Cassazione Penale, Sentenza n. 33113/2022 del 08/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna in secondo grado (rito abbreviato condizionato) per concorso in tentato omicidio e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere aggravato: contestano la mancata riapertura dell'istruttoria per la produzione di una lettera intimidatoria attribuita alla parte offesa; la motivazione della Corte d'appello (presunta carenza e contraddittorietà) rispetto a elementi quali l'elemento soggettivo del dolo omicidiario, la qualificazione del fatto (tentato omicidio vs lesioni), l'assenza del pericolo di vita, l'uso o meno di un martello, la possibilità di legittima difesa o provocazione, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la legittimità dell'applicazione della recidiva e la quantificazione dell'aumento di pena ai sensi dell'art. 81 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso proposti da Giuseppe e Simone Rinella. Ha ritenuto i ricorsi generici, infondati o non idonei a scalfire la valutazione probatoria dei giudici di merito (in particolare sull'attendibilità della parte offesa, sul movente e sulla dinamica dell'aggressione), ha confermato che la riapertura dell'istruttoria era irrilevante rispetto ai fatti contestati e ha condiviso la qualificazione del reato come tentato omicidio. Sono state altresì ritenute corrette la valutazione della recidiva, il disconoscimento delle attenuanti generiche e la motivazione sull'aumento di pena. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, nonché agli oneri di legge previsti.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Regola i motivi di ricorso per cassazione: qui utilizzato per inquadrare le censure (lett. b ed e) e per valutare la genericità o la manifesta infondatezza dei motivi.
art. 603 c.p.p.
Norma sulle prove e sulla riapertura dell'istruttoria: la Corte ha ritenuto irrilevante la produzione di una missiva posteriore rispetto al fatto contestato e ha confermato l'espunzione dal fascicolo per la sua inutilità probatoria.
art. 187 c.p.p.
Norma sulle prove scritte e sulla loro ammissibilità: richiamata nel contesto della valutazione dell'atto manoscritto ritenuto di origine incerta e non decisivo.
art. 125, comma 3, c.p.p.
Principio relativo all'esame dei mezzi di prova nel giudizio abbreviato condizionato: la Corte ha valutato la richiesta di escussione e l'ammissibilità degli atti secondo i limiti processuali applicabili.
art. 56 c.p.
Riguarda il dolo eventuale e l'elemento soggettivo: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del dolo omicidiario, in relazione alle modalità e all'idoneità dell'azione offensiva.
art. 575 c.p.
Delitto di lesioni: la Corte ha spiegato la distinzione tra lesioni e tentato omicidio in base alla potenzialità dell'azione e al momento valutativo ex ante.
art. 192 c.p.p.
Regole sull'assunzione delle prove e valutazione delle prove testimoniali/documentali: utilizzata per valutare la rilevanza e attendibilità degli elementi acquisiti.
art. 54 c.p.
Cause di giustificazione (legittima difesa): la Corte ha ritenuto infondata la pretesa scriminante, non essendovi prova che la parte offesa avesse iniziato l'aggressione in modo tale da escludere l'iniziativa violenta degli imputati.
art. 62 c.p.
Circostanze attenuanti (provocazione): la Corte ha ritenuto che la provocation non fosse dimostrata in termini tali da ridurre la responsabilità penale degli imputati.
art. 99 c.p.
Regola la valutazione della recidiva: la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della recidiva da parte dei giudici di merito, con sufficiente onere motivazionale.
art. 62-bis c.p.
Riguarda le attenuanti generiche: la Corte ha confermato che il giudizio di merito sul riconoscimento o meno delle attenuanti è valutazione di fatto non sindacabile se adeguatamente motivata.
art. 81 c.p.
Criteri per la determinazione della pena e per l'aumento non minimo: la Corte ha ritenuto la motivazione sulla discrepanza dalla pena edittale conforme ai criteri dell'art. 133 c.p. e adeguatamente richiamata.
art. 133 c.p.
Criteri per la determinazione della pena (parametri edittali, personalità dell'imputato, modalità dell'azione): richiamato per giustificare lo scostamento dalla pena minima e l'applicazione della recidiva.
art. 82 e 83 d.P.R. n. 115/2002
Norme sul patrocinio a spese dello Stato e sui rimborsi: richiamate per disporre la liquidazione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina i fatti di merito se la ricostruzione alternativa proposta è solo un'ipotesi plausibile ma non "inconfutabile" rispetto agli elementi probatori acquisiti; per affermare la manifesta illogicità della motivazione occorre un contrasto evidente con i dati processuali.
- Documenti o prove relativi a fatti successivi all'evento contestato (es. lettere post-delitto) sono irrilevanti salvo che non siano collegati temporalmente e causalmente con l'evento in modo decisivo: la loro mera esistenza non giustifica la riapertura dell'istruttoria.
- La distinzione tra lesioni e tentato omicidio si apprezza ex ante in base alla pericolosità oggettiva dell'azione, all'arma impiegata e alle modalità realizzative: l'esito concreto (gravità effettiva delle lesioni) non esclude di per sé l'idoneità omicidiaria valutabile dal punto di vista dell'agente.
- La legittima difesa e la provocazione richiedono prova dell'iniziativa aggressiva della presunta vittima o di una reazione immediata e proporzionata: l'asserita detenzione di un'arma dalla parte offesa non vale automaticamente a dimostrare la scriminante.
- La valutazione delle attenuanti generiche e della recidiva è per lo più un giudizio di merito: se motivato in modo congruo è difficilmente sindacabile in cassazione; l'applicazione della recidiva richiede motivazione, che può risultare anche implicita se i parametri di riprovevolezza e pericolosità sono adeguatamente riferiti.
- Nel processo penale d'appello è ammissibile, in presenza di mancanza di novità delle censure, il richiamo "per relationem" alle argomentazioni del primo grado, evitando duplicazioni se le criticità sono già state esaminate.
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