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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07681/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis d.lgs. n.159/2011 per la sua impresa individuale; impugnava il diniego della Corte d'appello censurando la motivazione sulla non occasionalità dell'agevolazione mafiosa e sostenendo che: l'attività era "artigianale" e "a chiamata" (escludendo continuità dell'agevolazione); i legami familiari erano fisiologici e non indicativi di pericolo; i rapporti con pregiudicati erano sporadici e risalenti; l'appartenenza al consorzio destinatario di interdittiva non poteva pregiudicare i singoli consorziati; infine chiedeva che fosse ravvisata la possibilità di "bonifica" dell'impresa come via di recupero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che il ricorso si limitasse a censurare la motivazione del provvedimento di merito senza indicare violazioni di legge rilevanti (la Cassazione, nella materia, è ammissibile solo per violazione di legge). Ha inoltre ritenuto la motivazione della Corte d'appello non meramente apparente: questa aveva evidenziato contatti ripetuti con persone coinvolte in indagini per il reato di associazione mafiosa, frequentazioni e solidarietà di tipo parentale con soggetti vicini ad ambienti mafiosi e documentazione difensiva insufficiente (limitata alla regolarità fiscale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice antimafia)

    art. 34-bis; art. 10; art. 27; art. 34, comma 6

    L'art. 34-bis disciplina l'ammissione al controllo giudiziario; l'art. 10 limita il ricorso per cassazione alle sole violazioni di legge nella materia antimafia; la Cassazione ricostruisce che la cognizione sulla ammissione al controllo giudiziario in Cassazione è dunque circoscritta a profili di legittimità (compresa la motivazione inesistente o meramente apparente)

  • codice penale

    L'art. 416-bis è richiamato quale tipo di reato rispetto al quale sono emersi contatti di persone frequentate dall'imprenditore, elementi che la Corte di merito ha valutato ai fini del rischio di infiltrazione mafiosa

  • codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per la liquidazione delle spese del procedimento a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In materia di controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: i motivi che lamentano solo vizio di motivazione sono, di regola, inammissibili.
  • Il giudice di merito deve valutare non solo l'esistenza di una misura interdittiva, ma anche se l'agevolazione mafiosa sia occasionale o abituale e se esista una concreta possibilità di "bonifica" dell'impresa; la valutazione sulla occasionalità è decisiva e ben può ancorarsi a elementi fattuali come contatti ripetuti o legami di solidarietà con persone coinvolte in ambienti mafiosi.
  • La mera dimostrazione della regolarità fiscale o di carattere formale dell'attività non è di per sé sufficiente a escludere il rischio di infiltrazione mafiosa; è necessario fornire prove specifiche e pertinenti che confutino gli elementi di fatto rilevati dal giudice di merito.
  • L'adesione a consorzi o forme associative destinatari di misure interdittive può essere valorizzata dal giudice come elemento ostativo all'ammissione al controllo giudiziario, salvo prova convincente che l'adesione sia meramente strumentale e non idonea a trasmettere il condizionamento.
  • Per impugnare con successo dinieghi analoghi è utile: (a) indicare profili concreti di illegittimità di diritto del provvedimento impugnato; (b) produrre prove specifiche e aggiornate sulla cessazione di rapporti a rischio o su concrete misure di bonifica; (c) evitare motivazioni fondate solo su contestazioni generiche alla valutazione dei fatti da parte del giudice di merito.

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