Ordinanza n. 910/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia dei seguenti atti: 1) l’esclusione “di diritto” dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, comminata ope legis, in applicazione dell'art. 12, comma 7, del bando di concorso per effetto della mancata presentazione (pur sussistendo un legittimo impedimento comunicato dal ricorrente) alle prove di efficienza fisica per le quali era stato convocato per il giorno 15 dicembre 2025; 2) la nota prot. 0042554 del 15.12.2025 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della Polizia di Stato, Servizio Concorsi, I Divisione, comunicata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale - a fronte della richiesta del ricorrente del 13.12.2025 di differimento delle prove di efficienza fisica in ragione di documentato infortunio - l'Amministrazione ha riscontrato che il differimento era possibile in seduta compresa nel calendario concorsuale la cui ultima data utile era il 16 dicembre 2025 e, pertanto, per l'annullamento del rigetto dell'istanza di differimento del ricorrente; 3) ogni provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso reso dalla Commissione per l'accertamento dell'efficienza fisica del concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, nonché tutte le operazioni, atti ed accertamenti e relativi verbali della medesima Commissione della seduta del 15 e/o16 dicembre 2025, nella parte riguardante il ricorrente; 4) ogni ulteriore provvedimento tacito o espresso, mai comunicato e mai notificato, di esclusione del ricorrente dal concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025 per l'assunzione di 196 commissari della Polizia di Stato, derivante dalla mancata presentazione del ricorrente alla convocazione delle prove di efficienza fisica del 15-16 dicembre 2025 (pur sussistendo un legittimo impedimento del ricorrente); 5) gli artt. 12 e 13 del bando di concorso e, in ogni caso, il bando di concorso nella sua interezza nonché le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nelle parti in cui prevedono che tutti i concorrenti, ivi comprendendo anche quelli già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, siano sottoposti alle prove di efficienza fisica; e i medesimi articoli del bando di concorso, laddove non dispongano l'esenzione allo svolgimento degli accertamenti di efficienza fisica per i candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato (esenzione che invece è disposta per gli accertamenti psico-fisici); 6) l'art. 12 comma 7 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi”, non fa salve le ipotesi, ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente, e del pari per l'annullamento delle “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso nella parte in cui prevedono la possibilità di rinvio solo nell'ambito del calendario concorsuale dal 3 al 16 dicembre 2025 e non anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 7) l'art. 17, comma 2, del D.M. n. 168/2022, laddove nel disporre che “I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse”, non fa salve le ipotesi ovvero non prevede il rinvio della prova anche oltre il suddetto calendario, in caso di forza maggiore o per motivi non dipendenti dalla volontà del concorrente; 8) l'art. 11 comma 2 del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, indetto con decreto del Capo della Polizia del 28 marzo 2025, pubblicato sul portale del reclutamento il 1° aprile 2025, per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, laddove nel disporre che “Le Candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di età”, non prevede che la convocazione a sessione concorsuale utile successiva alla cessazione dello stato di temporaneo impedimento, riguardi anche quei concorrenti che siano temporaneamente impediti per motivi di salute o di forza maggiore o comunque per motivi non dipendenti dalla propria volontà; 9) l'art. 12 comma 3 del bando di concorso e le “Modalità per lo svolgimento delle prove di efficienza fisica” pubblicate sul sito web dedicato al concorso, nella parte in cui dispongono esercizi ginnici di efficienza fisica uguali per tutti i concorrenti uomini (corsa 1000 mt in 4'10''; salto in alto mt 1,20; piegamenti sulle braccia 15) e per tutte le concorrenti donne (corsa 1000 mt in 5'10''; salto in alto mt 1,00; piegamenti sulle braccia 10), senza distinzione rispetto ai concorrenti partecipanti nell'aliquota dei posti riservata al personale della Polizia di Stato e senza l'effettuazione di prove fisiche differenziate e parametrate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 10) il decreto del Ministero dell'Interno del 30 giugno 2003, n. 198 (Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli); il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 (Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2); il decreto del Ministro dell'Interno 9 settembre 2022, n. 168 (Regolamento recante disciplina delle modalità di svolgimento di concorsi nella Polizia di Stato per l'accesso ai ruoli del personale, ai ruoli direttivi e alla carriera dei funzionari e per la promozione a vice questore aggiunto e dei relativi corsi di formazione iniziale, dei corsi di formazione dirigenziale e di aggiornamento per i funzionari, nonché dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla banda musicale), nella parte in cui ciascuno di tali atti non ha previsto che nei concorso per l'assunzione di commissari della Polizia di Stato, gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato siano esentati dalla svolgimento delle prove di efficienza fisica e, subordinatamente e nel caso di accertata obbligatorietà di tali prove, nella parte in cui tali atti non hanno previsto relativamente all'aliquota riservata al personale della Polizia di Stato, l'effettuazione di prove fisiche differenziate in ragione alle soglie di età dei partecipanti; 11) per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso; e per il riconoscimento del diritto del ricorrente ad essere esonerato dagli accertamenti di efficienza fisica, o subordinatamente ad essere riconvocato alla esecuzione delle stesse con esercizi ginnici in modo parametrato all'età; ancora subordinatamente e ad essere riconvocato alle prove di efficienza fisica; in ogni caso, ad essere ammesso alle fasi successive del concorso (accertamenti attitudinali e prova orale);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Esclusione dal concorso per commissari della Polizia di Stato per mancata presentazione alle prove di efficienza fisica, nonché diniego del differimento richiesto per documentato infortunio
