Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18359/2025 del 15/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, previa riqualificazione del fatto da ricettazione a furto in abitazione, ha confermato la condanna e il trattamento sanzionatorio di primo grado. Il ricorso in Cassazione articolava sette motivi: (1) errata applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. per aver consentito la riqualificazione in pejus senza specifica impugnazione; (2) errata applicazione dell'art. 624-bis cod. pen., rilevando che, quale domestica, l'ingresso non era volto al furto; (3) manifesta illogicità della motivazione in relazione al riconoscimento dei gioielli basato su fotografie in bianco e nero e sfocate; (4) assenza di motivazione circa l'affermazione che i gioielli appartenevano all'oreficeria comune; (5) omissione riguardo a un braccialetto non riconosciuto dalla parte offesa; (6) carenza di motivazione sul rifiuto della circostanza attenuante di cui all'art. 62, quarto comma (valore irrisorio); (7) manifesta illogicità nel rigetto della causa di non punibilità per particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la riqualificazione del fatto da ricettazione a furto fosse prevedibile e non aggravasse la sanzione (quindi lecita anche in assenza di impugnazione dal pubblico ministero), rigettando il primo motivo. Ha però precisato in diritto che la qualificazione corretta non era quella di furto in abitazione (art. 624-bis) ma di furto aggravato dall'abuso della prestazione d'opera, poiché non era emerso un nesso finalistico tra ingresso e impossessamento tipico del furto in abitazione. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati: il riconoscimento dei gioielli è stato ritenuto attendibile sulla base di fotografie chiare mostrate alla vittima, le censure sulla perizia dell'oreficeria comune sono generiche, il braccialetto non riconosciuto non è stato considerato nella condanna, la circostanza attenuante per valore irrisorio è stata esclusa perché il valore non era trascurabile e i gioielli hanno valore affettivo, e la causa di non punibilità per particolare tenuità è stata esclusa per la gravità e l'abuso del ruolo di domestica. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate le spese alla parte civile per tardivo deposito della memoria.

Norme richiamate

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Richiamato in sede di rettificazione della qualificazione dei fatti da parte del pubblico ministero; usato per consentire rettifiche della qualificazione in appello.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Invocato dalla ricorrente per censurare la riqualificazione operata in appello; la Corte ha ritenuto che l'eccezione non reggeva poiché la riqualificazione era prevedibile e non ha determinato un aumento della pena.

  • art. 624 cod. pen.

    Citato nella rettifica del pubblico ministero in relazione alla qualificazione del delitto di furto; la Corte ha discusso la corretta qualificazione fra furto in abitazione e altre aggravanti.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Invocato dalla difesa per sostenere l'erronea applicazione (furto in abitazione); la Corte ha rilevato che la fattispecie non mostrava il nesso finalistico richiesto per il 624-bis e ha indicato come più corretta la qualificazione come furto aggravato dall'abuso della prestazione d'opera.

  • art. 61 n. 11 cod. pen.

    Richiamato nella rettifica di qualificazione da parte del Pubblico Ministero (come norma relativa alle circostanze aggravanti); contestualizzato nel quadro della qualificazione del reato.

  • art. 62 quarto comma cod. pen.

    Invocato come circostanza attenuante per valore irrisorio; la Corte ha escluso l'applicabilità ritenendo che il valore e l'importanza affettiva dei gioielli non fossero tali da giustificarla.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Riguarda la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha confermato che l'esclusione è motivata dalla gravità delle modalità (abuso del ruolo di domestica) e che la valutazione richiede un esame complessivo e motivato delle circostanze ai sensi della giurisprudenza di legittimità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato come parametro per la valutazione della tenuità e del bisogno di pena nella valutazione dell'art. 131-bis; la Corte ha richiesto uno scrutinio delle modalità, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato nel principio per cui il giudice d'appello può riqualificare il fatto purché la ridefinizione sia prevedibile e non pregiudichi la possibilità per l'imputato di difendersi.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello può riqualificare il fatto anche in assenza di impugnazione della pubblica accusa, purché la nuova qualificazione sia prevedibile, non comporti un aumento della pena e l'imputato possa esercitare la difesa (principio di cui all'art. 6 CEDU).
  • Distinguere tra furto in abitazione (art. 624-bis) e furto aggravato dall'abuso della prestazione d'opera: per il 624-bis è richiesto un nesso finalistico tra l'introduzione nell'abitazione e l'impossessamento; se l'ingresso è sfruttato come mera occasione (es. domestica che approfitta) la qualificazione più corretta può essere il furto aggravato dall'abuso del ruolo/servizio.
  • Il riconoscimento degli oggetti da parte della vittima può essere ritenuto valido anche se inizialmente contestato, purché in atti emerga che alla vittima siano state mostrate immagini/chiarificazioni idonee a consentire il riconoscimento; censure generiche sulla qualità delle foto sono spesso inammissibili se non affrontano specificamente la motivazione del giudice.
  • L'applicabilità della circostanza attenuante per valore irrisorio (art. 62) richiede una valutazione concreta del valore economico ma anche del valore non patrimoniale (es. affettivo) dei beni; non è sufficiente il mero basso valore economico se le modalità o il valore simbolico aumentano la gravità.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una motivazione completa che consideri modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno: il semplice richiamo a formule di stile è insufficiente. L'abuso di un ruolo di fiducia (es. domestica) può escludere la tenuità.
  • Le eccezioni processuali relative alla motivazione e all'istruttoria (es. omissioni o generiche doglianze) sono spesso dichiarate inammissibili se non confrontano puntualmente le parti della sentenza impugnata che motivano la decisione.
  • Il tardivo deposito di memorie processuali può impedire la liquidazione delle spese a favore della parte civile; è importante rispettare i termini processuali per ottenere compensi o liquidazioni.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.