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Ordinanza

Ordinanza n. 544/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​- dell’ordinanza del Comune di Ponsacco n. 139/2026, notificata ai ricorrenti in data 5.06.20206, a firma del Responsabile del 3° Settore, recante “Rinnovo ordinanza di sgombero immobile per esecuzione d’ufficio dell’ordine di demolizione a seguito di ‘ordinanza ingiunzione alla demolizione delle opere abusive in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 9666/2022’ del Responsabile del 3° Settore n. 201 del 16.11.2022”; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, e segnatamente dell’ordinanza-ingiunzione di demolizione delle opere abusive, n. 201 del 16.11.2022, e degli atti esecutivi della stessa, ancorché non conosciuti.​

Giustizia amministrativa202601388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di sgombero dell'immobile, adottata per l'esecuzione d'ufficio dell'ordine di demolizione di opere abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari dell'immobile)

Prevale il privato

La controversia

Due privati hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l'ordinanza del Comune di Ponsacco recante il rinnovo dello sgombero dell'immobile ai fini dell'esecuzione d'ufficio dell'ordine di demolizione di opere abusive. Sono stati impugnati anche l'ordine di demolizione presupposto e gli atti esecutivi connessi. Dal testo emerge che la domanda cautelare è stata esaminata nel contesto della pendenza di giudizi di revocazione proposti contro le sentenze del Consiglio di Stato n. 3321/2026 e n. 3322/2026, senza che siano specificamente riportati ulteriori motivi di illegittimità dedotti dai ricorrenti.

La decisione

Il TAR ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, l'interesse dei ricorrenti alla conservazione della situazione esistente fino alla definizione dei giudizi di revocazione relativi alle sentenze del Consiglio di Stato n. 3321/2026 e n. 3322/2026. Ha quindi accolto l'istanza cautelare e sospeso gli effetti dell'ordinanza di sgombero impugnata. La trattazione di merito è stata fissata per il 15 aprile 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Visto l'art. 55 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale per l'esame e l'accoglimento della domanda cautelare incidentale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il giudice amministrativo può sospendere gli effetti di un provvedimento di sgombero quando, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, risulti prevalente l'interesse del ricorrente a conservare la situazione di fatto fino alla definizione di giudizi di revocazione pendenti su pronunce presupposte.
  • La tutela cautelare può essere accordata anche mediante la conservazione della res adhuc integra, in attesa della definizione di giudizi pregiudiziali o comunque rilevanti per la stabilità del titolo posto a fondamento dell'azione amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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