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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39883/2025 del 11/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per un furto aggravato. Con un unico motivo ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte rileva tuttavia che in appello non erano stati devoluti profili inerenti alla responsabilità, essendo state prospettate solo questioni relative alla particolare tenuità del fatto, alla recidiva e alle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo manifestamente infondato perché del tutto generico e assertivo, privo di specificità e di correlazione con le richieste e i dati di fatto necessari a sostenerlo. Ha inoltre osservato che la questione sulla responsabilità non era stata dedotta in appello, sicché non poteva essere proposta per la prima volta in cassazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, quale reato-base contestato nel caso concreto.

  • art. 625 n. 8-bis c.p.

    Norma aggravatrice del furto contestata in concorso con l'art. 624 c.p.

  • art. 131-bis c.p.

    Causa di non punibilità invocata nei gradi di merito, richiamata dalla Corte solo per evidenziare che il relativo motivo era l'unico effettivamente devoluto in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità del ricorso, al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.

  • art. 606 c.p.p.

    Richiamato implicitamente dalla doglianza sulla motivazione, ma non espressamente citato nel testo; non inserito come norma autonoma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni che non siano state previamente devolute al giudice di appello, quando su di esse il giudice di secondo grado non abbia pronunciato perché non investito della relativa censura.
  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche, correlate alla motivazione impugnata e sorrette dall'indicazione puntuale delle ragioni di diritto e dei dati di fatto: doglianze generiche, assertive o non pertinenti sono manifestamente infondate e inammissibili.
  • Quando il motivo di ricorso introduce per la prima volta una questione sulla responsabilità penale non trattata nei gradi precedenti, il ricorso è inammissibile per difetto di devoluzione.
  • All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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