Sentenza n. 689/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n.9067/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato il diniego di cittadinanza italiana e compensato tra le parti le spese di lite
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato in primo grado il diniego della cittadinanza italiana, deducendo violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell'art. 9 l. n. 91/1992, difetto di motivazione, manifesta irragionevolezza e travisamento dei fatti. Il TAR aveva accolto il ricorso e annullato il diniego, compensando tuttavia le spese con la formula relativa alla sussistenza di giusti motivi. L'appello è stato proposto esclusivamente contro la compensazione delle spese, deducendo violazione degli artt. 26 e 57 c.p.a., mancata applicazione del principio di soccombenza, omessa e carente motivazione, illogicità della statuizione. L'appellante ha sostenuto che la compensazione richiede motivi desumibili dal contesto della decisione e, alla luce dell'art. 92 c.p.c. e della sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, soccombenza reciproca, assoluta novità o mutamento della giurisprudenza, ovvero gravi ed eccezionali ragioni.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello. Ha ricordato che l'art. 92, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., consente la compensazione in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, nonché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni idonee a evidenziare che la soccombenza dipende da elementi imprevisti e imprevedibili e che la parte soccombente ha agito prudentemente. Nel processo amministrativo la compensazione rientra in un ampio potere valutativo del giudice di primo grado, sindacabile in appello soltanto quando la statuizione sia macroscopicamente irragionevole, abnorme o illogica, come nel caso di condanna alle spese della parte vittoriosa. Tale situazione non ricorreva. Le ragioni della compensazione erano desumibili dalla sentenza di primo grado, che aveva valorizzato una sentenza penale di assoluzione intervenuta successivamente all'adozione del diniego di cittadinanza. Pertanto la compensazione non era apodittica né manifestamente illogica. Anche le spese del giudizio d'appello sono state compensate, in considerazione della mancata articolazione di difese scritte da parte del Ministero.
Norme richiamate
art. 26 c.p.a.
Rinvia all'art. 92 c.p.c. per la disciplina della compensazione delle spese nel processo amministrativo.
art. 57 c.p.a.
Richiamato dall'appellante in relazione alla statuizione sulle spese; la decisione non ne sviluppa una distinta interpretazione.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Consente la compensazione delle spese in caso di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, nonché per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni nei limiti indicati dalla Corte costituzionale.
art. 13, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella l. 10 novembre 2014, n. 162
Richiamato quale disposizione che aveva modificato l'art. 92, comma 2, c.p.c.
sentenza Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nella parte in cui non consentiva la compensazione anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, idonee a evidenziare elementi imprevisti e imprevedibili e una condotta prudente della parte soccombente.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Richiamato tra i motivi del ricorso di primo grado per contestare il diniego di cittadinanza; la sentenza d'appello non ne esamina direttamente la violazione.
art. 9 l. n. 91/1992
Richiamato tra i motivi del ricorso di primo grado relativi al diniego di cittadinanza; la sentenza d'appello non ne esamina direttamente la violazione.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la compensazione delle spese disposta dal giudice di primo grado costituisce esercizio di un ampio potere valutativo e può essere riformata in appello soltanto quando la statuizione risulti macroscopicamente irragionevole, abnorme o illogica.
- La compensazione delle spese non è manifestamente illogica quando le ragioni giustificative, anche se formulate sinteticamente, siano desumibili dal contesto complessivo della sentenza di primo grado.
- Il principio di soccombenza può essere attenuato nel processo amministrativo in ragione della complessità e della mutevolezza delle regole che disciplinano l'azione amministrativa e della conseguente possibilità che la soccombenza dipenda da elementi imprevisti e imprevedibili.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, l'art. 92, comma 2, c.p.c. consente la compensazione delle spese anche per altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, purché tali ragioni evidenzino elementi imprevisti e imprevedibili e una condotta prudente della parte soccombente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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