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la propria esclusione di diritto dal concorso pubblico per titoli ed esami per l'assunzione di 196 commissari della carriera dei funzionari della Polizia di Stato, conseguente alla mancata presentazione alle prove di efficienza fisica fissate per il 15 dicembre 2025. Ha contestato anche la nota ministeriale con cui l'Amministrazione aveva negato il differimento delle prove oltre il 16 dicembre 2025, nonché gli atti e i verbali della commissione e le disposizioni del bando e della normativa regolamentare presupposta. Il differimento era stato richiesto in ragione di un documentato infortunio intervenuto prima della prova. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dell'interpretazione dell'art. 12, comma 7, del bando e dell'art. 17 del D.M. n. 168/2022, nella parte in cui avrebbero impedito qualsiasi rinvio oltre il calendario originario anche in presenza di forza maggiore o di impedimenti non imputabili al candidato; la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, per il mancato bilanciamento tra esigenze organizzative della procedura e tutela della salute; l'illegittimità delle disposizioni che imponevano le prove di efficienza fisica anche ai candidati già appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato; in via subordinata, la mancata previsione di prove parametrate all'età per il personale della Polizia di Stato. Ha inoltre chiesto di essere riammesso alla procedura, di sostenere le prove fisiche in una sessione successiva e di poter proseguire nelle fasi concorsuali successive.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente, nella fase cautelare, un sufficiente fumus boni iuris. In particolare, ha giudicato non adeguatamente giustificata la decisione dell'Amministrazione di negare il rinvio oltre il 16 dicembre 2025, poiché non risultavano seri e gravi impedimenti organizzativi tali da rendere impossibile il differimento; al contrario, dagli elementi dedotti e prodotti appariva ragionevolmente escludibile l'impossibilità di una riorganizzazione del calendario. Il Collegio ha richiamato il precedente secondo cui l'art. 12, comma 7, del bando e l'art. 17 del D.M. n. 168/2022, se interpretati come ostativi in ogni caso a un differimento oltre il calendario originario, presentano profili di possibile illegittimità per violazione del principio di proporzionalità, non consentendo di contemperare le esigenze di celerità della procedura con la tutela della salute del candidato. La domanda cautelare è stata accolta limitatamente alla riammissione del ricorrente alla procedura e alla possibilità di sostenere le prove di efficienza fisica in una sessione straordinaria compatibile con il recupero dall'infortunio, salvo che il protrarsi della condizione patologica divenga incompatibile con documentate e serie esigenze organizzative dell'Amministrazione. Il TAR ha inoltre consentito, ove ritenuto il migliore strumento di contemperamento, l'ammissione immediata alla prova orale, con posticipazione delle verifiche di efficienza fisica. È stata sospesa in parte qua l'esecutività degli atti impugnati, per consentire lo svolgimento delle prove fisiche e la prosecuzione dell'iter concorsuale. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo. È stata fissata la camera di consiglio del 7 luglio 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente nel giudizio amministrativo.
art. 12, comma 7, del bando di concorso
I Candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica sono esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati sono ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell'ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi
Una lettura che escluda sempre la possibilità di differire la prova oltre il calendario originario può risultare sproporzionata, se impedisce di bilanciare la tutela della salute del candidato con le esigenze organizzative della procedura.
art. 17, comma 2, D.M. n. 168/2022
I candidati che per gravi e documentati motivi non possono sostenere gli accertamenti di efficienza fisica, psico-fisici ed attitudinali, e la prova orale nel giorno stabilito, sono ammessi a sostenerli in un'altra seduta prevista dalla competente Commissione, nell'ambito del calendario concorsuale fissato per lo svolgimento delle prove stesse
Anche tale disposizione, se interpretata come divieto assoluto di rinvio oltre il calendario, può porsi in contrasto con il principio di proporzionalità.
art. 7, comma 2, del bando di concorso
È stato richiamato quale espressione del principio di ragionevole e giustificata flessibilità dell'ordine di svolgimento delle prove, idoneo a consentire, ove necessario, l'ammissione alla prova orale prima della verifica di efficienza fisica.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Una clausola di bando che collega automaticamente la mancata presentazione a una prova concorsuale all'esclusione non può essere interpretata in modo da impedire in ogni caso il differimento quando la mancata presenza dipenda da un impedimento grave, documentato e non imputabile al candidato.
- Il limite del calendario concorsuale originariamente fissato per il recupero della prova non opera necessariamente come preclusione assoluta: l'Amministrazione deve verificare concretamente se sia possibile una ragionevole riorganizzazione della procedura.
- Il diniego di un differimento richiesto per documentato infortunio deve essere sorretto da seri e concreti impedimenti organizzativi; in mancanza, la decisione può risultare sproporzionata per omesso bilanciamento tra celerità della procedura e tutela della salute del candidato.
- Nelle procedure concorsuali, l'Amministrazione può, ove necessario e organizzativamente sostenibile, modificare ragionevolmente l'ordine di svolgimento delle prove, consentendo al candidato di proseguire nell'iter e posticipando una prova fisica a una sessione successiva.
- In sede cautelare, la presenza di un documentato impedimento fisico e l'assenza apparente di effettive esigenze organizzative ostative possono giustificare la riammissione provvisoria alla procedura e la fissazione di una sessione straordinaria per la prova non sostenuta.
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