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Sentenza

Sentenza n. 128/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 246/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro (R.G. n. 5986/2024), pubblicata in data 28.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, di condanna dell’intimato Ministero dell’istruzione e del merito alla corresponsione in favore della parte ricorrente del risarcimento del danno per reiterazione dei contratti dell'importo di euro 11.881,43.

Giustizia amministrativa202502727

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 11.881,43 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato, notificata al Ministero, con pagamento del capitale e degli interessi legali. Ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Non sono state richieste le spese liquidate direttamente in favore dei difensori antistatari, per difetto di legittimazione del ricorrente a domandarne l'ottemperanza. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali. Ha verificato che la sentenza civile fosse passata in giudicato, conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. 149/2022, regolarmente notificata al Ministero e azionabile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Accertata l'inerzia dell'Amministrazione, ha ordinato al Ministero di pagare al ricorrente le somme liquidate nel giudicato, comprese quelle dovute a titolo di interessi legali, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Direttore Generale delle risorse umane e finanziarie del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni. Ha escluso un compenso aggiuntivo per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico operante nell'ambito dei compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Piemonte in ragione della natura seriale dell'inerzia ministeriale e dei possibili riflessi erariali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione deve essere rispettato anche prima della proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile può essere attestata conforme all'originale secondo la disciplina vigente, senza necessità della spedizione in forma esecutiva dopo l'entrata in vigore delle modifiche richiamate dal giudice.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c. nell'ambito della disciplina applicabile alla formazione e notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 8, d.lgs. 149/2022

    Ha abrogato, a decorrere dal 28 febbraio 2023, la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione quando il titolo sia stato regolarmente notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione il pagamento del capitale e degli interessi legali entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia.
  • La nomina a commissario ad acta di un dirigente o funzionario dell'Amministrazione inadempiente, quando le funzioni siano connesse ai compiti istituzionali del dipendente pubblico, non comporta il riconoscimento di un compenso ulteriore rispetto al trattamento economico già percepito.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso dal creditore della sorte capitale non possono essere richieste, da parte sua, le spese processuali liquidate direttamente in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, poiché la relativa legittimazione spetta ai difensori stessi.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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