Cassazione Civile, Ordinanza n. 20692/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda numerosi medici specializzati che avevano agito contro le amministrazioni statali chiedendo, previa affermazione della violazione del diritto comunitario, la corresponsione del trattamento economico previsto dai DPCM del 7 marzo 2007, 6 luglio 2007 e 2 novembre 2007 per gli specializzandi, trattamento riconosciuto dall'ordinamento a decorrere dall'anno accademico 2006/2007 ma non esteso ai loro periodi di frequenza. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Roma aveva confermato il rigetto, ritenendo assorbentemente adeguata la retribuzione già corrisposta, anche sulla base di Corte cost. n. 432 del 1997. In Cassazione sono stati proposti distinti ricorsi, tutti poi riuniti: nel ricorso principale si sono dedotti vizi di motivazione della sentenza d'appello, violazione del principio di legalità e delle norme interne ed europee sulla remunerazione dei medici specializzandi, contestando che il recepimento delle direttive comunitarie sarebbe avvenuto solo con il D.Lgs. n. 368 del 1999 e i DPCM del 2007; si è inoltre sostenuto che l'importo della borsa di studio dovesse essere aggiornato per indicizzazione annuale e per rideterminazione triennale ai sensi del D.Lgs. n. 257 del 1991, e che il rapporto dovesse essere qualificato come lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 36 Cost. Altri ricorrenti incidentali hanno riproposto analoghe censure sulla tardività o insufficienza del recepimento delle direttive, sull'adeguamento della borsa di studio al costo della vita e sui meccanismi di rivalutazione, chiedendo anche rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE e lamentando omessa pronuncia su alcuni profili, tra cui la legittimazione passiva e la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi e li ha dichiarati tutti inammissibili. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla motivazione della sentenza d'appello perché la decisione era stata resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con motivazione concisa e lettura al termine della discussione; ha ritenuto parimenti inammissibili, per difetto di specificità o perché estranee alla ratio decidendi, le doglianze relative all'applicazione dell'art. 101 Cost., alla pretesa tardiva attuazione delle direttive comunitarie, all'adeguamento automatico delle borse di studio, alla rivalutazione triennale e alla qualificazione del rapporto come lavoro subordinato. La Corte ha ribadito che l'attuazione delle direttive sulla remunerazione degli specializzandi era già compiuta con la L. n. 428 del 1990 e il D.Lgs. n. 257 del 1991, che il regime del D.Lgs. n. 368 del 1999 non costituiva il primo recepimento degli obblighi comunitari, e che non vi erano margini per un rinvio pregiudiziale perché il diritto UE non fornisce una definizione di "retribuzione adeguata" né criteri di quantificazione. Ha inoltre confermato l'orientamento secondo cui, per gli anni accademici interessati, la borsa di studio non è soggetta né all'adeguamento annuale al costo della vita né alla rideterminazione triennale prevista dall'art. 6 del D.Lgs. n. 257 del 1991, essendo intervenute norme di blocco del meccanismo di aggiornamento e dovendosi escludere che il rapporto sia lavoro subordinato. Conseguentemente, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese in favore della parte controricorrente, oltre all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 281-sexies c.p.c.
La sentenza d'appello resa a seguito di trattazione orale può avere motivazione concisa e la lettura al termine della discussione supera la censura di assenza di motivazione o di mancata indicazione dell'oggetto del gravame.
art. 132 c.p.c.
La doglianza sulla motivazione apparente è inammissibile quando non considera la forma semplificata del provvedimento ex art. 281-sexies c.p.c.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione può consistere nel richiamo a precedenti conformi.
art. 101 Cost.
La censura è stata ritenuta priva di specificità perché il giudice di merito aveva fatto applicazione di un orientamento giurisprudenziale.
direttive CEE 75/362, 75/363, 82/76, 93/16
Il loro recepimento in materia di remunerazione degli specializzandi è stato ritenuto già realizzato con la L. n. 428 del 1990 e il D.Lgs. n. 257 del 1991.
D.Lgs. n. 368/1999
artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46
Non costituisce il primo atto di recepimento degli obblighi comunitari, ma esprime una scelta discrezionale del legislatore nazionale; le sue disposizioni sui compensi non operano retroattivamente.
L. n. 266/2005
Ha fatto salva la vigenza dell'art. 6 del D.Lgs. n. 257 del 1991 fino all'anno accademico 2005-2006, ma senza consentire l'adeguamento triennale per mancanza del presupposto temporale.
D.Lgs. n. 257/1991
Non si applica, per gli anni accademici considerati, l'adeguamento triennale e l'indicizzazione annuale della borsa di studio, in ragione dei successivi blocchi legislativi.
L. n. 449/1997
Ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso gli aggiornamenti ex art. 6 D.Lgs. n. 257/1991.
L. n. 289/2002
Ha confermato il blocco degli aggiornamenti della borsa di studio e del relativo finanziamento.
d.l. n. 384/1992
Fa parte della sequenza di norme di blocco dell'adeguamento economico delle borse di studio.
L. n. 537/1993
Concorre al congelamento del meccanismo di rivalutazione dell'importo delle borse di studio.
L. n. 549/1995
È richiamata come norma di blocco dell'adeguamento economico.
L. n. 662/1996
È inserita nella sequenza normativa che ha impedito la rideterminazione automatica delle borse di studio.
L. n. 488/1999
Concorre alla disciplina di congelamento degli aggiornamenti.
L. n. 266/2005
Ha prorogato il blocco per il triennio 2006-2008.
d.l. n. 207/2008
Ha prorogato le disposizioni di blocco anche per gli anni 2009-2013.
art. 36 Cost.
È stata esclusa l'applicabilità del paradigma del lavoro subordinato alla posizione dei medici specializzandi, perché l'attività è finalizzata alla formazione e non a un rapporto sinallagmatico di lavoro.
art. 2043 c.c.
È richiamato nei motivi del ricorso incidentale, ma la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza per la medesima ragione delle questioni sulla mancata attuazione delle direttive.
artt. 291 e 297 del Trattato
Sono stati invocati come parametri di illegittimità del mancato o tardivo recepimento delle direttive, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la motivazione può essere sintetica e il controllo di legittimità sulla motivazione deve misurarsi con tale modello decisorio; non è ammissibile censurare come mancante una motivazione che si esaurisca nel richiamo della ratio decidendi e di precedenti conformi.
- In tema di remunerazione dei medici specializzandi, il recepimento delle direttive comunitarie è stato ritenuto compiuto già con la L. n. 428 del 1990 e il D.Lgs. n. 257 del 1991; il D.Lgs. n. 368 del 1999 non costituisce il primo recepimento vincolato dal diritto UE, ma una successiva scelta discrezionale del legislatore nazionale.
- La nozione di "retribuzione adeguata" per i medici specializzandi non è definita dal diritto dell'Unione e non impone criteri automatici di quantificazione al giudice nazionale; in assenza di parametri eurounitari precisi, non sussiste un obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
- Per le borse di studio degli specializzandi degli anni accademici interessati, l'adeguamento annuale al costo della vita e la rideterminazione triennale ex art. 6 D.Lgs. n. 257/1991 risultano esclusi dalle successive norme di blocco e di consolidamento del finanziamento pubblico.
- L'attività svolta dagli specializzandi in medicina non integra un rapporto di lavoro subordinato né autonomo, ma un peculiare rapporto formativo; gli emolumenti previsti dalla legge hanno funzione di sostegno alle esigenze materiali della formazione a tempo pieno e non costituiscono corrispettivo della prestazione lavorativa.
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