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Ordinanza

Ordinanza n. 1168/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - Del decreto di rigetto, comunicato a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 23 dicembre 2025, n. Registro Ufficiale 0104671 reso dal Direttore Generale del Ministero della Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento:” Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, sig.ra Mureddu Giuseppina, nata il 18/06/1977 a Nuoro (NU) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Master en Atención a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo en Educación Infantil y Primaria” SPAGNA in data 30/05/2024 non è titolo valido, in Italia, per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno in qualità di docente specializzato e pertanto, l’istanza prot. n. 24517 del 06/06/2024, è rigettata.”; - Di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato, ivi compreso il preavviso di rigetto notificato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241; - Di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;

Giustizia amministrativa202515877

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di un attestato formativo conseguito in Spagna come titolo valido per l'abilitazione all'insegnamento di sostegno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di rigetto della domanda di riconoscimento dell'attestato spagnolo denominato “Master en Atención a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo en Educación Infantil y Primaria”, nonché il preavviso di rigetto e gli atti connessi, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare il giudice ha rilevato, a un primo e sommario esame, che l'amministrazione non sembra aver adeguatamente valutato la documentazione relativa all'intero iter formativo svolto all'estero, compreso il piano analitico del corso di studi, né l'esperienza professionale maturata dalla ricorrente nel settore. Il TAR ha inoltre considerato già superate dall'Adunanza plenaria le argomentazioni ostative fondate sull'assenza di natura abilitante del titolo. Ha ritenuto necessario che le divergenze tra i programmi formativi siano motivate in modo rigoroso, alla luce del diritto europeo sul riconoscimento dei titoli professionali e degli obiettivi di rafforzamento del mercato interno e di libera circolazione dei lavoratori. Il giudice ha infine rilevato che le eventuali differenze formative possono essere superate mediante adeguate misure compensative e che la ricorrente è titolare di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato sino al 30 giugno 2026.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e confermato il precedente decreto cautelare di accoglimento n. 7420/2025, sospendendo l'efficacia del diniego ministeriale fino alla cessazione del contratto di insegnamento di sostegno della ricorrente. La misura è stata concessa perché sussistono i presupposti dell'art. 55 c.p.a.: il diniego presenta, in sede sommaria, profili di possibile inadeguata istruttoria e motivazione quanto alla valutazione della formazione estera, dell'esperienza professionale e delle divergenze tra i percorsi formativi, mentre il rapporto di insegnamento in corso evidenzia il pregiudizio cautelare. Il giudice ha disposto che l'udienza di merito sia fissata con separato avviso, qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione dei divergenti orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ne ha ritenuto integrati i requisiti e ha sospeso il provvedimento impugnato fino alla cessazione del contratto di insegnamento.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale base del preavviso di rigetto impugnato, senza autonoma decisione sulla sua applicazione.

Massime di principio

  • In sede di valutazione di un titolo formativo conseguito all'estero, l'amministrazione deve esaminare l'intera documentazione relativa all'iter formativo, incluso il piano analitico del corso, e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
  • Il diniego di riconoscimento di un titolo professionale estero non può fondarsi soltanto sull'assenza di natura formalmente abilitante del titolo quando tale argomentazione sia stata superata dalla giurisprudenza dell'Adunanza plenaria.
  • Le divergenze tra i programmi formativi esteri e quelli nazionali devono essere motivate in modo rigoroso, considerati gli obblighi e gli obiettivi europei in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di libera circolazione dei lavoratori.
  • Le differenze tra i percorsi formativi possono essere colmate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché giustificare automaticamente il diniego di riconoscimento.
  • Ai fini della tutela cautelare, la titolarità di un contratto di insegnamento di sostegno a tempo determinato può integrare il pregiudizio rilevante e giustificare la sospensione del diniego fino alla cessazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePrimato del diritto UE e disapplicazione

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