Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12857/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto del G.I.P. di Savona, aveva applicato gli arresti domiciliari a Claudio Zanlunghi ritenuto gravemente indiziato di plurimi reati di bancarotta e reati tributari. In Cassazione il difensore ha dedotto due motivi principali: 1) nullità dell'ordinanza per mancato rispetto dell'obbligo di interrogatorio preventivo previsto dall'art. 291 comma 1-quater c.p.p., posto che il G.I.P. non aveva interrogato l'indagato; 2) vizio di motivazione e valutazione erronea della sussistenza dei requisiti di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione, sostenendo che il Tribunale avrebbe basato la decisione su fatti relativi a procedimenti ancora pendenti e non definitivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto applicabile la lex superveniens (L. 9 agosto 2024, n. 114) ma ha chiarito che, quando il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto del G.I.P., dispone una misura cautelare personale, non è necessario procedere a un ulteriore interrogatorio preventivo del soggetto già coinvolto nell'udienza camerale di impugnazione, perché il contraddittorio è già garantito in quella sede. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito una motivazione logica e congrua circa la sussistenza del pericolo di reiterazione (sistematicità delle condotte, ruolo di amministratore di fatto, uso di prestanome, pendenze per reati tributari e altri procedimenti pendenti), e che la verifica di merito non fosse sindacabile in sede di legittimità se non per vizi di motivazione evidenti. Conseguentemente la misura degli arresti domiciliari è stata ritenuta legittimamente emessa e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 291 cod. proc. pen., comma 1-quater (introdotto dalla L. 9 agosto 2024, n. 114)

    «fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere a) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c), in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), o all'articolo 2, comma 1-ter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale»

    La Corte interpreta la norma come postulato per l'interrogatorio preventivo in via ordinaria, ma applicabile in modo residuale (soprattutto rispetto al pericolo di reiterazione) e con deroghe. Tuttavia, quando la misura è disposta dal Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del P.M., il contraddittorio già instaurato in sede di impugnazione esclude la necessità di un ulteriore interrogatorio preventivo.

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 3-bis

    «L'ordinanza è nulla se non preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-quater [...]»

    La nullità è prevista a pena di invalida applicazione quando l'interrogatorio preventivo era obbligatorio e non è stato svolto; la Corte tuttavia distingue l'ipotesi in cui il contraddittorio si sia già effettivamente svolto nella sede di impugnazione.

  • L. 9 agosto 2024, n. 114 (riforma della disciplina della custodia cautelare)

    Ha introdotto l'interrogatorio preventivo nell'iter applicativo delle misure cautelari personali, ma con ambiti di deroga e con disciplina transitoria applicabile in relazione alla data di emissione del provvedimento.

  • art. 274 cod. proc. pen., comma 1, lettera c) (pericolo di reiterazione)

    Individua il pericolo di reiterazione come una delle esigenze cautelari che giustificano la custodia; l'interrogatorio preventivo trova applicazione soprattutto quando la misura è finalizzata a questo pericolo.

  • art. 289 cod. proc. pen., comma 2 (contraddittorio anticipato per misure interdittive)

    Richiamato dalla Corte in via analogica/interpretativa: laddove per misure interdittive non è necessario un interrogatorio preventivo quando il contraddittorio si svolge comunque in sede di impugnazione, lo stesso principio è applicabile alle misure coercitive decise in appello cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen., comma 2 (funzionamento dell'appello cautelare)

    Sottolinea che il Tribunale del riesame decide avendo a disposizione l'apporto difensivo già prestato in sede di impugnazione e che l'udienza camerale garantisce la possibilità di comparire e chiedere l'interrogatorio.

Massime di principio

  • Se il G.I.P. rigetta la richiesta di misura cautelare e il Tribunale del riesame, in accoglimento dell'appello del P.M., dispone una misura personale, non è necessario un ulteriore interrogatorio preventivo perché il contraddittorio è già garantito nell'ambito del procedimento di impugnazione.
  • L'obbligo di interrogatorio preventivo introdotto dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 trova applicazione principalmente quando la misura è finalizzata a prevenire il pericolo di reiterazione (art. 274 c.1 lett. c), salvo le deroghe previste dalla stessa norma).
  • La mancata esecuzione dell'interrogatorio preventivo determina la nullità solo se l'interrogatorio fosse obbligatorio e non sia invece garantito un effettivo contraddittorio in altra sede procedimentale.
  • In sede di legittimità il riesame è limitato al controllo della correttezza giuridica e della logicità della motivazione del provvedimento cautelare; la valutazione degli elementi di fatto rimane sostanzialmente patrimonio del giudice di merito salvo evidenti illogicità o vizi motivazionali.
  • I procedimenti penali pendenti a carico dell'indagato e la serialità di condotte simili possono essere considerati dal giudice come elementi sintomatici del pericolo di reiterazione, anche se non ancora definitivi, purché la motivazione sia congrua e non manifestamente illogica.
  • L'interrogatorio preventivo, se effettuato, impone al giudice di dare specifica valutazione nella motivazione degli elementi difensivi emersi durante l'interrogatorio (art. 292 c.2-ter); la sua forma e correttezza possono determinare la validità del provvedimento cautelare.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.