Cassazione Civile, Ordinanza n. 28308/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un geometra per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività di misura, contabilità e assistenza tecnica nei lavori di adeguamento di un centro diurno per anziani da adibire a museo archeologico. Gli architetti destinatari dell'ingiunzione proposero opposizione, chiamando in causa il comune committente e un dipendente comunale. Il tribunale accolse l'opposizione, ritenendo non provata l'esistenza di un accordo tra i professionisti e il geometra per l'esecuzione delle attività ausiliarie e dichiarando il dipendente comunale carente di legittimazione passiva. In appello, però, la domanda del geometra venne accolta: la corte territoriale ritenne che il disciplinare di incarico con il comune contemplasse anche l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità, che tali attività fossero state affidate al geometra con il consenso del committente e che il compenso richiesto fosse congruo. Gli architetti ricorsero per cassazione con cinque motivi: 1) violazione degli artt. 17, 21 e 23 L. n. 143/1949 e degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che nel disciplinare non vi fosse alcuno speciale accordo derogatorio e che la corte avesse confuso le mansioni proprie del direttore dei lavori con quelle ausiliarie; 2) ulteriore violazione dell'art. 17 L. n. 143/1949, deducendo che, in mancanza di speciali accordi, il compenso dell'ausiliario gravasse sul committente e non sui direttori dei lavori; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 1321 e 1326 c.c., lamentando che non fosse provato un incarico professionale affidato personalmente al geometra da entrambi i direttori dei lavori, e che la documentazione mostrasse solo una segnalazione del suo nominativo; 4) violazione degli artt. 17, 21 e 23 L. n. 143/1949, contestando la quantificazione del compenso e il richiamo alla maggiorazione prevista per i direttori dei lavori; 5) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese in favore del dipendente comunale Stefano Bonaiuto, pur in assenza di impugnazione sul capo che lo aveva dichiarato privo di legittimazione passiva e pur essendo stata nei suoi confronti soltanto eseguita una litis denuntiatio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi, ritenendo che le censure mirassero in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e dell'interpretazione del disciplinare, non consentita in sede di legittimità, e che la corte d'appello avesse correttamente accertato in fatto l'esistenza di uno speciale accordo, l'esecuzione dell'accordo stesso e il pagamento del compenso ai direttori dei lavori. Ha invece accolto il quinto motivo: ha cassato la sentenza limitatamente alla condanna alle spese in favore del dipendente comunale, perché nei suoi confronti in appello vi era stata solo litis denuntiatio e non una vera vocatio in ius, sicché non poteva essere considerato parte del grado di gravame né beneficiario di una condanna alle spese. Decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., la Corte ha dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di appello nei confronti di Stefano Bonaiuto. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità tra i ricorrenti e Bonaiuto, mentre ha condannato i ricorrenti a rifondere al comune le spese del giudizio di cassazione. È stato anche dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 17 L. 2 marzo 1949, n. 143
"Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l’assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura dei registri di contabilità"
La norma distingue tra le mansioni ordinarie del direttore dei lavori e quelle più modeste di assistenza giornaliera e tenuta dei libretti; tali ultime mansioni possono essere oggetto di speciale accordo e, se assunte dal professionista o da soggetti da lui incaricati con esecuzione dell'accordo, danno diritto al relativo compenso.
art. 21 L. 2 marzo 1949, n. 143
La sentenza valorizza la disposizione solo come parametro di maggiorazione del compenso riconosciuto ai direttori dei lavori, ritenendo che, nel caso concreto, il richiamo alla norma fosse coerente con l'accordo economico raggiunto tra le parti.
art. 23 L. 2 marzo 1949, n. 143
Richiamato dai ricorrenti come norma collegata alla disciplina tariffaria, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso nei primi quattro motivi.
art. 1362 c.c.
La censura di violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se si limita a contrapporre una lettura alternativa del contratto senza indicare specificamente l'errore di interpretazione commesso dal giudice di merito.
art. 1363 c.c.
Vale il medesimo principio: la doglianza non può risolversi in una mera divergenza interpretativa rispetto alla ricostruzione accolta nella sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova non può essere invocata per contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito, se la critica riguarda solo la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 1321 c.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'esistenza del contratto professionale diretto con il geometra; la Corte rileva che la censura tendeva a una rivalutazione del fatto, non a un errore di sussunzione.
art. 1326 c.c.
La Corte lo considera nel quadro della censura sull'esistenza e conclusione dell'accordo, ma ribadisce che l'accertamento della volontà contrattuale è giudizio di merito.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese presuppone la qualità di parte e la soccombenza; non può essere posta a carico della parte appellante in favore di un soggetto che in appello abbia ricevuto solo litis denuntiatio e non sia stato parte del gravame.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, ravvisando l'assenza di ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito sul capo relativo alle spese, dichiarandole non ripetibili.
art. 92 c.p.c.
Applicato nella versione vigente ratione temporis per la compensazione delle spese tra ricorrenti e intimato che non si è opposto all'accoglimento del motivo a lui favorevole.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è deducibile solo l'erronea applicazione dei canoni legali di ermeneutica, non una diversa lettura delle clausole contrattuali.
- La denuncia di violazione degli artt. 1362 ss. c.c. è inammissibile quando il ricorrente si limiti a contrapporre una propria interpretazione del contratto senza indicare in modo puntuale quale canone ermeneutico sia stato violato e come.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere utilizzata per contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto operata dal giudice di merito.
- In tema di compensi professionali, se risulta accertato che le parti hanno concluso uno speciale accordo per affidare al professionista anche mansioni ulteriori rispetto a quelle ordinarie, il relativo compenso è dovuto secondo quanto pattuito ed eseguito.
- La qualificazione di una notificazione come mera litis denuntiatio esclude che il destinatario diventi parte del giudizio di appello; di conseguenza, non può essergli attribuita la soccombenza né può essere pronunciata in suo favore una condanna alle spese.
- La condanna alle spese del giudizio presuppone la qualità di parte processuale e un effettivo rapporto di soccombenza nel grado in cui le spese vengono liquidate.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito il capo cassato ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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