Ordinanza n. 1861/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determina dirigenziale che ha dichiarato inefficace la dichiarazione sostitutiva di concessione edilizia in sanatoria e ha ordinato la demolizione delle opere abusive, il ripristino dei luoghi e il rimboschimento dell'area demaniale
Esito
La controversia
La cooperativa ha impugnato la determina comunale deducendone, tra l'altro, la nullità per violazione della sentenza del CGARS n. 479/2024. La medesima questione relativa alla violazione del giudicato è stata proposta in un giudizio di ottemperanza dinanzi al CGARS, iscritto al n. 741/2025, dopo che il TAR, in altro giudizio, aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale sulle censure concernenti l'asserita violazione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., ritenendo sussistente un rapporto di pregiudizialità-dipendenza tra il presente ricorso e il giudizio di ottemperanza pendente dinanzi al CGARS. La decisione sull'ottemperanza, la cui udienza è fissata per il 14 ottobre 2026, è considerata presupposta rispetto alla definizione del ricorso contro la determina comunale e può incidere sul relativo esito. La sospensione è stata inoltre ritenuta coerente con l'economia dei mezzi processuali e con il principio di ragionevole durata del processo. Per la prosecuzione, dovrà essere presentata una nuova istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza del CGARS che definirà il giudizio di ottemperanza.
Norme richiamate
art. 79, comma 1, c.p.a.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La disposizione consente la sospensione del processo amministrativo quando la definizione di un'altra controversia costituisce presupposto necessario per decidere la causa pendente.
art. 295 c.p.c.
Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa
La norma disciplina la sospensione necessaria per pregiudizialità, applicabile al processo amministrativo mediante il rinvio dell'art. 79 c.p.a.
art. 80, comma 1, c.p.a.
La prosecuzione del giudizio sospeso richiede una nuova istanza di fissazione di udienza da presentare entro novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che definisce il giudizio pregiudiziale.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo deve sospendere il processo quando la decisione della causa dipende dalla definizione di un'altra controversia pendente dinanzi allo stesso o ad altro giudice, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c.
- Sussiste pregiudizialità-dipendenza quando l'esito di un giudizio di ottemperanza sul contenuto o sulla portata di un precedente giudicato costituisce il presupposto logico e giuridico per decidere l'impugnazione di un successivo provvedimento amministrativo asseritamente lesivo di quel giudicato.
- Dopo la definizione del giudizio pregiudiziale, la prosecuzione del processo amministrativo sospeso richiede la presentazione di una nuova istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della relativa sentenza, ai sensi dell'art. 80, comma 1, c.p.a.
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