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Sentenza

Sentenza n. 1549/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento - della determinazione n. 108 del 3 marzo 2026, dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, a firma della Responsabile del Servizio Associato Gare della predetta Unione, comunicata ex art. 90, D.Lgs. 36/2023 in data 3 marzo 2026, con cui è stata disposta l’aggiudicazione efficace, in favore della Traffic Tecnology S.p.a., della procedura aperta per l’affidamento di “fornitura e installazione a noleggio di apparati e servizi connessi alle telecamere, poste sul territorio dei Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa, destinate al controllo in forma fissa delle viola-zioni alle norme previste dal codice della strada” (CIG B804AEE971); - di ogni atto e provvedimento, comunque denominato, con cui la Stazione appaltante ha disposto in favore della Traffic Tecnology S.p.a., l’aggiudicazione del predetto appalto; - della comunicazione dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia del 3 marzo 2026, inviata tramite PEC, con cui la Responsabile del Settore Associato Gare ha reso noto che, con determinazione n. 108 in pari data, si è provveduto all’aggiudicazione in favore della Traffic Tecnology S.p.a.; - dell’avviso di aggiudicazione efficace prot. uvcs_03/CMSAM GE/2026/0007610 del 3 marzo 2026, a firma della Responsabile del Settore Associato Gare della predetta Unione dei Comuni; - della proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favore della Traffic Tecnology S.p.a., di cui al verbale di gara n. 4 del 10 dicembre 2025; - della graduatoria approvata con verbale di gara n. 4 del 10 dicembre 2025 e degli esiti finali della procedura e degli atti, comunque denominati, di approvazione degli stessi; - della mancata esclusione dalla gara de qua della Traffic Tecnology S.p.a.; - di tutti i verbali delle sedute di gara, e segnatamente del verbale n. 1 relativo alla prima seduta del seggio di gara del 30 ottobre 2025, del verbale n. 2 relativo alla seconda seduta del seggio di gara del 10 novembre 2025, del verbale n. 3 relativo alla seduta della commissione giudicatrice del 2 dicembre 2025, del verbale n. 4 relativo alla seduta della commissione giudicatrice del 10 dicembre 2025, limitatamente alle parti di interesse; - delle tabelle di valutazione e di attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche, sottoscritte dalla Commissione giudicatrice, limitatamente alle parti di interesse; - degli eventuali ulteriori verbali delle sedute di gara, riservate e pubbliche, delle determine, o atti comunque denominati, di approvazione dei verbali, nei limiti dell’interesse; - della comunicazione relativa alla richiesta di verifica di congruità al RUP, da parte del Servizio Associato Gare dell’Unione prot. 39205 del 12 dicembre 2025, atto non noto; - della nota di risposta del RUP prot. 5902 del 18 febbraio 2026, con cui si esprimeva parere positivo di congruità dell’offerta aggiudicataria, atto non noto; - del Bando, del Disciplinare, del Capitolato speciale e relativi allegati, nella denegata ipotesi in cui siano interpretati in senso difforme da quanto in questa sede argomentato e censurato; - di ogni atto ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale, e per l’accertamento, ex art. 116, c. 2, CPA del diritto di accesso della ricorrente ai richiesti atti e documenti di gara di cui in narrativa (in primis, offerta tecnica integrale della controinteressata), con relativa condanna dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e consequenziale ordine alla stessa Amministrazione di esibire e/o di consentire l’accesso integrale ai documenti, nonché per la condanna dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia al risarcimento in forma specifica mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione in favore della Engine S.p.a. e, in subordine, per la condanna della stessa Unione al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi dalla ricorrente per la mancata aggiudicazione, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa, e per la dichiarazione dell’inefficacia del contratto d’appalto eventualmente stipulato medio tempore dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia con la Traffic Tecnology S.p.a., per il quale la ricorrente formula espressa domanda di subentro, e per la condanna, anche in detta eventualità, della citata Unione dei Comuni alla tutela in forma specifica, mediante l’adozione del provvedimento d’aggiudicazione e dei consequenziali atti, incluso il subentro nel contratto, in favore della Engine S.p.a., nonché, in subordine, per la condanna dall’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia al risarcimento per equivalente dei danni subiti e subendi, con espressa riserva di quantificarli in corso di causa.

Giustizia amministrativa202600522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione efficace alla prima classificata della procedura aperta per apparati e servizi connessi a telecamere per il controllo delle violazioni stradali, nonché atti di gara, valutazione delle offerte e verifica di congruità

