Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 04764/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un ordine impartito dalla Regione Liguria nel 2019 a soggetti ritenuti proprietari o utilizzatori di una porzione di terreno interessata dalla tombinatura di un corso d'acqua demaniale, con richiesta di eseguire lavori di adeguamento idraulico della tombinatura del Rio Canova, preferibilmente con soluzioni a cielo libero. L'atto venne impugnato dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, che respinse il ricorso; la decisione fu poi impugnata in Cassazione, dove le Sezioni Unite rigettarono il ricorso con ordinanza n. 35008/2022. Contro tale ordinanza è stata proposta revocazione ex art. 391-bis c.p.c., deducendo quattro errori revocatori ex art. 395, n. 4, c.p.c. per omessa pronuncia sui primi, terzi, quinti e sesti motivi del ricorso originario, e inoltre denunciando la presunta totale mancanza di motivazione della decisione revocanda.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha osservato che l'asserita omessa pronuncia era smentita dal testo dell'ordinanza revocanda, che aveva espressamente qualificato infondati i motivi indicati. Quanto alla dedotta mancanza di motivazione, ha affermato che un'eventuale nullità della sentenza non è deducibile con il rimedio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la revocazione per errore di fatto presuppone una svista percettiva su atti o documenti, non già l'omesso esame di argomentazioni difensive o un errore di giudizio sull'oggetto del ricorso. Sono state quindi poste le spese del giudizio di legittimità a carico dei ricorrenti, in favore della Regione Liguria e del Comune di Genova, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio nei casi consentiti dalla legge.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio richiede una svista percettiva su atti o documenti, non una critica alla motivazione, all'interpretazione o al mancato esame di argomentazioni difensive già considerate o comunque decise.

  • art. 385, comma 1, c.p.c.

    Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55

    È richiamato ai fini della liquidazione delle spese, comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e CPA.

  • art. 395 c.p.c.

    Costituisce il quadro normativo della revocazione, ma non consente di far valere come errore revocatorio la mera nullità della sentenza o l'insufficienza della motivazione.

Massime di principio

  • La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è esperibile solo per un errore di fatto percettivo risultante dal confronto tra la decisione e gli atti interni del giudizio di legittimità, e non per contestare la valutazione giuridica compiuta dalla Corte.
  • Non integra errore revocatorio l'asserita mancata considerazione di singole argomentazioni difensive quando il motivo di ricorso sia stato comunque esaminato e deciso, anche sinteticamente, dal giudice di legittimità.
  • La deduzione della nullità o della mancanza di motivazione di una decisione della Cassazione non può essere veicolata tramite revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., poiché si tratta di censura estranea al paradigma dell'errore di fatto.
  • Ai fini della revocazione, l'omessa pronuncia su un motivo sussiste solo se la decisione non abbia affatto statuito sul relativo motivo; se il motivo è dichiarato infondato, il vizio revocatorio è escluso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.