Sentenza del 13/12/2017 n. 29874 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di liquidazione delle imposte complementari di registro e INVIM relativo a un atto registrato il 22 maggio 1995, sostenendo che l'Amministrazione fosse decaduta dal potere di liquidazione perché l'avviso era stato emesso oltre il termine triennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2. Dopo una precedente cassazione con rinvio, i contribuenti hanno censurato la sentenza della CTR per mancato svolgimento degli accertamenti richiesti dalla Corte di cassazione, violazione del termine di decadenza e motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la decadenza dell'Amministrazione né le altre censure. Ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché i contribuenti non avevano indicato in modo specifico gli atti processuali e i documenti sui quali fondavano le doglianze, né la loro precisa collocazione nei fascicoli e le sedi in cui le circostanze dedotte erano state allegate, provate o ritenute pacifiche. Nessuna statuizione sulle spese, perché la parte intimata non aveva svolto difese.
Norme richiamate
Legge n. 154 del 1988
valutazione automatica sulla base della rendita catastale
La disciplina fu applicata dalle parti al momento della registrazione dell'atto, in assenza iniziale della rendita catastale, con successiva rettifica del classamento.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2
termine triennale di decadenza
La norma è stata invocata dai contribuenti per sostenere la decadenza dell'Amministrazione dal potere di liquidare le maggiori imposte oltre il termine previsto.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 6
specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda
Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, specificandone contenuto, sede processuale e collocazione, altrimenti è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 369, comma 3
La richiesta di trasmissione del fascicolo d'ufficio non sostituisce l'onere di indicare specificamente, nel ricorso, gli atti e i documenti posti a fondamento delle censure.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
È stato invocato in relazione ai limiti e agli adempimenti del giudizio di rinvio, ma la Corte non ha esaminato la censura nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 3
Il fascicolo di parte del processo tributario resta acquisito al fascicolo d'ufficio; ciò può esonerare dalla nuova produzione documentale, ma non dall'obbligo di specifica indicazione degli atti nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che una circostanza è stata dedotta, provata o non contestata: occorre indicare precisamente in quale atto o verbale essa compare e dove l'atto è reperibile.
- L'obbligo di autosufficienza riguarda la specificità delle indicazioni contenute nel ricorso e non viene meno solo perché il fascicolo d'ufficio è già acquisito o se ne chiede la trasmissione.
- Se si denuncia l'omesso esame di un documento, di un'eccezione o di un accertamento disposto in precedenza, bisogna riportarne il contenuto essenziale, indicare la sede processuale e spiegare perché l'elemento sia decisivo.
- Il mancato rispetto dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare anche questioni potenzialmente fondate nel merito.
- Quando si sostiene che una circostanza non è stata contestata, è necessario indicare sia l'atto in cui la circostanza è stata allegata sia quello da cui risulta la mancata contestazione o l'ammissione della controparte.
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