Cassazione Penale, Sentenza n. 07681/2026 del 26/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva l'ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. n.159/2011 per la sua impresa individuale; impugnava il diniego della Corte d'appello censurando la motivazione sulla non occasionalità dell'agevolazione mafiosa e sostenendo che: l'attività era "artigianale" e "a chiamata" (escludendo continuità dell'agevolazione); i legami familiari erano fisiologici e non indicativi di pericolo; i rapporti con pregiudicati erano sporadici e risalenti; l'appartenenza al consorzio destinatario di interdittiva non poteva pregiudicare i singoli consorziati; infine chiedeva che fosse ravvisata la possibilità di "bonifica" dell'impresa come via di recupero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorso si limitasse a censurare la motivazione del provvedimento di merito senza indicare violazioni di legge rilevanti (la Cassazione, nella materia, è ammissibile solo per violazione di legge). Ha inoltre ritenuto la motivazione della Corte d'appello non meramente apparente: questa aveva evidenziato contatti ripetuti con persone coinvolte in indagini per il reato di associazione mafiosa, frequentazioni e solidarietà di tipo parentale con soggetti vicini ad ambienti mafiosi e documentazione difensiva insufficiente (limitata alla regolarità fiscale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)
art. 34-bis; art. 10; art. 27; art. 34, comma 6
L'art. 34-bis disciplina l'ammissione al controllo giudiziario; l'art. 10 limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nella materia antimafia; la Cassazione ricostruisce che la cognizione sulla ammissione al controllo giudiziario in Cassazione è dunque circoscritta a profili di legittimità (compresa la motivazione inesistente o meramente apparente)
codice penale
L'art. 416-bis è richiamato quale tipo di reato rispetto al quale sono emersi contatti di persone frequentate dall'imprenditore, elementi che la Corte di merito ha valutato ai fini del rischio di infiltrazione mafiosa
codice di procedura penale
L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per la liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente
Massime di principio
- In materia di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: i motivi che lamentano solo vizio di motivazione sono, di regola, inammissibili.
- Il giudice di merito deve valutare non solo l'esistenza di una misura interdittiva, ma anche se l'agevolazione mafiosa sia occasionale o abituale e se esista una concreta possibilità di "bonifica" dell'impresa; la valutazione sulla occasionalità è decisiva e ben può ancorarsi a elementi fattuali come contatti ripetuti o legami di solidarietà con persone coinvolte in ambienti mafiosi.
- La mera dimostrazione della regolarità fiscale o di carattere formale dell'attività non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di infiltrazione mafiosa; è necessario fornire prove specifiche e pertinenti che confutino gli elementi di fatto rilevati dal giudice di merito.
- L'adesione a consorzi o forme associative destinatari di misure interdittive può essere valorizzata dal giudice come elemento ostativo all'ammissione al controllo giudiziario, salvo prova convincente che l'adesione sia meramente strumentale e non idonea a trasmettere il condizionamento.
- Per impugnare con successo dinieghi analoghi è utile: (a) indicare profili concreti di illegittimità di diritto del provvedimento impugnato; (b) produrre prove specifiche e aggiornate sulla cessazione di rapporti a rischio o su concrete misure di bonifica; (c) evitare motivazioni fondate solo su contestazioni generiche alla valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.
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