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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22634/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio aveva convenuto in giudizio l'appaltatrice e il direttore dei lavori, deducendo vizi e difetti delle opere di manutenzione straordinaria della facciata e chiedendo il risarcimento dei danni. Il tribunale aveva qualificato la domanda in termini di garanzia per vizi dell'appalto, ritenendo applicabile l'art. 1667 c.c. e non l'art. 1669 c.c., e aveva condannato solo l'appaltatrice. In appello l'appaltatrice aveva censurato, da un lato, la mancata declaratoria di decadenza/prescrizione per alcuni vizi e, dall'altro, l'asserita ultrapetizione, sostenendo che il condominio aveva agito solo ex art. 1669 c.c. e, in subordine, ex art. 2043 c.c., sicché la decisione di merito avrebbe introdotto d'ufficio una domanda ex art. 1667 c.c. Davanti alla Cassazione la società appaltatrice ha riproposto essenzialmente il vizio di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., affermando che il giudice non avrebbe potuto qualificare come occulti vizi visibili della facciata (cavillature, difformità cromatiche, davanzali), già accettati in collaudo, né applicare la disciplina dell'art. 1667 c.c. in assenza di specifica allegazione; ha inoltre lamentato l'omesso esame dell'eccezione di prescrizione. Il controricorso del condominio ha resistito alla censura. La Corte ha ritenuto infondato, in parte inammissibile, il ricorso: ha affermato che la natura occulta dei vizi è un elemento della fattispecie della garanzia ex art. 1667 c.c., non un fatto che debba essere autonomamente allegato come domanda nuova; ha inoltre osservato che la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice, il quale può ricondurre i fatti allegati alla disciplina corretta, e che la doglianza sulla prescrizione era generica e non rispettava il principio di specificità, non essendo stato riportato l'atto processuale e non essendo stata specificamente riproposta l'eccezione ex art. 346 c.p.c. rispetto a tutti i vizi. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'appaltatrice. Ha confermato la correttezza della sentenza d'appello nella parte in cui aveva escluso l'ultrapetizione: il giudice di merito, a fronte dei fatti allegati dal committente e del bene della vita richiesto, poteva qualificare la domanda come rientrante nella garanzia per vizi ex art. 1667 c.c., anche se la parte aveva prospettato in via principale l'art. 1669 c.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura relativa alla prescrizione, perché formulata in modo generico e privo della necessaria specificità, senza dimostrare di avere ritualmente riproposto in appello l'eccezione nei termini dovuti. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata a rifondere al condominio le spese del giudizio di legittimità ed è stato disposto il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, fermo il fatto storico allegato e il bene della vita richiesto, qualifica giuridicamente la domanda in base alla disciplina corretta; il vizio di ultrapetizione non sussiste se la decisione resta nell'ambito dei fatti costitutivi dedotti.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura di violazione della regola di valutazione delle prove è stata richiamata dal ricorrente, ma la Corte ha ritenuto non censurabile in sede di legittimità l'apprezzamento di merito sulla natura occulta dei vizi.

  • art. 1667 c.c.

    La natura occulta dei vizi è elemento costitutivo della garanzia per vizi dell'appalto; il giudice può accertarla sulla base dei fatti dedotti e provati e applicare la relativa disciplina, inclusi i termini di decadenza e prescrizione.

  • art. 1668 c.c.

    È la base della condanna all'eliminazione dei vizi o al rimborso del costo necessario per rimuoverli, una volta esclusa la decadenza e accertata la responsabilità dell'appaltatore.

  • art. 1669 c.c.

    La Corte richiama la giurisprudenza sulla possibilità di qualificare la domanda in termini di responsabilità ex art. 1669 c.c. quando i difetti siano gravi; nel caso concreto, però, la qualificazione in art. 1667 c.c. non integra ultrapetizione.

  • art. 2043 c.c.

    Era stata evocata dal committente in via subordinata nel giudizio di merito, ma non ha assunto rilievo decisivo nella decisione di legittimità.

  • art. 346 c.p.c.

    Le eccezioni non accolte e non riproposte in appello con il primo atto difensivo si intendono rinunciate; la parte che le invoca in cassazione deve dimostrare di averle ritualmente riproposte.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stata la norma del vizio denunciato in cassazione per la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già previsto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appalto, il giudice non incorre in ultrapetizione se, sulla base dei fatti allegati e del petitum sostanziale, sussume la domanda sotto la disciplina corretta, anche diversa da quella espressamente invocata dalla parte.
  • La qualificazione della natura dei vizi dell'opera, compresa la loro occultabilità, è un accertamento di merito insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.
  • La natura occulta dei vizi non costituisce una domanda autonoma, ma un elemento della fattispecie di garanzia ex art. 1667 c.c.; pertanto il giudice può accertarla senza eccedere i limiti del devolutum.
  • Le eccezioni non accolte in primo grado devono essere specificamente riproposte in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; in cassazione non è sufficiente un richiamo generico, occorrendo dimostrare la rituale devoluzione della questione.
  • La deduzione di omesso esame di un'eccezione è inammissibile se la censura non individua con precisione il contenuto dell'atto processuale e il perimetro dell'eccezione rimasta assorbita o non esaminata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppaltoVizi dell'immobile
RamiProcesso civileContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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