Ordinanza n. 246/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore della Provincia di Firenze n. -OMISSIS- dd. -OMISSIS-, notificato in data -OMISSIS-, che decreta che il rigetto dell'istanza in autotutela ex art. 6 c. 5 l. 401/89 e di ogni atto ad esso conseguente o collegato al provvedimento DASPO n. -OMISSIS- dd -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale veniva fatto divieto al ricorrente, per il periodo di anni 3, ex art. 6 della l. 401/89 come modificata dal D.L. 22/12/1994 n. 717 convertito nella l. 24/02/95 n., 45, e dal D.lgs. 377/01, di accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati professionistici e dilettantistici, ai tornei internazionali, ai tornei amichevoli, alle partite della nazionale italiana di calcio che verranno disputate sul territorio nazionale, nonché sul territorio di altri Stati membri dell’UE; ovvero affinché codesto Ecc.mo Tar delinei il principio di diritto a cui debba uniformarsi l'Amministrazione convenuta ordinando all'Amministrazione il riesame dell'istanza denegata alla luce dei motivi eventualmente reputati meritevoli di apprezzamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Firenze di rigetto dell'istanza di autotutela relativa a un provvedimento DASPO di durata triennale
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Firenze ha rigettato l'istanza di autotutela proposta ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l. 401/1989, concernente un precedente DASPO che vietava per tre anni l'accesso ai luoghi di svolgimento di incontri di calcio professionistici e dilettantistici, tornei internazionali e amichevoli e partite della nazionale italiana disputate in Italia e in altri Stati membri dell'Unione europea. In via subordinata, il ricorrente ha chiesto che l'amministrazione fosse indirizzata al riesame dell'istanza alla luce delle censure ritenute meritevoli. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che l'esigenza cautelare potesse essere adeguatamente tutelata mediante la fissazione dell'udienza pubblica di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi sull'istanza di sospensione né sulla fondatezza delle censure contro il provvedimento questorile. L'udienza di merito è stata fissata al 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
Norme richiamate
art. 6, comma 5, l. 401/1989
Richiamato quale base normativa dell'istanza di autotutela relativa al provvedimento DASPO.
art. 6 l. 401/1989
Richiamato quale fondamento del divieto di accesso ai luoghi interessati da manifestazioni sportive.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di tutelare l'esigenza cautelare mediante la fissazione della sollecita udienza di merito, soluzione adottata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'esigenza cautelare può essere adeguatamente soddisfatta dalla sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice amministrativo può applicare l'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare direttamente la trattazione del merito, senza adottare una misura cautelare sospensiva.
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