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa seconda classificata, con 88,31 punti contro i 92,00 dell’aggiudicataria, ha impugnato l’aggiudicazione della procedura, di importo a base d’asta pari a € 1.243.485,42 oltre IVA. Con il ricorso introduttivo ha contestato l’attribuzione dei punteggi tecnici e la genericità dell’offerta aggiudicataria relativa al sistema reDvolution; ha sostenuto che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per dichiarazioni tecniche non veritiere circa la verifica della copertura assicurativa e della revisione dei veicoli, per indeterminatezza della configurazione offerta e per l’impiego del sistema oltre i limiti dell’omologazione; ha censurato inoltre la verifica di anomalia, ritenuta priva di adeguata istruttoria e svolta senza richiedere giustificazioni. Con motivi aggiunti, dopo l’accesso all’offerta integrale e agli atti della verifica, ha dedotto che la telecamera indicata non sarebbe abilitata al riconoscimento delle targhe secondo il decreto ministeriale di approvazione, non rispetterebbe il range di temperatura minimo richiesto (da -20° a +55° C), e che l’offerta sarebbe comunque generica; ha contestato ulteriormente i punteggi per i sub-criteri A.2 e A.3, la verifica di anomalia e il rispetto dei tempi minimi di manutenzione. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione, l’aggiudicazione in proprio favore e, se il contratto fosse stato stipulato, la sua inefficacia e il subentro; in subordine, il risarcimento per equivalente. Ha altresì formulato domanda di accesso agli atti di gara.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo infondate tutte le censure. Le contestazioni di genericità e indeterminatezza dell’offerta sono state superate dalla documentazione tecnica acquisita, che identifica la telecamera i-PRO WV-S1136 indicata nel decreto ministeriale di approvazione del dispositivo. Il Collegio ha ritenuto che, per l’accertamento dell’infrazione semaforica, sia sufficiente l’idoneità del sistema a identificare veicolo e targa mediante la documentazione video-fotografica: la presenza di OCR a bordo telecamera è una funzionalità accessoria, non requisito di approvazione o di legittimità. Ha inoltre ritenuto dimostrato, sulla base del manuale e della configurazione telecamera-custodia, il rispetto del range termico richiesto; il sistema era peraltro già utilizzato per il medesimo servizio. Quanto ai punteggi, la Commissione ha correttamente valutato il sub-criterio A.5, poiché non risultava un limite che impedisse l’installazione a oltre trenta metri; l’A.3, perché il sistema produceva un filmato a colori, compreso il fotogramma della targa; e l’A.2, poiché il manuale dimostrava la possibilità tecnica dichiarata e la lex specialis non imponeva una prova specifica ulteriore. Per il criterio B, la telecamera era in grado di verificare la mancanza di copertura assicurativa o revisione; la gara richiedeva la verifica, non l’accertamento automatico della violazione. In ogni caso, la sottrazione dei tre punti previsti non avrebbe colmato il distacco di 3,69 punti tra le concorrenti. Le censure sulla configurazione del sistema e sui motivi di esclusione sono state quindi respinte. In relazione alla manutenzione, l’aggiudicataria aveva sottoscritto il piano richiesto, impegnandosi ai tempi minimi di intervento e indicando ulteriori prestazioni migliorative; la Commissione poteva valorizzare la maggiore articolazione dell’offerta. Anche la censura sulla verifica di anomalia è stata respinta: la stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nel valutare la sostenibilità dell’offerta e nel decidere se acquisire giustificazioni; non sono stati dimostrati manifesta irragionevolezza, travisamento o errore manifesto, né l’offerta risultava anormalmente bassa. Le valutazioni tecniche della Commissione e del RUP non presentavano vizi tali da giustificare un sindacato sostitutivo. La domanda di accesso, formulata per ottenere i documenti poi acquisiti e utilizzati con i motivi aggiunti, non ha dato luogo a un’autonoma statuizione di accoglimento. La ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese, liquidate in € 4.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna controparte costituita.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    atteso che ex art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023 la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nella valutazione della serietà e sostenibilità dell’offerta, lasciando quindi al RUP anche la valutazione della necessità o meno di coinvolgere l’interessata nel subprocedimento, dovendo l’agire amministrativo essere regolato dai principi di efficacia ed efficienza, evitando quindi di porre in essere adempimenti istruttori non necessari per il raggiungimento del fine perseguito.

    La stazione appaltante dispone di ampia discrezionalità nel giudizio sulla serietà e sostenibilità dell’offerta e il RUP può valutare se sia necessario richiedere giustificazioni, evitando adempimenti istruttori non necessari.

  • art. 134 d.lgs. 104/2010

    sicché le censure che impingono il merito di tali valutazioni, [benché] opinabili, sono inammissibili, poiché sollecitano un sindacato sostitutorio, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall'art. 134 del D.Lgs. n. 104/2010, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica, della palese inattendibilità e dell'evidente insostenibilità del giudizio compiuto.

    Le valutazioni tecniche della commissione non possono essere sostituite dal giudice per il solo fatto di essere opinabili; il sindacato è ammesso nei limiti indicati dalla norma e, nel caso richiamato, in presenza di abnormità, palese inattendibilità o evidente insostenibilità.

Massime di principio

  • Nelle gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione tecnica della commissione è sindacabile dal giudice amministrativo solo quando emergano manifesta illogicità, abnormità, palese inattendibilità o evidente insostenibilità; non è consentito un sindacato sostitutivo sulle valutazioni meramente opinabili.
  • Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel valutare la serietà e sostenibilità dell’offerta; spetta al RUP stabilire se sia necessario acquisire specifiche giustificazioni, purché il giudizio non sia affetto da manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o errore manifesto.
  • Quando la lex specialis attribuisce punteggio alla capacità di verificare una condizione, senza richiedere l’accertamento automatico della relativa violazione, il punteggio può essere riconosciuto se il sistema è tecnicamente in grado di rilevare e registrare l’informazione richiesta.
  • La funzionalità OCR a bordo di una telecamera costituisce, secondo la decisione, una funzione accessoria di automazione dei flussi e non un requisito necessario per l’approvazione o la legittimità del dispositivo, quando l’identificazione del veicolo e della targa è comunque garantita dalla documentazione video-fotografica prodotta dal sistema.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCriteri di aggiudicazione e punteggiCause di esclusioneAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereConcorrenza ed evidenza pubblica

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