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Sentenza

Sentenza n. 5611/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'esecuzione della Sentenza n. 7370/2024, emessa in data 06.11.2024, dal Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro, nel giudizio recante R.G. n. 15303/2024

Giustizia amministrativa202601200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7370/2024, che ha riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi € 1.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 7370/2024, pubblicata il 6 novembre 2024, passata in giudicato e notificata all'amministrazione il 26 novembre 2024. Il titolo riconosceva il beneficio annuo di € 500,00 tramite la carta elettronica del docente per due anni scolastici, per complessivi € 1.000,00. La ricorrente ha dedotto la persistente mancata esecuzione, l'esito infruttuoso della notifica e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; ha chiesto l'adempimento, gli accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il ricorso per ottemperanza è accolto. Il TAR ha ritenuto ammissibile l'azione per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ha verificato il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, le ha ordinato di dare esecuzione integrale alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Se è decorso il termine di due anni previsto dal titolo per fruire del beneficio, l'amministrazione deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo: l'inerzia amministrativa non può pregiudicare la creditrice né consentire all'amministrazione di sottrarsi all'obbligo. È stato nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega; in caso di inerzia dovrà provvedere anche agli stanziamenti e alle fasi di impegno, liquidazione e pagamento, senza che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa possano giustificare l'inadempimento. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni resistenti e liquidate in € 500,00, oltre accessori, con distrazione al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    L'ottemperanza è esperibile per ottenere che una pubblica amministrazione si conformi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con riguardo al caso deciso.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato il termine previsto per proporre l'azione di ottemperanza.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto quello di cui all'art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.

    Il TAR ha ritenuto rispettato anche il termine processuale richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.

    L'azione è stata proposta dopo il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo, termine dilatorio previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Al riguardo, va precisato che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio (due anni dalla pubblicazione della pronuncia), l’amministrazione è comunque tenuta alla erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria, tenuto anche conto che il mancato rispetto del limite temporale fissato dal giudice ordinario non è dipeso dalla parte ricorrente ma è imputabile ad una condotta omissiva dell’amministrazione che non può giovarsi del proprio contegno inerte per sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

    Quando, per l'inerzia dell'amministrazione, non è più possibile fruire tempestivamente del beneficio della carta docente secondo le modalità e i limiti temporali stabiliti dal titolo, l'obbligo può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza può essere proposta per ottenere l'esecuzione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, affinché l'amministrazione si conformi al giudicato nel caso deciso.
  • Se l'amministrazione non esegue entro il termine stabilito dal titolo un'obbligazione pecuniaria consistente nell'attribuzione di un beneficio fungibile, e il ritardo è imputabile alla sua inerzia, il beneficio può essere adempiuto mediante pagamento del controvalore in denaro, con gli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvalersi della propria inerzia per sottrarsi all'obbligo.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di realizzare gli adempimenti necessari all'esecuzione, comprese le operazioni contabili e di pagamento; la carenza di stanziamenti o di disponibilità di cassa non costituisce legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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