discussione, anche se non deve proporre appello incidentale.
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