Cassazione Penale, Sentenza n. 41635/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Brescia del 7/07/2025 che aveva applicato, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di un anno di reclusione e 300 euro di multa con sospensione condizionale per il reato di furto aggravato continuato; il ricorso deduce violazione del diritto alla difesa tecnica (artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) sostenendo che, pur avendo nominato un difensore di fiducia al momento dell'arresto, le autorità avrebbero effettuato un solo tentativo di contatto telefonico senza ulteriori ricerche, procedendo poi alla nomina di un difensore d'ufficio che assistette l'imputato e prestò il consenso al patteggiamento; si lamenta che l'omesso avviso al difensore di fiducia integri una nullità assoluta e insanabile e che non possa essere surrogata la presenza del difensore d'ufficio, richiamando pronunce delle Sezioni Unite sulla tutela della scelta del difensore.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha richiamato il principio secondo cui l'applicazione concordata della pena comporta la rinuncia a far valere nullità, anche assolute, diverse da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato. Nel caso di specie il verbale e la sentenza attestano che l'imputato, personalmente assistito dal difensore d'ufficio, ha espresso il consenso richiesto per il patteggiamento e non è emersa la sussistenza di un consenso viziato; la deduzione di una negazione espressa di poteri sostanziali al difensore d'ufficio non risulta dal verbale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio abbreviato facoltativo e il patteggiamento; l'applicazione concordata della pena implica la rinuncia a far valere nullità diverse da quelle connesse alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Regola il diritto alla difesa tecnica e la nomina del difensore di fiducia; la sua violazione è invocata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta idonea a invalidare il patteggiamento in assenza di prova di un consenso viziato.
art. 179 comma 1 cod. proc. pen.
Norma sull'assistenza del difensore nelle fasi immediate (convalida/arresto); la Corte rileva che l'eventuale mancato reperimento del difensore di fiducia non invalida automaticamente la procedura se l'imputato ha prestato consenso informato assistito da altro difensore.
art. 24 Cost.
Tutela costituzionale del diritto di difesa; richiamata come principio ma interpretata alla luce dell'effetto rinunciatario del patteggiamento quando il consenso è valido.
art. 6 CEDU
Garantisce il diritto a un equo processo; la Corte ha ritenuto compatibile la procedura con le garanzie CEDU dato il consenso espresso dall'imputato in presenza di difensore d'ufficio e l'assenza di prova di vizi del consenso.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il patteggiamento comporta la rinuncia a far valere molte nullità, incluse alcune assolute; solo le nullità attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso possono essere impugnate con successo.
- L'assenza del difensore di fiducia non determina automaticamente l'annullamento del provvedimento se l'imputato, assistito da un altro difensore, presta un consenso libero e consapevole al patteggiamento e non solleva obiezioni in udienza.
- Per conservare la possibilità di impugnare vizi relativi alla difesa di fiducia è necessario sollevare tempestivamente l'eccezione durante il procedimento; deduzioni sollevate per la prima volta in Cassazione sono spesso inefficaci.
- L'autorità deve fare tentativi ragionevoli per contattare il difensore di fiducia, ma la mancata ricerca ulteriore non è di per sé sufficiente a invalidare la procedura se non si dimostra che il consenso è stato viziato.
- Se si contesta che il consenso al patteggiamento sia stato prestato da un difensore privo di poteri sostanziali, è indispensabile che tale circostanza emerga chiaramente dal verbale; in sua assenza il consenso si presume valido.
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