Sentenza n. 68/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 342 del 15.12.2023, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 342 del 15 dicembre 2023, relativa al riconoscimento del bonus carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico della carta docente, pari a 500 euro annui, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre alle spese legali. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il termine previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, e documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione, senza tuttavia ottenere il pagamento del beneficio. Ha quindi chiesto l’assegnazione al Ministero di un termine di sessanta giorni per adempiere e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha comunicato l’avvenuto pagamento del beneficio economico dovuto. Il TAR ha quindi preso atto dell’integrale soddisfazione della pretesa e ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere alla nomina del commissario ad acta né all’assegnazione del termine di esecuzione richiesto. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge, in favore della ricorrente e del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto della semplicità e serialità del giudizio e dei minimi tariffari applicabili.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica
La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato del giudice del lavoro.
art. 112 c.p.a.
È indicato quale fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale disposizione processuale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
È richiamato con riguardo al termine che la ricorrente ha dichiarato di avere atteso prima di agire per l’esecuzione della condanna pecuniaria.
d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022
È richiamato per la liquidazione delle spese legali secondo i minimi tariffari applicabili a giudizi esecutivi analoghi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa la pretesa del ricorrente, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- L’integrale adempimento sopravvenuto dell’amministrazione rende non necessario assegnare un termine per l’esecuzione o nominare un commissario ad acta, richiesti in via subordinata per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto adempimento dell’amministrazione non esclude la regolazione delle spese processuali a suo carico, quando il ricorso si è reso necessario per ottenere l’esecuzione del giudicato.
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