Corte di giustizia, Sentenza C-542/21
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 ottobre 2022. — «Mikrotīkls» SIA contro Valsts ieņēmumu dienests. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Augstākā tiesa (Senāts). — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voce 8517 – Sottovoci 8517 70 11 e 8517 70 19 – Antenne per apparecchi di routing. — Causa C-542/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia, in rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema lettone, ha chiarito la classificazione tariffaria delle antenne per router. Ha escluso che esse possano rientrare nella sottovoce 85177011 NC, riservata alle antenne per apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia, affermando che i router sono apparecchi diversi e specificamente classificati altrove nella voce 8517. La soluzione comporta l’inquadramento delle antenne per router nella sottovoce residuale 85177019.
Classificazione doganale delle antenne per router: la sottovoce 85177011 NC non comprende le antenne destinate ad apparecchi di routing LAN/WAN.
La questione giuridica
Se la sottovoce 85177011 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che ricomprende le antenne per router configurati per l’uso in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN), oppure se tali merci debbano rientrare nella sottovoce residuale 85177019.
Principio di diritto
Le antenne destinate a router configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN) non possono essere classificate nella sottovoce 85177011 della nomenclatura combinata, riservata alle antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia; esse rientrano invece nella sottovoce residuale 85177019. La Corte ha rilevato che i router sono apparecchi distinti, classificati nella sottovoce 85176200, e che né il testo della voce 8517 né le note esplicative consentono di assimilare tali apparecchi ai dispositivi di radiotelefonia o radiotelegrafia.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento (CE) n. 254/2000
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013
- Articolo 1, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 12, paragrafo 1, regolamento (CEE) n. 2658/87
- Allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regola generale 1 per l’interpretazione della NC
- Regola generale 6 per l’interpretazione della NC
- Nota 2, lettera b), della sezione XVI dell’allegato I
- Voce 8517 NC
- Sottovoce 85176200 NC
- Sottovoce 85177011 NC
- Sottovoce 85177019 NC
Classificazione doganale delle antenne per router
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Augstākā tiesa (Senāts), nell’ambito di una controversia tra "Mikrotīkls" SIA e l’amministrazione finanziaria lettone sulla corretta classificazione doganale di antenne destinate a router per reti LAN e/o WAN.
Fatti e procedimento principale
La società aveva dichiarato le merci come "antenne per router e loro parti" nella sottovoce 85177011 NC, con dazio pari allo 0%. L’amministrazione finanziaria ha invece ritenuto che tali merci dovessero essere classificate nella sottovoce 85177019 NC, con dazio del 3,6%, contestando la riconducibilità dei router agli apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia. A seguito del contenzioso interno, il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte la questione relativa all’interpretazione della sottovoce 85177011.
Normativa rilevante
La Corte richiama la nomenclatura combinata contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, come modificato dal regolamento n. 254/2000 e, per il periodo rilevante, dai regolamenti di esecuzione n. 927/2012 e n. 1001/2013. Sono centrali la regola generale 1 e la regola generale 6 per l’interpretazione della NC, nonché la nota 2, lettera b), della sezione XVI. Vengono inoltre considerate la voce 8517 e le sottovoci 85176200, 85177011 e 85177019.
Ragionamento della Corte
In via preliminare, la Corte ricorda che, nei rinvii pregiudiziali in materia tariffaria, non procede essa stessa alla classificazione materiale del prodotto, ma indica i criteri utili al giudice nazionale. Sottolinea poi che la classificazione si fonda anzitutto sul testo delle voci e delle note, alla luce delle caratteristiche oggettive del prodotto; le note esplicative del SA e della NC, pur non vincolanti, sono strumenti interpretativi importanti e vanno lette congiuntamente.
La Corte osserva che la nota 2, lettera b), della sezione XVI prevede, in linea di principio, che le parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a una macchina particolare seguano la classificazione della macchina, ma rileva che nel caso della voce 8517 le parti sono già oggetto di una sottovoce specifica, la 851770. Ne consegue che le antenne per router non possono essere classificate nella sottovoce 85176200, riservata agli apparecchi di routing.
Per stabilire se tali antenne rientrino nella 85177011 o nella 85177019, la Corte afferma che i router non sono "apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia". A sostegno di ciò richiama la struttura della voce 8517, le sottovoci relative agli apparecchi di ricezione/emissione di radiotelefonia e radiotelegrafia, nonché le note esplicative della NC e del SA, che menzionano i router come apparecchi di comunicazione distinti, destinati a reti con o senza fili.
Decisione
La Corte risponde che la sottovoce 85177011 NC non comprende le antenne per apparecchi di routing configurati per la comunicazione in reti locali (LAN) e/o in reti estese (WAN). Tali merci devono pertanto essere ricondotte alla sottovoce residuale 85177019.
Principio affermato
Ai fini della NC, le antenne per router non sono antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia, bensì parti di apparecchi di routing classificabili nella voce 8517 ma non nella sottovoce 85177011; la classificazione corretta ricade nella sottovoce residuale 85177019.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 20 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-111/21
- Sentenza · 20 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-295/21
- Sentenza · 20 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-301/21
- Sentenza · 20 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-306/21
- Sentenza · 20 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-473/20
- Sentenza · 20 ott 2022Corte di giustizia, Sentenza C-585/20
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →