Cassazione Civile, Sentenza n. 14824/2023 del 26/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano avvisi di accertamento per imposte dirette relativi al 2007; deducevano, in primo luogo, nullità/invalidità degli atti per mancanza della delega del Capo dell'Ufficio alla firma del funzionario che sottoscrisse gli avvisi. Altri motivi: difetto di motivazione degli atti impositivi e mancata esibizione del PVC e dei relativi documenti; addebito dell'aggio nella misura del 9% ritenuto eccessivo; contestazione di doppia imposizione e di errata applicazione dei limiti di imponibilità degli utili (art.47 TUIR) in relazione ad utili extracontabili, nonché doglianze sulla possibilità dell'Amministrazione di integrare la motivazione in appello. I fatti oggettivi contestati riguardavano una verifica sulla Batteta s.r.l. dalla quale emerse la cessione nel 2007 di un fabbricato per €500.000, non contabilizzata, e prelievi sul conto societario e sul conto "finanziamento soci non onerosi" ritenuti dalla PA indicativi di percezione del corrispettivo da parte dei soci e quindi di distribuzione occulta di utili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto che: l'appello dell'Agenzia fosse ammissibile e sufficiente ai sensi dell'art.53 d.lgs. 546/1992 anche laddove l'Amministrazione abbia ribadito in appello le stesse ragioni già svolte in primo grado; la delega prodotta in appello (ex art.58 d.lgs. 546/1992) poteva integrare la documentazione mancante in primo grado e legittimare la sottoscrizione; la qualificazione dei fatti societari (cessione non contabilizzata e percezione del prezzo da parte dei soci in società a ristretta base partecipativa) giustificava la presunzione di distribuzione occulta di utili e la relativa tassazione in capo ai soci; le doglianze sul difetto di motivazione erano infondate perché la motivazione per relationem era adeguata e i contribuenti non avevano indicato quali documenti non fossero conosciuti; l'aggio ha natura retributiva (non sanzionatoria) e la fissazione legislativa della misura rientra nella discrezionalità del legislatore, quindi non è censurabile come indebita nella forma dedotta; le questioni relative alla doppia imposizione e ai limiti percentuali di imponibilità degli utili (art.47 TUIR) non trovavano applicazione in relazione agli utili extracontabili ("in nero"). In conclusione, il ricorso è stato respinto e i ricorrenti condannati in solido al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. n. 546 del 1992
Art.53: il requisito di specificità dell'appello è soddisfatto anche quando l'Amministrazione ribadisce e ripropone in appello le stesse argomentazioni già svolte in primo grado. Art.58: è possibile produrre in appello documenti integrativi (es. delega) che sanano la carenza documentale relativa alla legittimazione della sottoscrizione.
codice di procedura civile - art. 360, comma 1, nn. 3 e 4
Norme citate in sede di cassazione quali parametri di valutazione della doglianza sulla nullità per omessa o contraddittoria motivazione e per violazioni di norme processuali; la Corte le applica valutando fondatezza o infondatezza dei motivi di cassazione.
TUIR (D.P.R. n. 917 del 1986), art. 47
"salvi i casi di cui all'art. 3, comma 3, lett. a), gli utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società..., anche in occasione della liquidazione, concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivamente limitatamente al 40 per cento del loro ammontare"
La Corte rileva che l'art.47, che disciplina la tassazione parziale degli utili formalmente distribuiti (regime attenuante per evitare doppia imposizione), non si applica agli utili extracontabili mai pervenuti in contabilità (utili 'in nero'), per i quali non sussiste già una tassazione in capo alla società da mitigare.
d.lgs. n. 112 del 1999, art. 17
Stabilisce la legittimazione normativa all'imposizione di un aggio per il servizio di riscossione; la Corte lo interpreta nella sua portata retributiva, affermando la discrezionalità legislativa nella fissazione della misura e l'assenza di natura sanzionatoria dell'aggio.
D.M. 21 novembre 2000 (Tabelle A e B)
Tale decreto disciplina il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (alcune voci), ma non disciplina la misura complessiva dell'aggio, che ha natura distinta e trova la sua disciplina primaria nell'art.17 del d.lgs. 112/1999.
d.l. n. 95 del 2012, art. 5, comma 1 (conv. l. n. 135 del 2012)
Richiamato in relazione alla misura percentuale dell'aggio: la Corte osserva che la percentuale indicata non costituisce un limite massimo inderogabile alla determinazione dell'aggio, trattandosi di disciplina riconducibile alla discrezionalità legislativa e alla natura retributiva dell'aggio.
legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiamata nella doglianza circa la mancata allegazione del PVC e dei documenti; la Corte ha ritenuto che la mancata esibizione non abbia reso la motivazione degli avvisi carente, in quanto la motivazione per relationem era adeguata e i contribuenti non indicarono quali documenti mancassero.
Costituzione, art. 111
Richiamato nei principi generali (ragionevole durata del processo) per giustificare la valutazione in sede di legittimità senza rinvio quando la questione di diritto è manifestamente infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
Massime di principio
- La carenza formale della delega di firma può essere sanata con la produzione della delega corretta in sede di appello (ex art.58 d.lgs. 546/1992); l'appello dell'Amministrazione che ribadisce le medesime argomentazioni può essere considerato sufficientemente motivato ai sensi dell'art.53 d.lgs. 546/1992.
- Nei casi di società a ristretta base partecipativa, la circostanza di operazioni non contabilizzate e di prelievi riconducibili a percezione del corrispettivo può legittimare la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili; tali utili 'in nero' non beneficiano delle regole di parziale esclusione previste per gli utili formalmente distribuiti (art.47 TUIR).
- La motivazione per relationem (richiamo a verbali o atti richiamati) è ammessa e può essere sufficiente quando il giudice indica chiaramente i riferimenti; il contribuente deve indicare quali documenti ritenga mancanti o quali profili motivazionali siano carenti per ottenere la declaratoria di nullità.
- L'aggio di riscossione ha natura retributiva e non sanzionatoria; la sua misura è rimessa a criteri legislativi e non è necessario un nesso biunivoco con il costo effettivo della singola attività esecutiva per ritenere legittima la percentuale applicata.
- In sede di cassazione la Corte può decidere il merito senza rinviare quando la questione di diritto sollevata risulta infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto, a tutela dell'economia processuale e della ragionevole durata del processo.
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