Cassazione Penale, Sentenza n. 33443/2024 del 03/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 26/10/2023 con cui la Corte d'assise d'appello di Palermo aveva riconosciuto a Maria Aurora Campanella il reato di omicidio preterintenzionale per aver spinto Antonino Calandrino causandone la caduta e il successivo decesso, con l'applicazione delle circostanze aggravanti dei futili motivi e della recidiva reiterata infraquinquennale. La ricorrente deduce tre censure: (1) vizio di diritto e di motivazione sulla qualificazione come omicidio preterintenzionale, sostenendo che la morte non era concretamente prevedibile e che la Corte avrebbe fatto ricadere la responsabilità su un nesso causale oggettivo; (2) illegittimità della qualificazione dei futili motivi, essendo la reazione sproporzionata solo per stizza e non un impulso manifestamente banale; (3) erronea applicazione della recidiva, non compatibile con una fattispecie caratterizzata anche da profili colposi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione di merito che, sulla base dell'attendibile testimonianza oculare e degli accertamenti tecnici, ha ritenuto la spinta della Campanella violenta, prolungata e idonea a far impattare la vittima contro la balaustra da cui poi è scaturita la caduta fatale. La Corte ha ritenuto che la morte rientrasse nell'area di rischio generata dalla condotta e che il cedimento parziale della balaustra, riparata in modo incongruo e visibile, non interrompesse il nesso causale né escludesse la prevedibilità dell'esito. Ha altresì confermato la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi e della recidiva reiterata infraquinquennale. Rigettato il ricorso, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese alle parti civili, con specifiche liquidazioni indicate in dispositivo.
Norme richiamate
art. 584 cod. pen.
L'omicidio preterintenzionale si configura quando dall'azione diretta a percuotere o a ledere deriva la morte: l'elemento soggettivo è il dolo degli atti diretti a percuotere/lesionare, con l'evento morte assorbito nella figura del dolo preterintenzionale se rientra nella zona di rischio generata dalla condotta.
art. 43 cod. pen.
Funzione interpretativa: il comma sull'elemento soggettivo distingue il preterintenzionale come ipotesi in cui l'evento più grave non è voluto ma è collegato alla condotta volontaria; la prevedibilità dell'evento più grave è valutata alla luce di tale figura, non riducendo il preterintenzionale a responsabilità oggettiva.
art. 41 cod. pen.
Principio sul nesso causale: un evento successivo (es. cedimento della balaustra) non interrompe il nesso causale quando non sia autonomamente idoneo e sufficiente a determinare l'evento in sostituzione della condotta dell'agente.
art. 61 n. 1 cod. pen.
L'aggravante dei futili motivi si configura quando il movente è di tale leggerezza da apparire insufficiente a giustificare l'azione criminosa e costituisce mero pretesto per lo sfogo di un impulso violento; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante per la reazione sproporzionata a una richiesta garbata.
art. 99 cod. pen., comma 4
Rilevata e applicata in relazione alla determinazione della pena e alla valutazione della recidiva, come richiamata nella motivazione di merito.
DM n. 236 del 14 giugno 1989
Riferimento tecnico usato per valutare l'idoneità delle balaustre in termini di altezza; la Corte ha sottolineato che la funzionalità protettiva è più legata all'altezza che alla capacità di resistere a urti violenti.
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Richiamato come disciplina più stringente in materia di resistenza agli urti in ambito lavorativo, non direttamente applicabile al caso ma utile a chiarire criteri diversi di valutazione della resistenza strutturale.
Artt. 3, 27 e 111 Cost.
Citati dalla difesa a sostegno di censure di legittimità (es. proporzionalità della pena, garanzie processuali); la Corte ha respinto le eccezioni ritenendo integrata la responsabilità penale e corretta la motivazione di merito.
Massime di principio
- Per l'omicidio preterintenzionale è necessario il dolo relativo agli atti diretti a percuotere o ledere; la morte è imputabile in preterintenzionalità se è eziologicamente collegata alla condotta e rientra concretamente nella zona di rischio generata dall'agente.
- Il cedimento di elementi strutturali non esclude automaticamente il nesso causale: va valutato se il cedimento sia stato l'unica e determinante causa dell'evento o se la condotta dell'agente abbia comunque creato la situazione di pericolo che ha prodotto il decesso.
- L'aggravante dei futili motivi richiede che lo stimolo esterno sia evidentemente banale e sproporzionato rispetto alla reazione; reazioni violente a osservazioni garbate possono integrare l'aggravante.
- La recidiva può essere valutata anche in relazione alla maggiore gravità del fatto nuovo rispetto ai precedenti: precedenti per reati contro il patrimonio possono concorrere a dimostrare un accresciuto profilo di pericolosità rilevante ai fini della recidiva.
- In giudizio conta molto la qualità della prova testimoniale: una testimonianza oculare coerente e corroborata da elementi tecnici (stato dei luoghi, danni materiali, consulenze) può essere determinante per escludere versioni difensive alternative.
- Nel motivare, il giudice deve considerare la prevedibilità dell'evento nel caso concreto; non è sufficiente una valutazione astratta della prevedibilità: si va valutando l'insieme delle circostanze (forza della condotta, caratteristiche dell'ambiente, conoscenza degli elementi pericolosi da parte dell'agente).
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