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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12236/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Torti Andrea impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati (frode fiscale tramite undici fatture per operazioni inesistenti relative ai periodi d'imposta 2008 e 2009: elementi passivi fittizi rispettivamente per €452.400,00 con IVA €90.480,00 e per €310.600,00 con IVA €62.120,00) e, tuttavia, aveva confermato la confisca disposta in primo grado (confisca diretta ovvero, in caso di impossibilità, per equivalente per €270.584,00). Nel ricorso in Cassazione il ricorrente deduceva: 1) che la confisca per equivalente non poteva essere confermata in sede di proscioglimento per prescrizione alla luce dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000 e dell'art. 578-bis c.p.p., per la natura afflittiva della confisca per equivalente; 2) che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell'adesione del ricorrente alla definizione delle liti pendenti ex art. 6 del d.l. n.119/2018 e quindi avrebbe dovuto limitare la confisca diretta alle somme non ancora versate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto fondata la censura: pur riconoscendo che l'art. 578-bis c.p.p. si applica anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. n.74/2000, la Corte ha stabilito che la confisca per equivalente non può essere mantenuta con sentenza che dichiari l'estinzione del reato per prescrizione quando i fatti siano anteriori all'entrata in vigore dell'art. 578-bis; applicare retroattivamente la norma processuale con effetti patrimonialmente sanzionatori in peius violerebbe il principio di prevedibilità (art. 25 Cost. e art. 7 CEDU). Ne è conseguito l'annullamento, sul punto, della sentenza impugnata (cioè della conferma della confisca per equivalente relativa a fatti fino al 2009). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità (la difesa non ha indicato calcoli o riferimenti atti a consentire il controllo di legittimità in ordine alla limitazione della confisca diretta in relazione alla definizione delle liti); quindi la decisione sulla confisca diretta rimane impregiudicata nella parte non specificamente annullata.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Disciplina il reato tributario contestato (utilizzo di fatture per operazioni inesistenti). È la norma di riferimento per il fatto-reato; utilizzata per inquadrare la tipologia di illecito fiscale oggetto del procedimento

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 12-bis

    Prevede la confisca tributaria di valore (confisca parametrata al profitto). La Corte ha riconosciuto che l'art. 578-bis c.p.p. è applicabile alla confisca tributaria, ma ha distinto tra confisca diretta e confisca per equivalente con riguardo alla retroattività

  • codice di procedura penale, art. 578-bis

    "quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato"

    Stabilisce che, in caso di proscioglimento per prescrizione/amnistia, il giudice d'appello o la Cassazione devono decidere sull'impugnazione soltanto in ordine alla confisca, dopo aver accertato la responsabilità. La Corte ha ritenuto che la norma è applicabile alla confisca tributaria ma che la sua applicazione retroattiva in relazione alla confisca per equivalente su fatti anteriori alla sua entrata in vigore contrasta con il principio di prevedibilità

  • codice penale, art. 322-ter

    Prevede la confisca per equivalente per reati contro la pubblica amministrazione; il richiamo normativo è stato valutato nella giurisprudenza come elemento che amplia la portata dell'art. 578-bis, ma la Corte distingue l'applicazione alle varie tipologie di confisca in relazione alla natura e alla prevedibilità degli effetti

  • codice penale, art. 240-bis

    Riferimento normativo richiamato dall'art. 578-bis (confisca in casi particolari). Usata per distinguere forme di confisca "diretta" da misure di valore o per equivalente

  • legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 1, comma 143)

    Ha introdotto nel sistema la confisca tributaria di valore (rilevante per l'operatività dell'art. 12-bis d.lgs. n.74/2000). La sentenza richiama la data di introduzione in rapporto alla prevedibilità

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3 (modifica art. 578-bis)

    Ha aggiunto il richiamo all'art. 322-ter nell'art. 578-bis; la Corte valuta la portata della modifica e la sua efficacia rispetto a possibili dubbi interpretativi sulla estensione della norma

  • decreto-legge 119/2018, art. 6

    Prevede la definizione delle liti pendenti (ravvedimento/definizione agevolata). Nell'impugnazione il ricorrente sosteneva che l'adesione a tale definizione dovesse ridurre la base della confisca diretta; la Corte ha ritenuto la censura generica e inammissibile

  • Costituzione, art. 25

    Richiama il principio di legalità penale e la nozione di prevedibilità delle conseguenze penal-sanzionatorie; usato per argomentare contro l'applicazione retroattiva di norme processuali con effetti sanzionatori

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 7

    Invocato per il principio di legalità e per il divieto di retroattività in malam partem; la Corte ha valutato la compatibilità della retroattività dell'art. 578-bis con l'art. 7 e ha rilevato profili di non prevedibilità per le confische per equivalente antecedenti all'entrata in vigore della norma

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra confisca diretta e confisca per equivalente: la seconda ha una marcata valenza sanzionatoria e la sua applicabilità retroattiva è più problematica dal punto di vista della prevedibilità
  • Verificare la data dei fatti rispetto alla data di entrata in vigore di norme processuali che incidono su conseguenze patrimoniali: se i fatti sono anteriori, può sussistere un solido argomento di non retroattività in malam partem (art. 25 Cost. e art. 7 CEDU)
  • Quando si impugna in Cassazione una decisione che conferma confische in presenza di prescrizione, valutare l'applicabilità dell'art. 578-bis c.p.p.: la conferma è possibile solamente se la norma è applicabile ai fatti valutati e sussiste un compiuto accertamento di responsabilità
  • Se si invoca la riduzione della confisca per effetto di definizioni agevolate (es. art. 6 DL 119/2018), formulare deduzioni specifiche e documentate (calcoli, riferimenti agli atti) poiché l'assenza di precisione può rendere il motivo inammissibile
  • In sede difensiva, porre l'accento sulla prevedibilità giuridica: dimostrare che al momento della condotta l'interessato non poteva ragionevolmente prevedere l'applicazione retroattiva di un regime confiscatorio è una leva decisiva
  • Quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, la Corte può decidere sull'impugnazione solo dopo un accertamento sostanziale della responsabilità; pertanto, nel merito delle confische, i giudici devono motivare specificamente l'accertamento e l'utilizzo della misura ablativa

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