Cassazione Penale, Sentenza n. 14428/2024 del 09/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della sentenza di condanna per causazione dolosa del fallimento (per omissione sistematica dei versamenti delle imposte) pronunciata dal Tribunale di Milano e confermata dalla Corte d'appello di Milano. Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 223 della legge fallimentare e vizi di motivazione, con la censura che l'accertamento del debito deriverebbe da un successivo accertamento dell'Agenzia delle entrate e non da omissioni riconducibili agli imputati, e che la consulenza difensiva e il "cassetto fiscale" non sarebbero stati considerati; (2) violazione degli artt. 185 c.p. e 539 c.p.p., con contestazione della concessione della provvisionale e della sua quantificazione, sostenendo che il danno non corrisponde semplicemente all'ammontare delle imposte non versate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo ha ritenuto che l'argomentazione dei ricorrenti non scalfisce la valutazione di merito: il debito tributario è stato dimostrato attraverso la documentazione a sostegno delle insinuazioni al passivo fallimentare e la condotta reiterata di omesso pagamento delle imposte, con sanzioni e interessi, ha inciso sulla salute economica della società. Ha inoltre richiamato che, anche secondo la consulenza della difesa, il debito verso l'erario era consistente (circa 3 milioni di euro) e quindi rilevante ai fini dell'impatto sul patrimonio societario. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità: la statuizione sulla provvisionale in sede penale è decisione discrezionale non impugnabile con ricorso per cassazione, conformemente alla giurisprudenza consolidata. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod.)
Predisposizione della requisitoria scritta e possibilità di discutere oralmente; qui usata come riferimento procedurale per la requisitoria scritta del Procuratore Generale e per la mancata richiesta di discussione orale.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'ambito degli atti di impugnazione in cassazione; il ricorso deve rispettare i limiti formali e sostanziali previsti per la censura dei giudicati di merito.
art. 223 legge fallimentare
Norma richiamata nella doglianza sul nesso di causalità tra omissioni di pagamento delle imposte e fallimento; la Corte di cassazione ha ritenuto che l'accertamento del debito tributario e la sua rilevanza ai fini del dissesto siano adeguatamente provati dalle insinuazioni al passivo e dalla documentazione fiscale.
art. 185 cod. pen.
Richiamato nel motivo relativo alla provvisionale; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile richiamando il principio che la provvisionale è atto discrezionale non sindacabile in cassazione.
art. 539 cod. proc. pen.
Richiamato nel medesimo motivo sulla impugnabilità della provvisionale; conferma l'impossibilità di contestare in cassazione decisioni meramente discrezionali riguardanti provvisioni risarcitorie in sede penale.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019 (Tuccio)
Precedente richiamato per affermare che la concessione e la quantificazione di una provvisionale in sede penale è una decisione discrezionale e non impugnabile con ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La documentazione che giustifica l'insinuazione al passivo fallimentare e gli atti di accertamento fiscale producono un forte effetto probatorio sul piano penale quando si discute del nesso tra omissioni di pagamento e dissesto societario.
- La circostanza che un accertamento fiscale sia intervenuto formalmente in un momento successivo non esclude automaticamente la responsabilità degli amministratori se emerge che vi sono stati omessi versamenti reiterati e un impatto patrimoniale rilevante sulla società.
- Le deduzioni difensive basate su questioni interpretative della normativa tributaria (ad es. decisione aziendale di sospendere versamenti in attesa della riscossione) devono essere sostenute da prove documentali immediate e congrue; la mera prospettazione teorica non basta a escludere il dolo o la causazione del fallimento.
- In materia di provvisionale risarcitoria pronunciata in sede penale la Corte di cassazione non è il rimedio corretto per contestarne la concessione o la quantificazione: si tratta di decisione discrezionale normalmente non sindacabile in questa sede.
- Per difendersi efficacemente in casi simili è fondamentale conservare e produrre tempestivamente la documentazione contabile, le comunicazioni con l'Agenzia delle entrate e le risultanze del "cassetto fiscale" per dimostrare l'assenza di intenti dolosi o la conoscenza dell'obbligo tributario al momento dei fatti.
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