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Sentenza

Sentenza del 25/09/2015 n. 19067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di una verifica fiscale sulla B.B. spa, società successivamente fallita e a ristretta base sociale, l'Amministrazione aveva ritenuto fittizie alcune operazioni commerciali e aveva contestato alla società maggiori costi e redditi. Il maggior reddito accertato è stato imputato pro quota ai soci come utile extracontabile. I ricorrenti hanno contestato, tra l'altro, la separazione dei procedimenti relativi ai diversi soci, l'assenza di litisconsorzio necessario, l'omessa pronuncia sulla presunzione di distribuzione degli utili, l'inesistenza delle operazioni fatturate e la violazione dell'onere della prova. In particolare, è stata contestata l'interposizione fittizia della B.B. spa tra la O. spa e la Com.Edil srl, ritenuta finalizzata alla maggiorazione artificiosa dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi per connessione. Ha dichiarato inammissibile il ricorso di G.F. per carenza di interesse, poiché la sua posizione era già stata definita e non risultava soccombente nella sentenza impugnata. Ha invece respinto integralmente il ricorso di Gh.Da., ritenendo legittima la trattazione separata delle posizioni dei soci, applicabile la presunzione di distribuzione pro quota degli utili extracontabili nelle società di capitali a ristretta base sociale e sufficientemente provata, mediante presunzioni e valutazioni di antieconomicità, l'interposizione fittizia della società. I contribuenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali, liquidate in 7.100 euro oltre accessori e spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Nelle società di capitali a ristretta base sociale non sussiste litisconsorzio necessario tra il giudizio relativo all'accertamento della società e quelli relativi ai maggiori redditi imputati ai singoli soci.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 29 e 61

    La riunione o trattazione congiunta di procedimenti distinti non determina un rapporto di inscindibilità tra le posizioni dei soci; il giudice può quindi disporre la separazione delle cause.

  • Art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4

    Non vi è omessa pronuncia quando una tesi difensiva risulta implicitamente respinta dalla motivazione e dalla decisione incompatibile con essa. Il giudice non deve esaminare espressamente ogni singola argomentazione delle parti.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    La norma costituisce il fondamento dell'accertamento presuntivo dei maggiori redditi e, nel caso di società a ristretta base sociale, della presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili.

  • L. n. 289 del 2002

    Il condono definisce la posizione fiscale della società, ma non impedisce l'accertamento incidentale del maggior reddito distribuito ai soci, poiché la posizione della società e quella dei soci restano fiscalmente distinte.

  • Art. 2697 c.c.

    L'Amministrazione deve fornire, anche mediante presunzioni semplici, elementi idonei a dimostrare la fittizietà delle operazioni. Una volta raggiunta tale prova presuntiva, spetta al contribuente dimostrare l'effettività e la legittimità dei costi o delle detrazioni contestate.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Art. 274 c.p.c.

    Consente la riunione di cause connesse, anche quando riguardano sentenze diverse, per esigenze di coordinamento processuale.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con ristretta base sociale, l'Amministrazione può presumere che gli utili extracontabili siano stati distribuiti ai soci in proporzione alle rispettive partecipazioni; il socio deve fornire una prova concreta contraria, come la mancata disponibilità degli utili o l'estraneità alla gestione.
  • Il condono presentato dalla società non definisce automaticamente la posizione fiscale dei soci e non impedisce all'Amministrazione o al giudice di valutare incidentalmente l'esistenza dei maggiori redditi societari necessari per l'accertamento sui soci.
  • La fittizietà delle operazioni può essere dimostrata anche tramite presunzioni semplici, quali l'antieconomicità, l'incongruenza dei prezzi, l'assenza di una valida funzione economica dell'intermediario e le anomalie nei rapporti tra acquisto, rivendita e montaggio.
  • Quando l'Amministrazione ha fornito una prova presuntiva seria e concordante dell'inesistenza o fittizietà dell'operazione, l'onere si trasferisce sul contribuente, che deve documentare l'effettiva esecuzione della prestazione e la ragionevolezza economica del costo.
  • I giudizi relativi ai diversi soci possono essere trattati separatamente: la mera riunione dei procedimenti non crea litisconsorzio necessario né rende inscindibili le posizioni processuali.
  • Un ricorso è ammissibile solo se il ricorrente ha un interesse concreto e attuale alla riforma della decisione; se la sua posizione è già definita o non è stato effettivamente soccombente, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.

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