Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32421/2022 del 03/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una proprietaria di fondo agricolo, confinante con una strada di collegamento realizzata dal Comune, agiva per ottenere l’esecuzione delle opere necessarie a evitare l’allagamento del proprio terreno e il risarcimento dei danni subiti in occasione di un forte acquazzone. Sosteneva che il sistema di scolo delle acque piovane della strada fosse inidoneo e che il Comune, nel realizzare l’opera, non avesse verificato la capacità del canale preesistente di smaltire le acque. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’appello confermava il rigetto ritenendo non provata la colpa del Comune e, in particolare, non dimostrato che la manutenzione del canale di scolo gravasse su di esso. Con il ricorso per cassazione la parte attrice censurava: 1) la motivazione apparente della sentenza d’appello ex art. 132 c.p.c., deducendo che la Corte non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione acquisita e la mancata contestazione della titolarità dell’opera; 2) la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente attribuito alla consulenza tecnica d’ufficio un contenuto diverso dal reale e avesse omesso di valorizzarne le risultanze, che a dire della ricorrente avrebbero dimostrato la responsabilità comunale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il vizio di motivazione apparente può essere denunciato solo se emerge dal testo della sentenza, senza confronto con le risultanze processuali; inoltre, le ulteriori censure prospettate come violazione del principio di non contestazione e omesso esame di documenti erano comunque inammissibili per difetto di specificità e perché la non contestazione invocata riguardava, al più, la titolarità dell’opera di realizzazione della bretella, non la manutenzione del canale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si risolveva in una mera contestazione della valutazione delle prove e della CTU, preclusa in cassazione, oltre che carente di specificità; è stato anche giudicato infondato, poiché la consulenza tecnica aveva attribuito i danni a un errore di progettazione o realizzazione del canale, senza poter individuare l’ente autore dell’intervento, sicché correttamente la Corte d’appello aveva escluso la responsabilità del Comune in difetto di prova che fosse stato esso a eseguire la sistemazione del canale. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione apparente è denunciabile in cassazione solo quando l’anomalia risulti dal testo della sentenza, senza necessità di confronto con le risultanze processuali.

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure di nullità e di omesso esame non possono essere usate per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell’articolo non sussiste quando si contesti solo la valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Non è deducibile in cassazione una diversa lettura della consulenza tecnica o delle prove se la doglianza mira soltanto a sostituire la propria valutazione a quella del giudice.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Le censure fondate su documenti o sul principio di non contestazione richiedono specifica indicazione e localizzazione processuale; in difetto sono inammissibili.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo i presupposti, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    Ha introdotto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, prevedendo l’ulteriore contributo unificato in caso di ricorso rigettato o dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo quando la carenza sia percepibile dal testo della sentenza, senza necessità di confrontarla con gli atti di causa.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle risultanze della consulenza tecnica.
  • La doglianza relativa al principio di non contestazione deve essere dedotta con specificità e con puntuale indicazione della sua proposizione nei precedenti gradi di giudizio; altrimenti è inammissibile.
  • La consulenza tecnica d’ufficio ha funzione ausiliaria e chiarificatrice: non può sostituirsi al giudice nell’accertamento della responsabilità o nell’individuazione del soggetto obbligato.
  • In materia di responsabilità per danni da opere pubbliche o da sistemazioni idrauliche, incombe sull’attore provare il nesso tra il danno e la condotta o l’opera imputata all’ente convenuto, non essendo sufficiente l’allegazione di un errore progettuale o costruttivo in astratto.
  • Quando la Corte di merito fonda la decisione su una mancanza di prova circa la titolarità o la riferibilità dell’opera o dell’intervento all’ente convenuto, la responsabilità di quest’ultimo non può essere affermata in assenza di prova specifica contraria.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.