Sentenza n. 1694/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza sindacale contingibile e urgente che imponeva la bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica di una copertura contenente amianto, a cura e spese dei proprietari
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto, in primo luogo, l’illegittimità dell’ordinanza nella parte in cui era stata indirizzata anche ai soci accomandanti della società in accomandita semplice, erroneamente qualificati come amministratori, sebbene privi del potere di rappresentanza e non personalmente obbligati per le prescrizioni impartite alla società. Hanno inoltre contestato la violazione della disciplina statale e regionale sull’amianto, il difetto di istruttoria, il travisamento dei presupposti di fatto, l’insussistenza di un pericolo concreto e dei presupposti per l’ordinanza contingibile e urgente, nonché la mancata considerazione del modello graduato di gestione del rischio. I ricorrenti hanno sostenuto che l’amianto fosse in matrice compatta e che le analisi di laboratorio e la perizia tecnica di parte non avessero evidenziato fibre aerodisperse né fenomeni di disgregazione tali da imporre la rimozione. Hanno lamentato anche la mancata valutazione delle memorie e degli accertamenti tecnici prodotti nel procedimento, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e il mancato rispetto delle modalità di bonifica previste dalla disciplina regionale. Infine, hanno dedotto la violazione dell’art. 256 d.lgs. 81/2008, assumendo che il termine di trenta giorni imposto dall’ordinanza fosse incompatibile con l’obbligo, ordinariamente previsto, di trasmettere il piano di lavoro almeno trenta giorni prima dell’inizio delle attività di rimozione dell’amianto.
La decisione
Il ricorso è stato accolto soltanto in relazione al primo motivo. Il TAR ha annullato l’ordinanza nei confronti dei soci accomandanti della società in accomandita semplice, rilevando che, ai sensi degli artt. 2313 e 2320 c.c., essi non rappresentano la società e non rispondono personalmente delle obbligazioni sociali oltre i limiti previsti dalla legge. L’ordinanza avrebbe quindi dovuto essere rivolta alla società nella persona del solo socio accomandatario, senza includere i soci accomandanti tra i destinatari personali dell’ordine. Sono stati invece respinti gli altri motivi. Il giudice ha ritenuto che l’ASP avesse svolto gli accertamenti secondo la disciplina di settore e utilizzando le schede previste dal Piano regionale amianto della Calabria, attribuendo alla copertura un punteggio di 37, corrispondente alla zona D, per la quale il PRAC impone la rimozione e il conferimento in discarica. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche è stato ritenuto limitato ai casi di manifesta illogicità, palese erroneità o inattendibilità, senza possibilità di sostituire la valutazione amministrativa con quella tecnica di parte. La mancata presenza di fibre aerodisperse al momento delle analisi non è stata considerata decisiva, poiché, in presenza di un grave stato di conservazione del materiale, essa non esclude il rischio futuro di dispersione; tale impostazione è stata ricondotta al principio di precauzione. La misura della rimozione è stata inoltre ritenuta vincolata dal punteggio previsto dal PRAC, non residuando margini di ulteriore discrezionalità in capo all’amministrazione. È stata esclusa anche la mancata valutazione delle memorie, poiché l’ASP aveva risposto ai rilievi tecnici dei ricorrenti con nota del 12 dicembre 2025. Il motivo relativo all’art. 256 d.lgs. 81/2008 è stato respinto perché il comma 5 consente, nei casi di urgenza, la deroga al preavviso ordinario di trenta giorni. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti in ragione dell’accoglimento parziale.
Norme richiamate
art. 2313 c.c.
Il socio accomandante risponde delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita e non è personalmente obbligato per le prescrizioni rivolte alla società.
art. 2320 c.c.
Il socio accomandante non può compiere atti di amministrazione né rappresentare la società; pertanto l’ordinanza avrebbe dovuto individuare quale destinatario della società il solo socio accomandatario.
art. 50 d.lgs. 267/2000
La legittimità dell’ordinanza contingibile e urgente è stata valutata in relazione alla sussistenza di un pericolo concreto per la salute pubblica, ritenuto accertato mediante la valutazione tecnica dello stato di conservazione dell’amianto.
art. 54 d.lgs. 267/2000
Il provvedimento sindacale è stato esaminato quale ordinanza contingibile e urgente adottata per fronteggiare il rischio igienico-sanitario derivante dalla copertura in amianto.
legge 27 marzo 1992, n. 257
Costituisce, insieme alla disciplina regolamentare e regionale richiamata, il quadro normativo nazionale in materia di amianto.
d.m. 6 settembre 1994
La potenziale pericolosità dei materiali di amianto dipende dall’eventualità che siano rilasciate fibre aerodisperse nell’ambiente che possono venire inalate dagli occupanti.
La pericolosità è collegata al rischio di rilascio di fibre; l’assenza attuale di fibre aerodisperse non esclude tuttavia il rischio futuro quando lo stato di conservazione del materiale imponga la rimozione.
legge regionale Calabria 27 aprile 2011, n. 14
Attribuisce all’autorità sanitaria le competenze relative alla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto.
Piano Regionale Amianto per la Calabria (PRAC)
Prevede la classificazione dello stato di conservazione mediante apposite schede e collega al punteggio corrispondente alla zona D l’obbligo di bonifica mediante rimozione e conferimento in discarica.
art. 10 l. 241/1990
La censura relativa alla mancata considerazione delle osservazioni partecipative è stata respinta perché l’ASP aveva esaminato e contestato i rilievi dei ricorrenti con una specifica nota procedimentale.
art. 3 l. 241/1990
Non è stata ravvisata carenza di motivazione, poiché l’ordinanza richiamava gli accertamenti dell’ASP, il punteggio attribuito e la disciplina tecnica applicabile.
art. 256 d.lgs. 81/2008
L’obbligo ordinario di preavviso di trenta giorni per il piano di lavoro relativo alla rimozione dell’amianto è derogabile nei casi di urgenza, sicché non rendeva illegittimo il termine di trenta giorni fissato dall’ordinanza.
Massime di principio
- Nella società in accomandita semplice, un provvedimento amministrativo rivolto alla società deve individuare quale rappresentante il solo socio accomandatario; i soci accomandanti, privi del potere di rappresentanza e della responsabilità personale per le obbligazioni sociali nei limiti stabiliti dalla legge, non possono essere indicati come amministratori né destinatari personali delle prescrizioni rivolte alla società.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni di discrezionalità tecnica non è sostitutivo e può condurre all’annullamento soltanto in presenza di manifesta illogicità, palese erroneità, inattendibilità, travisamento dei fatti o violazione delle regole tecniche applicabili.
- Quando il Piano regionale amianto stabilisce, sulla base di una valutazione tecnica standardizzata dello stato di conservazione, che il superamento di una determinata soglia impone la rimozione del manufatto, l’amministrazione è vincolata all’adozione della misura prevista e il giudice non può sostituire alla valutazione tecnica amministrativa una diversa valutazione di parte, se quella amministrativa è attendibile e conforme alle regole tecniche.
- L’assenza di fibre di amianto aerodisperse rilevata al momento dell’accertamento non esclude il pericolo concreto quando lo stato di conservazione del manufatto evidenzi un rischio di futura dispersione; in applicazione del principio di precauzione, la rimozione può essere ordinata sulla base della valutazione tecnica dello stato del materiale.
- L’obbligo ordinario di preavviso di trenta giorni previsto per i lavori di rimozione dell’amianto può essere derogato nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 256, comma 5, d.lgs. 81/2008.
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