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Sentenza

Sentenza n. 1632/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202201286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore recante il divieto, per due anni, di accesso a bar, esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento e di stazionamento nelle immediate vicinanze

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 14/2017, sostenendo: la violazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; l'assenza dei presupposti normativi, poiché non aveva riportato condanne penali né era stato arrestato o fermato; il difetto di istruttoria, motivazione e ponderazione, il travisamento dei fatti, lo sviamento, l'illogicità e la sproporzione della misura; l'erronea individuazione del ricorrente quale partecipante attivo alla rissa; l'eccessiva durata biennale del divieto; e il difetto di specificità e di connessione tra i luoghi interdetti e quelli in cui si erano verificati i fatti. Il provvedimento traeva origine dalla denuncia per rissa conseguente a un episodio verificatosi dapprima all'interno di un locale aperto al pubblico e poi nel piazzale antistante, individuato anche mediante immagini di videosorveglianza. Il Questore aveva inoltre valorizzato un precedente del 2019 relativo a lesioni personali commesse in stato di alterazione alcolica.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittima l'omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché il Questore aveva esplicitato ragioni di urgenza connesse alla movida estiva e al rischio di reiterazione, coerenti con la natura preventiva della misura. Ha escluso che fossero necessarie una condanna penale, un arresto o un fermo: ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 14/2017 è sufficiente la denuncia, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o nelle immediate vicinanze, quando dalla condotta derivi un pericolo per la sicurezza. Ha ritenuto proporzionata la durata massima di due anni, considerando la gravità e la natura violenta della rissa, la partecipazione attiva contestata al ricorrente e il precedente episodio di lesioni. Ha escluso il travisamento dei fatti, giudicando adeguata l'istruttoria fondata sulla notizia di reato e sulle investigazioni, comprese le immagini di videosorveglianza. Ha precisato che il Daspo urbano è una misura preventiva e cautelare non penale e che la valutazione dei fatti non richiede lo standard probatorio penale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, essendo sufficiente il criterio del più probabile che non; la notizia di reato è stata ritenuta elemento sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità sociale nel caso concreto. Ha infine ritenuto ragionevole e proporzionata l'estensione territoriale del divieto, poiché le aree interdette erano comprese nella medesima frazione, interessata dalla movida estiva e connessa al luogo della rissa. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. 20 febbraio 2017, n. 14

    “Fuori dei casi di cui all’articolo 13, nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell’articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza”

    La denuncia per uno dei reati indicati, commesso in occasione di gravi disordini in un pubblico esercizio o nelle immediate vicinanze, può costituire il presupposto per il Daspo urbano quando dalla condotta emerga un pericolo per la sicurezza; non sono necessarie una condanna penale, un arresto o un fermo.

  • artt. 7 e seguenti l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio può essere omessa quando il provvedimento preventivo richiede particolare celerità e l'amministrazione esplicita ragioni di urgenza legate al rischio di ulteriori turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica.

  • art. 553 c.p.p.

    Lo standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, proprio della condanna penale, non si applica alla valutazione amministrativa preventiva sottesa al Daspo urbano.

Massime di principio

  • Il Daspo urbano previsto dall'art. 13-bis del d.l. 14/2017 può essere adottato nei confronti di una persona denunciata, negli ultimi tre anni, per un reato commesso in occasione di gravi disordini in un pubblico esercizio o nelle immediate vicinanze, quando dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza; non è necessaria una precedente condanna penale né l'arresto o il fermo dell'interessato.
  • In ragione della natura preventiva e cautelare, non penale, del Daspo urbano, la valutazione amministrativa dei fatti non è subordinata allo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ma può fondarsi sul criterio del più probabile che non; nel caso concreto, la notizia di reato, corroborata dagli accertamenti investigativi, può essere sufficiente a sostenere il giudizio di pericolosità.
  • L'omessa comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del Daspo urbano è legittima quando l'autorità di pubblica sicurezza motivi specificamente l'urgenza con il rischio di reiterazione delle condotte e con esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
  • La durata massima biennale del Daspo urbano è proporzionata quando sia giustificata dalla gravità e dalla natura violenta dei disordini, dalla partecipazione attiva dell'interessato e da precedenti episodi significativi.
  • L'estensione territoriale del Daspo urbano è legittima quando le aree interdette siano ragionevolmente collegate al luogo dei disordini, siano comprese nella medesima zona interessata dai fenomeni di aggregazione e movida e la delimitazione risulti specifica e misurata.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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