Cassazione Penale, Sentenza n. 10090/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Rizzo era stato condannato per il delitto previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento/distruzione di scritture contabili) e ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorso sosteneva che la documentazione contabile sarebbe stata rubata dal negozio del padre (quindi non dipendente da sua volontà), che non vi sarebbe stata una vera condotta commissiva di occultamento/distruzione ma solo il mancato rinvenimento di alcune scritture, che il volume d'affari era comunque ricostruibile con controlli incrociati e che, in ogni caso, l'atteggiamento dell'imputato sarebbe stato soltanto colposo e non doloso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse fornito una motivazione corretta e non manifestamente illogica: la denuncia di furto riguardante la documentazione era stata integrata solo dopo 19 mesi; parte della documentazione era stata comunque ritrovata, smentendo l'ipotesi del furto totale; l'esibizione di alcuni documenti provava che le scritture erano state istituite; la ricostruzione del volume d'affari "aliunde" non esclude il reato se per ottenere tale ricostruzione è stato necessario acquisire documentazione presso terzi (impossibilità relativa). Inoltre la Corte ha ritenuto desumibile il dolo specifico dall'esercizio dell'attività commerciale e dalla presenza di bollettari/operazioni certificate. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000
Norma che punisce la distruzione o l'occultamento delle scritture contabili aziendali quando ciò impedisca o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni; la Corte interpreta che sia sufficiente anche un'impossibilità relativa alla ricostruzione (es. quando è necessario acquisire documenti da terzi)
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Richiamato tra i riferimenti normativi del reato (concernente circostanze o modalità), usato quale riferimento alla fattispecie contestata nella sentenza di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione ritenendo non ravvisabile assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato in relazione alla requisitoria del Pubblico Ministero (norma che ha modificato alcuni aspetti procedurali e organizzativi del processo penale), qui citato pro forma per la redazione della requisitoria
Massime di principio
- La mera possibilità di ricostruire i redditi o il volume d'affari tramite controlli incrociati non esclude il reato di occultamento/distruzione se per tale ricostruzione è necessario acquisire documenti presso terzi (impossibilità relativa è sufficiente).
- La presentazione tardiva di una denuncia integrativa (es. molto tempo dopo l'evento) e il ritrovamento di parte della documentazione possono ridurre la credibilità della tesi del furto totale delle scritture contabili.
- L'esibizione di anche parte della documentazione contabile smentisce, di regola, l'affermazione che le scritture non siano mai state istituite.
- Il dolo specifico richiesto per i reati fiscali (volto a evadere le imposte) può essere desunto in via indiziaria dall'esercizio dell'attività commerciale e dalla presenza di elementi tipici della gestione (bollettari, operazioni certificate): non sempre è necessario un'ammissibilità probatoria diretta del proposito evasivo.
- In cassazione è necessario confrontarsi criticamente con la motivazione della Corte di merito: censure generiche o che reiterano argomentazioni già esaminate senza confutare la logica della decisione sono spesso ritenute inammissibili.
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