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Sentenza

Sentenza del 20/04/2016 n. 735 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

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Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di liquidazione di 7.220 euro per imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale, emesso in relazione alla sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 648/2009, che aveva disposto ai sensi dell’art. 2932 c.c. il trasferimento di immobili promessi in vendita. La contribuente aveva impugnato l’avviso deducendo l’assenza di un precedente avviso bonario, la non definitività della sentenza perché impugnata in Cassazione e il fatto di non essere stata parte del giudizio d’appello; in subordine, chiedeva di pagare soltanto un quinto dell’importo, in ragione della quota ereditaria. La CTP di Firenze, con sentenza n. 180/11/2012 depositata il 7 dicembre 2012, aveva respinto la censura relativa all’avviso bonario e accolto il ricorso. L’Agenzia ha appellato sostenendo che, ai sensi dell’art. 37 del DPR 131/1986 e dell’art. 8 della Tariffa, la sentenza fosse tassabile subito con imposte proporzionali, assumendo come base il corrispettivo di 140 milioni di lire, pari a 72.203 euro.

La decisione

La Commissione ha respinto l’appello dell’Agenzia e confermato l’esito favorevole alla contribuente. Ha ritenuto che, poiché la sentenza di trasferimento ex art. 2932 c.c. subordinava l’effetto traslativo al pagamento del residuo prezzo, il trasferimento fosse sottoposto a condizione sospensiva: al momento della registrazione erano quindi dovute le imposte in misura fissa, non quelle proporzionali. Queste ultime potranno essere richieste quando la sentenza sarà passata in giudicato e sarà stato pagato il residuo prezzo di 72.203 euro agli eredi del venditore. Le spese del grado sono state compensate, anche in considerazione della reciproca soccombenza già rilevata dai primi giudici. Le ulteriori eccezioni della contribuente non sono state autonomamente decise nel merito.

Norme richiamate

  • Art. 2932 c.c.

    Però c'è da tenere presente che la sentenza che dispone l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c. c., produce i propri effetti solo dal momento del passaggio in giudicato; ne consegue che, quando detta sentenza abbia subordinato l'effetto traslativo della proprietà al pagamento del residuo prezzo, l'obbligo di pagamento in capo al promissario acquirente non diventa attuale prima dell'irretrattabilità della pronuncia giudiziale, essendo tale pagamento la prestazione corrispettiva destinata ad attuare il sinallagma contrattuale.

    Nel caso deciso, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. non produce il trasferimento prima del passaggio in giudicato; se inoltre subordina il trasferimento al pagamento del residuo prezzo, l’effetto traslativo resta sospeso fino al verificarsi di tali condizioni.

  • Art. 37 del DPR 131/1986

    Appare pertanto corretta la sentenza dei primi giudici in considerazione che con la sentenza della Corte d'Appello di Firenze il trasferimento dell'immobile resti subordinato al pagamento della somma residua e vada qualificato come atto sottoposto a condizione sospensiva con pagamento dell'imposta in misura fissa. Il pagamento delle imposte in misura proporzionale come richiesto dall'Ufficio avverrà solo al passaggio in giudicato della sentenza e comunque dopo il pagamento del residuo prezzo di ? 72.203,00 agli eredi del signor ............ da parte degli eredi del sig. ....................

    La tassazione della sentenza non comporta necessariamente l’immediata applicazione dell’imposta proporzionale: quando il trasferimento immobiliare è subordinato al pagamento del residuo prezzo e la pronuncia non è ancora irrevocabile, l’imposta è dovuta in misura fissa; la misura proporzionale è applicabile al verificarsi delle condizioni indicate.

Massime di principio

  • Quando una sentenza ex art. 2932 c.c. dispone il trasferimento di un immobile solo dopo il pagamento del residuo prezzo, il trasferimento è considerato sospeso fino al verificarsi della condizione; la registrazione iniziale sconta l’imposta in misura fissa, secondo la decisione, e la tassazione proporzionale è rinviata al passaggio in giudicato e al pagamento.
  • La sola esistenza di una sentenza che dispone un trasferimento immobiliare non basta, nel caso di una pronuncia condizionata al pagamento del prezzo, a rendere immediatamente dovuta l’imposta proporzionale sul trasferimento.
  • La guidance dipende dal contenuto concreto del dispositivo della sentenza e dalle condizioni poste per l’effetto traslativo: occorre verificare quando il trasferimento diviene efficace e se il prezzo residuo è stato pagato, senza generalizzare l’esito a sentenze con contenuto o condizioni differenti.

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