Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2023 del 20/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 19/04/2022 che aveva riconosciuto la continuazione tra plurime condanne irrevocabili e rideterminato la pena complessiva. Il difensore lamentava carenza di motivazione in relazione agli aumenti di pena, in particolare un aumento di dodici mesi derivante dalla sentenza del Tribunale di Campobasso del 15/07/2016, sostenendo che la sanzione fosse sensibilmente maggiore rispetto al minimo edittale e quindi richiedente specifica e adeguata motivazione
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione avesse rispettato i criteri discrezionali di quantificazione degli aumenti, avendo richiamato le motivazioni delle sentenze irrevocabili e indicato elementi rilevanti quali la gravità dei fatti e la personalità del reo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende, ritenendo non esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Disciplina della continuazione: applicata per ricondurre tra loro le condanne irrevocabili e rideterminare la pena complessiva; il giudice dell'esecuzione può quantificare aumenti richiamando le motivazioni delle sentenze precedenti
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa per la condanna alle spese processuali e per l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Principio secondo cui non è da escludere la responsabilità per colpa nella proposizione di impugnazioni prive di fondamento; utilizzato per giustificare la sanzione pecuniaria inflitta al ricorrente
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può rideterminare la pena complessiva riconoscendo la continuazione tra condanne irrevocabili e motivare gli aumenti mediante espresso richiamo alle motivazioni delle sentenze precedenti
- Un aumento di pena anche superiore al minimo edittale richiede motivazione; tuttavia questa può consistere nel richiamo argomentato alle motivazioni delle pronunce irrevocabili che evidenziano gravità dei fatti e personalità del reo
- La mancanza di una motivazione autonoma dettagliata per ogni aumento non rende automaticamente viziata l'ordinanza se il giudice ha indicato elementi concreti desumibili dalle sentenze richiamate
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono essere dichiarati tali e comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende quando sussista colpa nella proposizione dell'impugnazione
- Prima di proporre ricorso, è strategico documentare specificamente in che cosa la motivazione del provvedimento impugnato sia carente, evitando censure meramente assertive per ridurre il rischio di inammissibilità e di sanzioni
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