Cassazione Civile, Ordinanza n. 03282/2023 del 02/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un'ex venditrice di un immobile aveva agito per far dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la compravendita con cui, dopo una precedente vendita nel 2011 a favore di due acquirenti, l'immobile era stato successivamente trasferito a una società terza. La domanda era fondata sull'assunto che del prezzo pattuito solo una parte fosse stata versata, che il residuo credito fosse stato azionato con decreto ingiuntivo e che, per effetto delle successive vicende patrimoniali dei debitori, il credito non fosse più esigibile utilmente. Il tribunale aveva rigettato la revocatoria ritenendo insussistente il pregiudizio patrimoniale per il creditore, mentre la corte d'appello aveva riformato la decisione, negando la prova di accordi di finanziamento per la ristrutturazione e ravvisando l'eventus damni nonostante l'esistenza di ipoteche sul bene. I due ricorrenti in cassazione hanno proposto ricorsi identici deducendo: 1) violazione dell'art. 132 c.p.c. e vizio motivazionale per asserita incomprensibilità della valutazione delle prove circa gli accordi di finanziamento; 2) violazione dell'art. 2901 c.c. e vizio motivazionale sulla sussistenza dell'eventus damni, sostenendo che il giudice d'appello avrebbe dovuto considerare il rapporto concreto tra garanzia ipotecaria e soddisfacimento del credito chirografario, oltre a non valutare perizia e documenti prodotti; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati improcedibili. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata notificata il 1 ottobre 2021, mentre i ricorsi erano stati notificati il 30 novembre 2021, senza però che i ricorrenti avessero depositato la relata di notificazione della sentenza insieme alla copia autentica, come richiesto dall'art. 369 c.p.c. Ai fini del termine breve di impugnazione, tale omissione comporta improcedibilità, non sanata dalla mera allegazione o dalla non contestazione della controparte. La Corte ha quindi regolato le spese a carico solidale dei ricorrenti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come norma fondante dell'azione revocatoria ordinaria; il tema sostanziale evocato dai motivi riguarda l'eventus damni e la valutazione del pregiudizio alle ragioni del creditore.
art. 132 c.p.c.
invocato per dedurre un vizio di motivazione, ma la Corte non entra nel merito per improcedibilità del ricorso.
art. 360 c.p.c.
norma che delimita i motivi di ricorso per cassazione dedotti dai ricorrenti.
art. 327 c.p.c.
richiamato per il termine lungo di impugnazione quando non sia allegata la notificazione della sentenza.
art. 325 c.p.c.
richiamato per il termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza.
art. 369 c.p.c.
il mancato deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione, quando necessaria, comporta improcedibilità del ricorso.
art. 372 c.p.c.
menzionato come possibile modalità di produzione della documentazione mancante nei limiti consentiti.
art. 111 Cost.
richiamato nel terzo motivo come parametro del requisito di motivazione, senza esame nel merito per la declaratoria di improcedibilità.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità/improcedibilità del ricorso.
L. n. 228 del 2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Quando il ricorrente affermi o risulti comunque dalla documentazione che la sentenza impugnata gli è stata notificata, l'ammissibilità/procedibilità del ricorso per cassazione impone il deposito della copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione entro il termine di legge; la mancata produzione determina improcedibilità.
- La mera allegazione della copia autentica della sentenza, senza la relata di notificazione, non è sufficiente se la notificazione della decisione rileva ai fini del termine breve di impugnazione.
- L'onere di deposito della documentazione sulla notificazione non è sanato dalla mancata contestazione del controricorrente, poiché il vizio è rilevabile d'ufficio dalla Corte di cassazione.
- In presenza di improcedibilità del ricorso, la Corte non esamina i motivi di merito o di vizio motivazionale dedotti contro la sentenza impugnata.
- Nei giudizi di cassazione instaurati dopo il 30 gennaio 2013, la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o rigetto comporta l'accertamento dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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