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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36719/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva agito per il risarcimento dei danni subiti a seguito del morso di un cane randagio, convenendo in giudizio il Comune territorialmente competente e la ASL, ritenuti coinvolti nella prevenzione e gestione del randagismo. Il Giudice di pace aveva accolto la domanda solo nei confronti del Comune; il Tribunale, in riforma, aveva rigettato la domanda. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) ha contestato l'ammissibilità dell'appello del Comune per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.; 2) ha denunciato la mancata affermazione della responsabilità del Comune quale custode della strada ex art. 2051 c.c.; 3) e 4) ha dedotto violazioni di legge e vizi motivazionali sulla responsabilità del Comune per omessa o inadeguata prevenzione del randagismo, sostenendo in sostanza un cattivo espletamento del servizio e una sostanziale inversione dell'onere della prova; 5) ha lamentato l'omessa pronuncia sulla possibile responsabilità degli altri enti convenuti; 6) ha censurato la regolazione delle spese di lite. La Corte ha però rilevato in via pregiudiziale l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e, solo ad abundantiam, ha osservato che i motivi sarebbero comunque risultati in parte inammissibili e in parte infondati.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso per mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata munita della relazione di notificazione, requisito richiesto dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore del Comune e della ASL, con distrazione in favore dei rispettivi difensori, e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato. In via solo riassuntiva e non decisoria, la Corte ha anche chiarito che i motivi di ricorso non sarebbero stati comunque idonei a superare la decisione di merito, poiché: la censura sull'appello del Comune era priva di specificità; l'art. 2051 c.c. non è applicabile al danno cagionato direttamente da un animale vagante; la responsabilità per omessa prevenzione del randagismo richiede prova della condotta colposa dell'ente e del nesso causale; e la regolazione delle spese era corretta in base al principio di soccombenza e causazione.

Norme richiamate

  • art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.

    Il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione comporta l'improcedibilità del ricorso per cassazione.

  • art. 342 c.p.c.

    La specificità dell'appello va valutata con riferimento all'indicazione delle parti della decisione censurate e delle ragioni della critica; nel caso concreto la censura del ricorrente è stata ritenuta non specifica.

  • art. 2051 c.c.

    La responsabilità da cosa in custodia presuppone che il danno sia causato direttamente dalla cosa; non si applica al danno provocato dalla condotta di un animale vagante.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità dell'ente per danni da cane randagio ricade nell'alveo della responsabilità aquiliana per colpa, che richiede la prova della condotta colposa e del nesso causale.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i presupposti della responsabilità grava integralmente sul danneggiato; non è ammessa una sostanziale inversione dell'onere probatorio.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La denuncia di violazione di tali norme è ammissibile solo se si indica specificamente che il giudice ha attribuito alla prova un valore diverso da quello legale o ha violato la regola del prudente apprezzamento.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    Le censure di violazione di legge e di vizio motivazionale non possono tradursi in una richiesta di nuova valutazione dei fatti o delle prove in sede di legittimità.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza, con applicazione coordinata anche del principio di causazione nei rapporti con le parti chiamate o convenute.

  • art. 92 c.p.c.

    La regolazione delle spese nel caso concreto è stata ricondotta al principio di soccombenza complessiva.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori che avevano effettuato la dichiarazione di anticipo.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Ricorrendo l'improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il ricorso in cassazione.

  • legge 14 agosto 1991 n. 281

    Richiamata nei motivi in tema di prevenzione del randagismo.

  • L. Regione Campania n. 16/2008

    Richiamata nei motivi in tema di prevenzione del randagismo e distribuzione delle competenze.

  • L. Regione Campania n. 16/2001

    Richiamata nei motivi in tema di prevenzione del randagismo e competenze degli enti territoriali.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato dal ricorrente nel quinto motivo, ma non decisivo ai fini della definizione del ricorso.

  • art. 41 c.p.

    Richiamato nel contesto dei motivi, senza rilievo decisivo nella decisione di cassazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, quando la sentenza sia stata notificata, determina l'improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., a prescindere dalla tempestività della notificazione del ricorso.
  • La responsabilità ex art. 2051 c.c. richiede che il danno derivi direttamente dalla cosa in custodia; se il pregiudizio è causato dalla condotta di un animale, la norma non è applicabile.
  • Nei danni da cane randagio la tutela risarcitoria si colloca, di regola, nell'ambito dell'art. 2043 c.c., con onere per il danneggiato di provare la condotta colposa dell'ente e il nesso causale tra omissione organizzativa e evento.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una contestazione del merito della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • La doglianza di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se si indica specificamente l'erroneo uso della prova legale o del prudente apprezzamento; non basta lamentare un cattivo esito della valutazione probatoria.
  • La regolazione delle spese di lite va effettuata secondo soccombenza e causazione: la parte integralmente soccombente sopporta le spese anche nei rapporti con più convenuti, salvo specifiche impugnazioni incidentali o diverse ragioni processuali.
  • La mancata proposizione di appello incidentale sulla posizione di una parte vittoriosa in primo grado impedisce di rimettere in discussione in cassazione quella statuizione, se la questione è rimasta assorbita nel giudizio di appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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