Cassazione Penale, Sentenza n. 28090/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza per quattro gruppi di censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'appello trascurato i rapporti tra la fallita Fratelli Pischedda Prodotti Petroliferi s.r.l. e la Gecotour s.r.l., dalla quale la fallita avrebbe acquistato carburante, sicché gli incassi sarebbero spettati alla Gecotour e non alla fallita (contestazione delle distrazioni); 2) omessa e carente motivazione circa la responsabilità di Carla Melis, dedotta come amministratrice di facciata e priva del dolo richiesto per la bancarotta distrattiva; 3) vizi motivazionali relativi alla qualificazione delle scritture contabili come inattendibili per doppia fatturazione e artifici contabili finalizzati a "pulire" i conti (contestazione della sussistenza della bancarotta documentale e distrattiva); 4) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della continuazione con precedenti condanne/fallimenti (bancarotta documentale della SATU s.r.l. e Pischedda Giuseppe e figli s.n.c.), ossia per la mancata ricomprensione dei fatti in un unico programma criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha: - rigettato il ricorso di Mario Pischedda nella sua totalità, confermando la condanna di merito nei suoi confronti (con riduzione della pena per riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti come fatto in appello) e condannandolo alle spese processuali; - dichiarato infondati i primi e terzi motivi (relativi all'incidenza dei rapporti con Gecotour e alla tesi degli artifici contabili a escludere la distrazione) spiegando che il transito di importi riferibili alla fallita su conti di terzi e la conseguente sottrazione alla garanzia dei creditori integrano la b. distrattiva, indipendentemente dalle difficoltà operative sui conti della fallita; - accolto il secondo motivo in relazione a Carla Melis, ritenendo la motivazione della Corte d'appello carente rispetto alla specifica posizione dell'amministratrice e alla prova del suo ruolo di mero prestanome e della sua consapevolezza, per cui ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Melis e rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Cagliari per un nuovo giudizio; - rigettato il quarto motivo sulla continuazione, confermando che non sussistevano elementi per ritenere un programma criminoso unitario tra i reati oggetto del presente procedimento e le pregresse condanne/fallimenti (la continuità cronologica e la progettazione originaria non risultavano dimostrate). Conseguenze pratiche: conferma della condanna e della posizione processuale di Pischedda; annullamento parziale favorevole a Melis con nuovo giudizio sul suo capo di imputazione.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
norma richiamata per delimitare i limiti dei motivi di ricorso in cassazione (controllo dei profili ammessi).
art. 23, comma 8, dl. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
art. 671 cod. proc. pen.
la Corte richiama l'art. 671 e la giurisprudenza per precisare i requisiti della continuazione: occorre un "programma criminoso" unitario e originariamente progettato; non è sufficiente la mera serialità o ripetizione di condotte illecite.
art. 606 cod. proc. pen.
richiamato per gli effetti del rigetto del ricorso, connessi alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- Il trasferimento di incassi riferibili a una società fallita su conti intestati a terzi può integrare il reato di bancarotta distrattiva anche se ciò è avvenuto per esigenze operative o per difficoltà d'accesso ai conti della fallita: rileva la sottrazione alla garanzia dei creditori più che la motivazione gestionale.
- Per ritenere responsabile un amministratore "di facciata" è necessaria una motivazione specifica e puntuale sui fatti che dimostrino la consapevolezza e la partecipazione alla gestione illecita; affermazioni generiche non sono sufficienti e comportano l'annullamento.
- La bancarotta documentale e la bancarotta distrattiva, pur potendo ricondursi a medesimi artifici contabili, richiedono valutazioni distinte: l'alterazione delle scritture è scrutinata separatamente dalla destinazione o sottrazione di risorse.
- L'istituto della continuazione richiede la prova di un progetto criminoso unitario, concepito originariamente per conseguire un fine comune; la mera contiguità temporale o la similitudine del modus operandi non bastano.
- In impugnazioni in Cassazione è fondamentale indicare e provare con precisione i nessi causali e i dati probatori relativi alla posizione personale di ciascun imputato; censure generiche o assertive vengono tipicamente rigettate.
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