Cassazione Penale, Ordinanza n. 22644/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p., come modificato dalla legge n. 103 del 2017. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato l'opposizione proposta avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva disposto l'espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell'art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. L'interessato ha proposto ricorso per cassazione personalmente. La Corte rileva che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha escluso la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, imponendo che il ricorso sia sottoscritto a pena di inammissibilità da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile perché privo della necessaria sottoscrizione difensiva.
Norme richiamate
art. 16, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286
norma richiamata quale base del provvedimento di espulsione disposto dal magistrato di sorveglianza.
art. 571, comma 1, c.p.p.
richiamato insieme all'art. 613 c.p.p. per affermare che il ricorso per cassazione deve essere proposto con il ministero di un difensore abilitato.
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale; è esclusa la proposizione personale da parte dell'imputato o del condannato dopo la riforma del 2017.
legge n. 103 del 2017
ha modificato la disciplina del ricorso per cassazione, eliminando la facoltà della proposizione personale da parte dell'imputato/condannato.
artt. 24, 111, comma 7, Cost.
menzionati come parametri della questione di legittimità costituzionale, ritenuta manifestamente infondata dalle Sezioni Unite.
art. 6 CEDU
richiamato quale parametro convenzionale evocato contro la riforma, ma ritenuto non ostativo all'obbligo di assistenza tecnica in cassazione.
Massime di principio
- Dopo la modifica introdotta dalla legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione dell'imputato o del condannato non può essere proposto personalmente, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- La mancanza della sottoscrizione di un difensore abilitato integra una causa di inammissibilità del ricorso per cassazione.
- L'esclusione della difesa personale in cassazione è ritenuta conforme alla Costituzione e alla CEDU, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità legislativa e giustificata dall'elevato tecnicismo del giudizio di legittimità.
- Alla declaratoria di inammissibilità segue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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