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Sentenza

Sentenza n. 12739/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202506366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria definitiva, successive rideterminazioni e rettifiche della graduatoria di un concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nella parte in cui non è stato attribuito al ricorrente il punteggio per l’incarico di responsabile di squadra

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente aveva partecipato al concorso interno per titoli per la copertura di 959 posti da viceispettore, indicando di aver svolto dal 1° gennaio 2019 al 2 maggio 2024 l’incarico di responsabile di squadra della Sezione Informativa di un Commissariato di pubblica sicurezza. L’incarico, annotato nello stato matricolare, non era stato valutato dalla commissione ed era stato classificato come non valutabile, nonostante l’art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando includesse tra i titoli valutabili l’incarico di responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore o squadra, con attribuzione di 1,2 punti. Il ricorrente, collocatosi in posizione non utile con 17,536 punti, sosteneva che l’attribuzione del punteggio lo avrebbe portato a 18,736 punti, sopra quello dell’ultimo vincitore. Il primo motivo denunciava la violazione della lex specialis e dei criteri predeterminati dalla commissione, nonché la contraddittorietà tra gli atti della procedura. Il secondo deduceva la violazione dei principi di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa e lo sviamento dallo scopo selettivo della procedura. Il terzo lamentava la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità, par condicio e non discriminazione, in ragione della diversa valutazione di incarichi riconducibili alla medesima previsione del bando. Il quarto denunciava il difetto di motivazione e di trasparenza, nonché la violazione dell’art. 10, comma 1, lett. b), della l. 241/1990 e dell’art. 5, comma 8, del bando, anche per il mancato riesame adeguatamente motivato dell’istanza di correzione presentata dal candidato. L’amministrazione sosteneva che la validazione matricolare non comportasse automaticamente la valutazione del titolo e che l’incarico non rientrasse tra i servizi di particolare rilevanza, richiamando una circolare interna e l’art. 67 del d.P.R. 686/1957.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando in parte qua la graduatoria nella versione da ultimo rettificata e gli atti conseguenti. Il Collegio ha ritenuto che, nei concorsi pubblici, i criteri di valutazione debbano essere rigorosamente predeterminati prima dell’esame delle candidature, quale garanzia di imparzialità, trasparenza e buon andamento. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva esercitato e consumato la propria discrezionalità inserendo nel bando, e poi confermando nel verbale preliminare della commissione, la categoria degli incarichi di responsabile di squadra tra quelli valutabili. In sede applicativa non era quindi consentito introdurre ulteriori condizioni restrittive, come il requisito dell’eccedenza dalle normali mansioni d’ufficio, non previsto dalla lex specialis. Il bando, quale lex specialis, vincolava rigidamente l’amministrazione e imponeva di valutare gli incarichi riconducibili al significato letterale delle categorie indicate. L’annotazione nello stato matricolare costituiva un requisito minimo comune alle diverse tipologie di incarico e non poteva essere utilizzata per escludere gli incarichi ordinari. L’incarico concretamente svolto dal ricorrente era espressamente riconducibile alla figura di responsabile o capo squadra prevista dal bando e doveva essere valutato con 1,2 punti. Il diniego di valutazione risultava inoltre privo di adeguata motivazione, poiché l’amministrazione non aveva chiarito per quale ragione l’incarico non corrispondesse alla fattispecie prevista dal bando. Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a., il TAR ha disposto direttamente l’attribuzione del punteggio, non residuando margini di discrezionalità legittimamente esercitabili, ordinando all’amministrazione di adottare le conseguenti determinazioni. Il Ministero dell’Interno è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6, del bando di concorso

    responsabile di posto, sezione, sottosezione, nucleo, settore, sezione o squadra

    La clausola deve essere interpretata secondo il suo significato letterale e comprende l’incarico di responsabile o capo squadra, senza che in sede applicativa possano essere aggiunti requisiti restrittivi non previamente stabiliti.

