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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38532/2021 del 06/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento per lavori edili e di risarcimento dei danni per il mantenimento del cantiere. La società attrice aveva inizialmente allegato di aver eseguito direttamente un appalto per la realizzazione di un fabbricato residenziale in forza di un accordo verbale con il committente. Il convenuto ha eccepito che il contratto era stato concluso, al più, con la ditta individuale del titolare e non con la società, la quale all'epoca dei lavori non esisteva ancora, e che non vi era prova di un trasferimento del credito alla società. Nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. la società ha allora precisato che il credito azionato le era pervenuto per effetto del conferimento dell'azienda individuale nella società, con subentro nel credito relativo all'appalto. Il Tribunale ha considerato tale allegazione come domanda nuova e quindi inammissibile; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. I ricorrenti hanno denunciato, tra l'altro, la violazione dell'art. 183 c.p.c. e dei principi in tema di modificazione della domanda, sostenendo che la precisazione introdotta con la prima memoria non costituiva una domanda nuova ma una mera modifica della causa petendi relativa al medesimo diritto di credito. Hanno inoltre censurato l'ordinanza di secondo grado per il profilo del tempestivo esercizio del filtro e per la ritenuta inammissibilità dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la qualificazione come "domanda nuova" della precisazione svolta nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la domanda può essere modificata, anche nei suoi elementi oggettivi, purché resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi il diritto di difesa della controparte. Nel caso concreto, la precisazione sulla successione nel credito per effetto del conferimento d'azienda non introduceva un autonomo petitum o una vicenda sostanziale diversa, ma sostituiva la prospettazione originaria del medesimo diritto di pagamento. Sono stati dichiarati assorbiti gli altri motivi. La sentenza del Tribunale è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 183 c.p.c.

    La prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. può essere usata per modificare la domanda; la modifica è ammissibile se resta connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non si traduce in una domanda realmente nuova e aggiuntiva.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato solo come norma definitoria del contratto di appalto, in contrapposizione alla diversa prospettazione del titolo del credito.

  • art. 2555 c.c.

    Richiamato in relazione al conferimento d'azienda e al passaggio della titolarità del complesso aziendale.

  • art. 2559 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente quale base del subentro della società nel credito collegato all'azienda conferita.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello per mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ordinanza filtro resa dalla Corte d'appello e alla sua impugnabilità nei limiti consentiti.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    Richiamato per censurare la motivazione dell'ordinanza di secondo grado e il relativo sindacato di legittimità.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Usato come parametro per denunciare nullità processuali e violazioni di norme sulla domanda e sul filtro di appello.

  • Cass. Sez. U. n. 12310/2015

    Le Sezioni Unite hanno affermato che la modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. può investire anche petitum e causa petendi, purché la domanda resti collegata alla medesima vicenda sostanziale e non pregiudichi la difesa avversaria.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la domanda può essere modificata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. anche sotto il profilo dei suoi elementi oggettivi, purché la nuova formulazione non introduca una pretesa ulteriore o autonoma, ma sostituisca quella originaria mantenendosi nell'ambito della stessa vicenda sostanziale.
  • La distinzione tra domanda nuova e domanda modificata non dipende dal solo mutamento della prospettazione giuridica o dei fatti allegati, ma dalla verifica se la pretesa resti riferita al medesimo rapporto sostanziale già dedotto in giudizio.
  • La modifica della domanda è ammissibile quando non comporta un concreto pregiudizio del contraddittorio o un irragionevole allungamento dei tempi processuali; in tal caso la controparte può reagire con le difese consentite, senza che ciò implichi inammissibilità.
  • Se il giudice di merito qualifica erroneamente come nuova una domanda che in realtà costituisce mera precisazione o sostituzione della pretesa originaria, la decisione è censurabile per violazione delle regole processuali sulla modificazione della domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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