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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento della determina della Regione Abruzzo, Dipartimento Agricoltura, Servizio Competitività n. DPD018/16 del 12.01.2023, notificata in data 13.01.2023, con la quale è stata illegittimamente disposta “l’esclusione dall’ammissibilità a finanziamento con connessa archiviazione della domanda di sostegno n. AGEA/SIAN 04250273499-2020, di cui risulta titolare Morisi Virgilio, ai sensi del disposto degli artt. 7.2, comma 1, lett. f) e 9.2, comma 2, lett. a) del bando pubblico…”; nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale, e/o comunque connesso, anche laddove non conosciuto.

Giustizia amministrativa202300251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determina regionale di esclusione dall'ammissibilità a finanziamento e archiviazione della domanda di sostegno presentata nell'ambito del PSR Abruzzo 2014-2020, misura 6.4.1

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, dapprima con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente mediante trasposizione in sede giurisdizionale, la determina con cui la Regione Abruzzo aveva disposto la non ammissibilità e l'archiviazione della domanda di sostegno presentata nell'ambito di una procedura competitiva per il finanziamento di investimenti nella diversificazione delle imprese agricole. Il giudice ha rilevato d'ufficio, previo avviso alle parti ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale. Poiché il bando prevedeva l'assegnazione delle risorse, pari a euro 11.000.000,00, fino a esaurimento della dotazione finanziaria in favore delle domande collocate in posizione utile sulla base dei punteggi attribuiti, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare anche la graduatoria finale e notificare il ricorso ad almeno un controinteressato, individuabile nel soggetto collocato nell'ultima posizione utile o nell'ultimo ammesso alla misura di sostegno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La mancata impugnazione della graduatoria finale ha reso tale atto inoppugnabile e ha impedito che l'eventuale annullamento della determina di esclusione producesse un'utilità concreta per il ricorrente. La graduatoria finale, infatti, non è una conseguenza inevitabile dell'atto di esclusione, ma costituisce l'esito di ulteriori valutazioni riferite a una pluralità di partecipanti e incide sulle posizioni dei soggetti ammessi e collocati in posizione utile. L'eventuale riammissione del ricorrente non avrebbe quindi potuto modificare la graduatoria ormai definitiva senza la sua impugnazione e senza il coinvolgimento di almeno un controinteressato. Le spese della fase di merito sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L'impugnazione della graduatoria finale deve essere notificata ad almeno un controinteressato, individuabile nel soggetto collocato nell'ultima posizione utile o nell'ultimo ammesso alla procedura competitiva.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha previamente avvisato le parti della possibile improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della graduatoria finale.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La disposizione è richiamata nel provvedimento, senza ulteriore specificazione interpretativa.

Massime di principio

  • Nelle procedure competitive con risorse limitate assegnate fino a esaurimento della dotazione finanziaria, l'impugnazione del solo provvedimento di esclusione o di non ammissione non è sufficiente: il partecipante deve impugnare anche la graduatoria finale, quando questa contenga ulteriori valutazioni e determini l'individuazione dei soggetti collocati in posizione utile.
  • La mancata impugnazione della graduatoria finale determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro l'esclusione o la non ammissione, perché l'eventuale annullamento dell'atto intermedio non potrebbe incidere utilmente sulla graduatoria divenuta inoppugnabile.
  • Quando è impugnata una graduatoria finale di una procedura competitiva, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato, individuabile nel soggetto collocato nell'ultima posizione utile o nell'ultimo soggetto ammesso al finanziamento, in quanto l'eventuale riammissione del ricorrente può incidere sulla sua posizione.
  • Il principio secondo cui la mancata impugnazione della graduatoria finale rende improcedibile il ricorso contro l'esclusione, elaborato per i pubblici concorsi, è applicabile anche alle altre procedure competitive di assegnazione di risorse pubbliche.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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