  • art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Consente al giudice di ordinare l’adozione delle misure idonee a soddisfare la pretesa quando non residuino margini di discrezionalità amministrativa; nel caso concreto il TAR ha disposto l’attribuzione diretta di 1,2 punti.

  • art. 97 Costituzione

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono la previa predeterminazione dei criteri di valutazione e il rispetto uniforme delle regole concorsuali.

  • artt. 3, comma 2, lett. c), 8, commi 1 e 2, e 12, comma 1, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

    Fondano l’obbligo di predeterminare rigorosamente i criteri di valutazione delle prove e dei titoli prima dell’avvio delle operazioni valutative.

  • art. 3 l. 241/1990

    Impone una motivazione adeguata, soprattutto quando l’amministrazione esclude dalla valutazione un titolo apparentemente riconducibile a una categoria espressamente prevista dal bando.

  • art. 10, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla possibilità di presentare osservazioni e documenti nel procedimento e alla mancata considerazione della richiesta di riesame del candidato.

  • art. 26, comma 3, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335

    La finalità della selezione per viceispettore comprende l’individuazione di soggetti idonei a svolgere funzioni gestionali e di direzione di uffici o unità operative, elemento coerente con la valorizzazione degli incarichi di responsabilità.

  • art. 2, comma 1, lett. c-ter), d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla finalità delle procedure selettive interne derogatorie rispetto alle procedure ordinarie.

  • art. 67 d.P.R. 3 maggio 1957, n. 686

    incarichi che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o tecnica, o l’assunzione di particolari responsabilità

    Il TAR ha ritenuto non utilizzabile, in sede applicativa, per introdurre una limitazione ulteriore non prevista dal bando, il quale aveva individuato le posizioni valutabili mediante riferimento alla denominazione dell’articolazione e alla responsabilità apicale.

  • art. 56 c.p.a.

    È stato invocato per le misure cautelari monocratiche richieste con il ricorso introduttivo.

  • art. 55 c.p.a.

    È stato invocato per le misure cautelari collegiali richieste con i motivi aggiunti.

Massime di principio

  • Nei concorsi pubblici i criteri di valutazione dei titoli devono essere predeterminati prima dell’avvio delle operazioni valutative, così da autolimitare la discrezionalità tecnica della commissione e garantire imparzialità, trasparenza, par condicio e buon andamento.
  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola rigidamente l’amministrazione: le categorie di titoli in esso previste devono essere interpretate secondo il significato letterale delle parole utilizzate e non possono essere ristrette in sede applicativa mediante requisiti o condizioni non previamente pubblicizzati.
  • Quando il bando individua come valutabili incarichi di responsabilità riferiti a specifiche articolazioni organizzative, la commissione deve valutare tutti gli incarichi riconducibili a quelle categorie secondo il loro perimetro semantico, senza distinguere tra incarichi ordinari e ulteriori incarichi aggiuntivi se tale distinzione non è stata inserita nelle regole della procedura.
  • L’amministrazione, dopo aver fissato e pubblicizzato le regole della selezione, esaurisce il proprio potere normativo nell’ambito della procedura e non può introdurre successivamente, in sede di esame delle candidature, specificazioni additive o manipolative; eventuali modifiche devono essere adottate nelle forme proprie dell’autotutela e del contrarius actus, con adeguata pubblicità.
  • L’annotazione di un incarico nello stato matricolare costituisce un requisito minimo per la sua considerazione, ma non consente di escluderlo dalla valutazione per il solo fatto che sia stato svolto nell’ambito delle normali mansioni d’ufficio, quando il bando lo abbia espressamente incluso tra i titoli valutabili.
  • Quando un titolo è astrattamente riconducibile a una categoria espressamente prevista dal bando, l’esclusione dalla valutazione richiede una motivazione puntuale sulle ragioni della non riconducibilità; se non residuano margini di discrezionalità amministrativa, il giudice può disporre direttamente l’attribuzione del punteggio ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciStato giuridico e avanzamentoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiGraduatorie e scorrimentoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàTrasparenza e pubblicità

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