Cassazione Civile, Sentenza n. 5481/2020 del 28/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda tre atti sanzionatori relativi agli anni 2003-2006: uno, del 9 ottobre 2008, per Euro 2.076.409,80, contestava l’omessa denuncia della cessione di energia elettrica a terzi; gli altri due, del 17 e 22 ottobre 2008, per Euro 334.394,70 ed Euro 178.560,00, contestavano l’omesso pagamento dell’imposta erariale in relazione all’agevolazione invocata. La società gestiva l’aeroporto di Fiumicino e, in forza della concessione, provvedeva alla fornitura di energia ai soggetti operanti nello scalo, ricevendo compensi forfetari da alcuni beneficiari e versando l’imposta per l’energia acquistata o autoprodotta. L’Amministrazione contestava che la società avesse ceduto energia a terzi senza adempiere agli obblighi propri del soggetto passivo e avesse cumulato i consumi propri con quelli di altri utenti per raggiungere le soglie di esenzione, pur non possedendo i requisiti per l’esenzione prevista per gli opifici industriali. La CTP di Roma aveva annullato gli atti e la CTR del Lazio, con sentenza n. 125/9/12 depositata il 6 giugno 2012, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto quattro motivi, denunciando violazione della disciplina dell’imposta sull’energia e delle soglie di esenzione, illegittimità del cumulo dei consumi, errata ripartizione dell’onere probatorio e vizio di motivazione. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato con otto motivi: incertezza normativa e assenza di colpevolezza, buona fede e affidamento, vizi di motivazione e prova degli atti, notificazione a soggetto asseritamente non obbligato, insussistenza delle violazioni tributarie contestate e mancata applicazione della disciplina sanzionatoria mitigatrice. L’Agenzia ha inoltre eccepito il sopravvenuto giudicato esterno formatosi sulle sentenze della Cassazione nn. 20471, 20477 e 20474 del 2013, relative agli avvisi di pagamento connessi ai medesimi fatti.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione della società di inammissibilità del ricorso principale per difetto di specificità, ritenendo che l’esposizione consentisse di comprendere la controversia e le posizioni delle parti. Ha poi rilevato d’ufficio il giudicato esterno formatosi, dopo la sentenza impugnata, sulle pretese impositive connesse: quelle decisioni avevano accertato che la società, fornendo energia a utenti terzi finali, operava quale rivenditrice/distributrice equiparata al fabbricante e non aveva provato i presupposti per l’esenzione. Tale giudicato preclude il riesame dei punti comuni coperti dall’accertamento e impone alla CTR di valutarne l’estensione alla fattispecie sanzionatoria. Perciò il ricorso principale è stato accolto nei limiti della rilevanza del giudicato, senza esaminare nel merito le censure sulla pretesa impositiva; il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile perché investiva questioni assorbite. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio, per nuovo esame, a una diversa composizione della CTR del Lazio. La Corte non ha liquidato le spese nel dispositivo riportato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
il requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa (prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), postula che il ricorso per cassazione – pur non dovendo necessariamente contenere una parte relativa alla esposizione dei fatti strutturata come premessa autonoma e distinta rispetto ai motivi o tradotta in una narrativa analitica o particolareggiata dei termini della controversia – offra, almeno nella trattazione dei motivi di impugnazione, elementi tali da consentire una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno ingenerato la lite, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò avere conoscenza esclusivamente dal ricorso medesimo, senza necessità di avvalersi di ulteriori elementi o atti.
Il ricorso per cassazione soddisfa l’onere di esposizione sommaria quando, anche senza una sezione autonoma o una narrazione analitica, contiene elementi sufficienti a ricostruire fatti, vicende processuali e posizioni delle parti, così da consentire alla Corte di comprendere la controversia senza consultare altri atti.
art. 372 c.p.c.
Segnatamente in tema di giudizio di cassazione, vale il principio secondo cui l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quello interno, rilevabile d’ufficio, non solo quando emerga da atti prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell’ipotesi in cui si sia formato – come nel caso che occupa, essendo la pronuncia d’appello del 6 giugno 2012 – successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, con correlativa inopponibilità del divieto ex art. 372 c.p.c.
Il divieto di produzione di nuovi documenti in cassazione non impedisce di rilevare il giudicato esterno formatosi dopo la sentenza impugnata, poiché esso è rilevabile d’ufficio anche in tale fase.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio, anche se si è formato dopo la sentenza impugnata; la sua rilevazione non è preclusa dal divieto di produzione di nuovi documenti previsto per il giudizio di legittimità.
- Quando più giudizi tra le stesse parti riguardano il medesimo rapporto e una decisione passata in giudicato accerta una questione di fatto o di diritto comune, tale accertamento, se costituisce premessa logica indispensabile della decisione, preclude il riesame della medesima questione negli altri giudizi.
- Quando una controversia sanzionatoria è connessa a pretese impositive già definite con giudicato, il giudice deve individuare i limiti oggettivi di quel giudicato e valutarne l’estensione alla fattispecie sanzionatoria, senza riaprire i punti della pretesa tributaria già definitivamente accertati.
- L’esposizione sommaria dei fatti richiesta dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non richiede una sezione autonoma né una ricostruzione analitica: è sufficiente che il ricorso, considerato nel suo complesso, permetta di comprendere la lite, le vicende processuali e le posizioni delle parti.
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