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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33113/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna in secondo grado (rito abbreviato condizionato) per concorso in tentato omicidio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato: contestano la mancata riapertura dell'istruttoria per la produzione di una lettera intimidatoria attribuita alla parte offesa; la motivazione della Corte d'appello (presunta carenza e contraddittorietà) rispetto a elementi quali l'elemento soggettivo del dolo omicidiario, la qualificazione del fatto (tentato omicidio vs lesioni), l'assenza del pericolo di vita, l'uso o meno di un martello, la possibilità di legittima difesa o provocazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la legittimità dell'applicazione della recidiva e la quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti da Giuseppe e Simone Rinella. Ha ritenuto i ricorsi generici, infondati o non idonei a scalfire la valutazione probatoria dei giudici di merito (in particolare sull'attendibilità della parte offesa, sul movente e sulla dinamica dell'aggressione), ha confermato che la riapertura dell'istruttoria era irrilevante rispetto ai fatti contestati e ha condiviso la qualificazione del reato come tentato omicidio. Sono state altresì ritenute corrette la valutazione della recidiva, il disconoscimento delle attenuanti generiche e la motivazione sull'aumento di pena. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, nonché agli oneri di legge previsti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Regola i motivi di ricorso per cassazione: qui utilizzato per inquadrare le censure (lett. b ed e) e per valutare la genericità o la manifesta infondatezza dei motivi.

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulle prove e sulla riapertura dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione di una missiva posteriore rispetto al fatto contestato e ha confermato l'espunzione dal fascicolo per la sua inutilità probatoria.

  • art. 187 c.p.p.

    Norma sulle prove scritte e sulla loro ammissibilità: richiamata nel contesto della valutazione dell'atto manoscritto ritenuto di origine incerta e non decisivo.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Principio relativo all'esame dei mezzi di prova nel giudizio abbreviato condizionato: la Corte ha valutato la richiesta di escussione e l'ammissibilità degli atti secondo i limiti processuali applicabili.

  • art. 56 c.p.

    Riguarda il dolo eventuale e l'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del dolo omicidiario, in relazione alle modalità e all'idoneità dell'azione offensiva.

  • art. 575 c.p.

    Delitto di lesioni: la Corte ha spiegato la distinzione tra lesioni e tentato omicidio in base alla potenzialità dell'azione e al momento valutativo ex ante.

  • art. 192 c.p.p.

    Regole sull'assunzione delle prove e valutazione delle prove testimoniali/documentali: utilizzata per valutare la rilevanza e attendibilità degli elementi acquisiti.

  • art. 54 c.p.

    Cause di giustificazione (legittima difesa): la Corte ha ritenuto infondata la pretesa scriminante, non essendovi prova che la parte offesa avesse iniziato l'aggressione in modo tale da escludere l'iniziativa violenta degli imputati.

  • art. 62 c.p.

    Circostanze attenuanti (provocazione): la Corte ha ritenuto che la provocation non fosse dimostrata in termini tali da ridurre la responsabilità penale degli imputati.

  • art. 99 c.p.

    Regola la valutazione della recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito, con sufficiente onere motivazionale.

  • art. 62-bis c.p.

    Riguarda le attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudizio di merito sul riconoscimento o meno delle attenuanti è valutazione di fatto non sindacabile se adeguatamente motivata.

  • art. 81 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per l'aumento non minimo: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla discrepanza dalla pena edittale conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. e adeguatamente richiamata.

  • art. 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena (parametri edittali, personalità dell'imputato, modalità dell'azione): richiamato per giustificare lo scostamento dalla pena minima e l'applicazione della recidiva.

  • art. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002

    Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sui rimborsi: richiamate per disporre la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Massime di principio

  • La Cassazione non riesamina i fatti di merito se la ricostruzione alternativa proposta è solo un'ipotesi plausibile ma non "inconfutabile" rispetto agli elementi probatori acquisiti; per affermare la manifesta illogicità della motivazione occorre un contrasto evidente con i dati processuali.
  • Documenti o prove relativi a fatti successivi all'evento contestato (es. lettere post-delitto) sono irrilevanti salvo che non siano collegati temporalmente e causalmente con l'evento in modo decisivo: la loro mera esistenza non giustifica la riapertura dell'istruttoria.
  • La distinzione tra lesioni e tentato omicidio si apprezza ex ante in base alla pericolosità oggettiva dell'azione, all'arma impiegata e alle modalità realizzative: l'esito concreto (gravità effettiva delle lesioni) non esclude di per sé l'idoneità omicidiaria valutabile dal punto di vista dell'agente.
  • La legittima difesa e la provocazione richiedono prova dell'iniziativa aggressiva della presunta vittima o di una reazione immediata e proporzionata: l'asserita detenzione di un'arma dalla parte offesa non vale automaticamente a dimostrare la scriminante.
  • La valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva è per lo più un giudizio di merito: se motivato in modo congruo è difficilmente sindacabile in cassazione; l'applicazione della recidiva richiede motivazione, che può risultare anche implicita se i parametri di riprovevolezza e pericolosità sono adeguatamente riferiti.
  • Nel processo penale d'appello è ammissibile, in presenza di mancanza di novità delle censure, il richiamo "per relationem" alle argomentazioni del primo grado, evitando duplicazioni se le criticità sono già state esaminate.

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