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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25902/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto che aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente affidato con un istituto di credito, nell'ambito della propria attività imprenditoriale, aveva agito per ottenere la ripetizione di somme ritenute indebitamente addebitate dalla banca, deducendo interessi ultralegali non pattuiti, usurari e anatocistici, oltre a commissioni e spese non dovute; aveva inoltre chiesto il rimborso delle spese notarili sostenute per un mutuo ipotecario contratto per ripianare l'esposizione e il risarcimento di ulteriori danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo, da un lato, che la mancata/incompleta comunicazione del provvedimento di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. non avesse determinato una nullità decisiva e, dall'altro, che l'attore non avesse assolto l'onere di provare l'esistenza dell'affidamento necessario a qualificare come ripristinatorie, e non solutorie, le rimesse, con conseguente rilevanza dell'eccezione di prescrizione della banca. Il ricorrente ha quindi proposto tre motivi per cassazione: violazione degli artt. 190 e 101 c.p.c. per il diniego della rimessione in termini e per l'asserita lesione del contraddittorio; violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 115 c.p.c. per avere la corte ritenuto validamente proposta e fondata l'eccezione di prescrizione della banca nonostante la sua asserita genericità e per avere addossato al correntista l'onere di produrre il contratto di conto corrente e di affidamento; violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. e omesso esame di un documento decisivo, ossia la consulenza tecnica d'ufficio, che avrebbe riconosciuto un credito in favore del correntista nonostante l'assenza del contratto. La banca è rimasta intimata in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, osservando che la causa era stata effettivamente riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., che la sentenza era stata deliberata dopo la scadenza di tali termini e che il ricorrente non aveva dimostrato un concreto pregiudizio difensivo; ha inoltre richiamato il principio secondo cui la nullità per mancata concessione dei termini conclusionali non opera quando la decisione intervenga comunque dopo la loro scadenza. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la doglianza, in realtà, mirava a contestare la valutazione delle prove e il riparto dell'onere probatorio, mentre la Corte ha ribadito che, nell'azione di ripetizione dell'indebito su conto corrente assistito da apertura di credito, la banca che eccepisce la prescrizione deve allegare l'inerzia e la volontà di profittarne, senza necessità di indicare le singole rimesse solutorie, mentre grava sul correntista la prova dell'esistenza dell'affidamento utile a qualificare i versamenti come ripristinatori. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, per impropria deduzione del vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme e per inammissibilità di una critica volta a una nuova valutazione del merito; la Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione della banca, ma condannando il ricorrente al pagamento di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende e dando atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 190 c.p.c.

    I termini per comparse conclusionali e memorie di replica vanno rispettati, ma la nullità non è automatica se la decisione interviene comunque dopo la loro scadenza; la mancata comunicazione integrale del provvedimento non basta, da sola, a fondare l'annullamento senza un concreto pregiudizio difensivo.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato come parametro del contraddittorio, ma la sua violazione non è stata ravvisata nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    L'errore sul riparto dell'onere della prova è configurabile solo quando il giudice lo attribuisca alla parte sbagliata; non quando valuti le prove e ritenga non assolto l'onere da chi ne era gravato.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è denunciabile come violazione autonoma per contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove dedotte dalle parti; rileva solo se siano state poste a base della decisione prove non introdotte ritualmente.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è sufficiente se dà conto in modo logico e adeguato delle ragioni della decisione; non è richiesto l'esame di tutte le prove e di tutte le deduzioni delle parti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Usato come base dei motivi di violazione di legge, ma le doglianze sono state respinte/inammissibili perché in realtà dirette a contestare il merito o la valutazione probatoria.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Invocato per difetto di motivazione o nullità della sentenza, ma non ricorreva un vizio processuale tale da travolgere la decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo, non questioni o argomentazioni; inoltre non è deducibile in caso di doppia conforme nei limiti operanti ratione temporis.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato il procedimento accelerato per ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati; la decisione conforme alla proposta ha comportato le conseguenze pecuniarie previste.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Utilizzato per la memoria del ricorrente, ma non idoneo a superare le ragioni di inammissibilità e infondatezza già ravvisate.

  • art. 2033 c.c.

    L'azione di ripetizione dell'indebito richiede l'allegazione di pagamenti indebiti riferiti a un rapporto e a un tempo determinati.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Nel regime della doppia conforme, è preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. se appello e primo grado sono fondati sul medesimo iter logico-argomentativo in fatto.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    In caso di definizione accelerata conforme alla proposta, la mancata costituzione dell'intimato non impedisce la condanna del ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza nel giudizio di legittimità fa sorgere i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata o incompleta comunicazione del provvedimento di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. non determina automaticamente la nullità della sentenza quando la decisione intervenga comunque dopo la scadenza dei termini stessi e non sia dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
  • Nel giudizio di ripetizione dell'indebito bancario, la banca che eccepisce la prescrizione non è tenuta a indicare analiticamente le singole rimesse solutorie: è sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di profittarne.
  • Quando si contesta la qualificazione delle rimesse in conto corrente come solutorie o ripristinatorie, grava sul correntista la prova dell'esistenza dell'apertura di credito o dell'affidamento che consenta di escludere la decorrenza della prescrizione dalla singola rimessa.
  • La denuncia di violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte ritualmente; non può essere impiegata per contestare la mera ponderazione delle prove raccolte.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico, decisivo e controverso, non le argomentazioni difensive o la diversa lettura del materiale istruttorio; in presenza di doppia conforme la censura è ulteriormente limitata.
  • Nel giudizio di cassazione il ricorrente deve indicare con precisione il contenuto e la collocazione degli atti e dei documenti su cui fonda le censure, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteIntermediazione finanziariaImpugnazioniProveSpese di liteInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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